Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds regarding third-party restitution claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs. The appellant, a third party, challenged a preliminary seizure order against her financial accounts and a specific sum of €20,050.00, arguing the lower court failed to address her restitution request. The court ruled that without specific grounds raised during the retrial proceedings, the claim for restitution of the sum seized from her partner is not admissible in this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds for retrial were not specifically advanced during the retrial proceedings, and subsequent claims for restitution of seized funds constitute a consequence of the release order rather than a new ground for review.
Parole chiave
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da LUCA RAMACCI - Presidente - Sent. n. sez. 71/2026 STEFANO CORBETTA CC - 15/01/2026 LORENZO ANTONIO BUCCA R.G.N. 33809/2025 GIUSEPPE NOVIELLO - Relatore - Motivazione Semplificata ALESSANDRO MARIA ANDRONIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Fusca' Wendy nato a MARINO il 11/03/1989; nel procedimento a carico del medesimo; avverso l'ordinanza del 22/09/2025 del TRIB. LIBERTA' di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale GIULIO MONFERINI che ha chiesto l'annullamento con rinvio per nuovo esame sui motivi inerenti le somme ancora in sequestro.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale di Roma già adito con istanza di riesame nell'interesse di Fuscà Wendy avverso il decreto di sequestro emesso dal Gip dello stesso tribunale il 25 luglio 2025, dava atto che con successivo provvedimento del 20 settembre 2025 il Pubblico Ministero aveva disposto il dissequestro "di quanto sequestrato nei confronti di Fuscà Wendy ( il conto corrente come individuato nel provvedimento stesso)" e quindi rilevata la sopravvenuta carenza di interesse dichiarava la inammissibilità del riesame proposto da Fuscà Wendy.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione mediante il proprio avvocato Fuscà Wendy, deducendo un unico motivo di impugnazione. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 8023/2026 Roma, lì, 02/03/2026 3. Rappresenta il vizio di violazione di legge per mancanza di motivazione in ordine alla richiesta avanzata quale terza interessata alla restituzione di euro 20.050,00 oggetto di sequestro preventivo. Si rappresenta che con il decreto di sequestro contestato era stata disposta la apprensione di rapporti finanziari per importi pari o superiori a 1000 euro intestati alla attuale ricorrente quale convivente dell'indagato Manolo Tagliaferri, ed era stata dispsota anche la conversione dein sequestro preventivo di precedente sequestro probatorio operato nei confronti di Tagliaferri Manolo in ordine alla somma di euro 20.050,00.
La richiesta di riesame quindi, avanzata quale terza interessata, avrebbe avuto riguardo alla restituzione sia dei rapporti finanziari che della somma da ultimo qui indicata. Il 20.9.2025 il Pubblico Ministreo aveva quindi disposto "il dissequestro di quanto sequestrato nei confronti di Fuscà Wendy" e il tribunale aveva adottato l'impugnato provvedimento, incidente solo sui citati rapporti finanziari ma senza tuttavia fissare udienza in camera di consiglio per confrontarsi anche con la richiesta diretta ad avere la restituzione della somma di euro 20.050,00.
4. La ricorrente ha anche presentato memoria integrativa del ricorso rappresentando che il tribunale non si sarebbe confrontato anche con l'ulteriore richiesta di restituzione di euro 2.604,82 quale saldo di conto corrente tutt'ora sottoposto a sequestro. Si evidenzia che il provvedimento del pubblico ministero di dissequestro avrebbe riguardato solo il conto corrente intestato alla ricorrente e non la predetta somma ivi depositata e non ad oggi restituita.
5. Il ricorso è manifestamente infondato. In assenza di specifica deduzione in sede di riesame anche della pretesa alla restituzione della somma di euro 20.050,00 sequestrata invero al compagno convivente, a fronte di una istanza di riesame diretta a contestare quanto sequestrato nei confronti della Fuscà. Inammissibile risulta anche il secondo motivo proposto in via integrativa atteso che, trattandosi per stessa ammissione della ricorrente, di questione afferente la concreta restituzione di una somma di cui al conto corrente dissequestrato, emerge una doglianza conseguente al dissequestro e che come tale riguarda le modalità di esecuzione del dissequestro stesso disposto dal P.M., non afferente dunque né alla domanda di riesame proposta né tantomeno proponibile in questa sede.
2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 15/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente GIUSEPPE NOVIELLO LUCA RAMACCI