Cassation court annuls appeal judgment for drug possession due to insufficient evidence of conspiracy and lack of reasonable doubt.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the second-instance judgment against Alessandro Ruta regarding drug possession charges. The lower court convicted Ruta based on circumstantial evidence linking him to a drug shipment, but the Cassation court found the reasoning manifestly illogical and lacking in legal necessity. Consequently, the case was remanded for a new trial to determine Ruta's liability beyond a reasonable doubt.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b), d), e), cod. proc. pen.; The Court of Cassation must annul a judgment if the reasoning relies on probabilistic hypotheses rather than proven facts, failing to establish guilt beyond a reasonable doubt.
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ronunciato la seguente SENTENZA sulricorso propost o da Ruta Alessandro, nato a Bariil 01/11/1987 avverso la sentenza del 19/02/2024della Corte d’appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnatoe i l ricors o ; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 12 settembre 2024, la Corte d’appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari del 27 giugno 2023, che aveva dichiarato Alessandro Ruta colpevole del reato di cui agli artt. 110 cod. pen.,73, comma 4,e 80 , comma 1, lett. g) , d.P.R. n. 309 del 1990 , e lo aveva condannato alla pena di quattro anni e otto mesi di reclusione e 5.500,00 euro di multa, ritenuta larecidiva reiterata specifica . Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito,Alessandro Ruta si sarebbe reso responsabile del reato a lui ascritto perché, in concorso con altri soggetti, avrebbe illecitamente detenuto un quantitativo di 119,5 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish, dal quale era possibile ricavare 334 dosi medie singole,facendolo recapitare a mezzo posta all’interno dell’Istituto penitenziario di Terni, mediante spedizione effettuata da una persona a lui legata, e partita daun ufficio postale di Bari sotto forma di un pacco alimentare apparentemente destinato ad altrodetenuto ristretto nella medesima Casa Circondariale di Terni.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bariindicata in epigrafe Alessandro Ruta,con atto sottoscritto dall’Avv. Roberto Tartaro, articolando seimotivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avuto riguardo alla competenza territoriale. Si deduce che la Corte d’appello non ha motivato per spiegare perché l’accordo di cessione dello stupefacente, attraverso il quale l’attuale ricorrente avrebbe acquisito la detenzione dello stupefacente, sarebbeintervenuto in Bari.
Si precisa che, se accordo vi è stato, questo è statoprogrammato ed organizzat o in Terni, nel cui penitenziario la droga doveva essere introdotta. 2.2. Con il secondo motivo,si denuncia mancata assunzione di prova decisiva e contraddittorietà della motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.,in riferimento ai fotogrammi estrapolati da un DVD del sistema di video sorveglianza interno all’istituto penitenziario di Terni. Si deduce chei giudici di merito hanno utilizzato a sostegno della condanna una prova inesistente, costituita dalle immagini estrapolate daun DVD del sistema di videosorveglianza interno all’istituto penitenziario di Terni, siccome tale DVD non èpresente in atti e, anzi, di esso non è certa neppure l’esistenza . 2.3.
Con il terzo motivo,si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.,e violazione del diritto di difesa. Si deduce che, nonostante la difesaabbia chiesto di ricercaree poter visionare il DVD da cui sono stati estrapolati i fotogrammi acquisiti al fascicolo per il dibattimento, e si sia oppos ta all’acquisizione della CNR e de gli indicati fotogrammi, il Tribunale non ha fornito alcuna motivazione in relazione alla disposta acquisizione ed utilizzazione degli stessi. 2.4. Con il quarto motivo,si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione al riconosciuto rapporto di parentela tra colui che ha spedito il pacco postale da Bari, Giuseppe Tommaso Petrone,e l’attuale ricorrente, Alessandro Ruta.
Si deduce che la Corte d’appello ha erroneamente riconosciuto tale rapporto di parentela, assumendo come prova la mancata smentita da parte del l’attuale ricorrente, il quale, in sede d’esame, all’udienza del 27 giugno 2023, non ha indicato il nome del padre biologico. S i osserva che tale operazione è manifestamente illogica, in quanto l’imputatoha anche affermato di non aver mai conosciuto il proprio padre biologico , e, quindi, non avrebbe potuto farne comunqueil nome. 2.5. Con il quinto motivo,si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento a quanto ritrovato nell’immediatezza nel pacco, al fine di individuarne l’effettivo destinatario, e a lla asserita parentela tra l’imputato e Antonietta Ruta.
Si deduce chela Corte d’appello non ha motivato sulla richiesta della difesa dicompiere ulteriori accertamenti in ordine al contenuto del pacco , contenente anche schede telefoniche registrate a nome di stranieri, e di verificarel’esistenza di rapporti di parentela tra l’imputato e Antonietta Ruta , la quale avrebbe intrattenuto i contatti preliminari alla spedizione con Nicola Moramarco, la persona cui formalmente era stato indirizzato il medesimo pacco. 2.6. Con il sesto motivo,si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla riconosciuta responsabilità dell’imputato.
Si deduce che nella sentenza impugnata manca del tutto la parte motiva in ordine alla condotta concorsuale che sarebbe stata posta in essere dall’attuale ricorrente.Si osserva che l’affermazione di responsabilità non è supportata da alcun elemento processuale,il quale dimostri anche soltanto la previa conoscenza, da parte dell’attuale ricorrente, della presenza nel pacco disostanza stupefacente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, nei limiti e per le ragioni di seguito precisati.
2. Infondate sono le censure esposte nel primo motivo, le quali contestano l’affermazione di competenza per territorio del Tribunale di Bari, deducendo che non vi sono elementi per ritenere che l’accordo mediante il quale l’ attuale ricorrente avrebbe acquisito la disponibilità della droga sarebbe avvenuto in Bari, e non in Terni o comunque in prossimità dell’istituto penitenziario nel quale la sostanza stupefacente doveva essere introdotta. 2.1. Ai fini della risoluzione della questione appena sintetizzata, occorre muovere dalla descrizione del fatto contenuta nell’imputazione e dalla natura giuridica del reato per cui si procede, per poi individuare il criterio determinativo della competenza da applicare.
L’imputazione recita: «Artt. 110 c.p., 73 comma 4. 80 comma 1 lett. g)DPR 309/1990 perché, in concorso tra loro e senza l'autorizzazione di cui all'art. 17, fuori delle ipotesi previste per l'art.75, illecitamente detenevano 119,5 grammi lordi di sostanza stupefacente di tipo hashish di cui alla Tab. II, facendola recapitare a mezzo postaall'interno dell'Istituto penitenziario di Terni, che avuto riguardo al peso complessivo, da cui era possibile ricavare 334 d.m.g., dalle modalità di occultamento e delle circostanze dell'azione, non appariva destinata aduso esclusivamente personale.
I n particolare, ciò facevano il Petrone Giuseppe Tommaso spedendo dall'Ufficio Postale di Bari il pacco alimentare in favore a Moramarco Nicola, detenuto presso la casa Circondariale di Terni, il quale lo riceveva per conto di Ruta Alessandro, anch'esso detenuto presso il medesimo istituto penitenziario. Con l'aggravante del fatto commesso all'interno dell'Istituto della Casa Circondariale di Terni.[…] in Bari l' 11 - 19 settembre 2018 ». Il reato contestato, quindi, è quello di concorso in detenzione di sostanza stupefacente. Il reato di detenzione di sostanza stupefacente, poi, è reato (eventualmente) permanente, perché si caratterizza per la tendenziale protrazione della disponibilità della droga, e perciò della condotta, nel tempo (per la qualificazione del reato di detenzione di sostanze stupefacenti come reato permanente, tra le tantissime:
Sez. 3, n. 14961 del 27/03/2024, Medda, Rv. 286105 –01; Sez. 4, n. 28890 del 11/06/2019, Merolla, Rv. 276571 –01; Sez. 7, n. 2851 del 19/10/2017, dep. 2018, Xhilaga, Rv. 271950 –01). Trattandosi di un reato permanente, ai fini della competenza si applica innanzitutto la regola generale di cui all’art. 8, comma 3, cod. proc. pen., secondo cui «[s]e si tratta di reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione [...]»(cfr., per l’applicazione di detta regola anche, specificamente, ai reati “eventualmente permanenti”, Sez. 3, n. 32041 del 01/07/2025, Miccini, Rv. 288569 – 02, e Sez. 3, n. 28457 del 28/04/2021, Giordano, Rv. 281594 –01).
E, perciò, nel caso di concorso in detenzione della medesima sostanza stupefacente da parte di più persone e in più ambiti spaziali, il luogo del commesso reato deve individuarsi avendo riguardo alla condotta del concorrente che per primo ha avuto la disponibilità della droga. 2.2. La sentenza impugnata ritiene la competenza per territorio del Tribunale di Bari perché osserva che in Bari fu compiuta tutta l’attività preparatoria per la commissione del reato. La Corte d’appello, in particolare, rappresenta che Bari è il luogo in cui si sarebbero verificati l’accordo preliminare per la commissione del reato, il confezionamento del pacco contenente la sostanza stupefacente e la spedizione dello stesso per il carcere di Terni, sitoin cui la droga fu sequestrata. 2.3.
Le conclusioni della sentenza impugnata in ordine al profilo della competenza sono corrette. In effetti, posto che il reato contestato è quello di concorso in detenzione di sostanze stupefacenti, e precisamente di 119,5 grammi lordi di hashish, secondo quanto emerge dall’imputazione, ma anche dalle indicazioni contenute nella sentenza impugnata, è Bari il luogo in cui ha avuto inizio la detenzione di tale partita di drogada parte del primo dei concorrenti che ne ha avuto la disponibilità. Invero, i concorrenti nel reato, secondo l’imputazione, sono Giuseppe Tommaso Petrone, Nicola Moramarco e l’attuale ricorrente Alessandro Ruta; la prima condotta di detenzione della sostanza stupefacente descritta nell’imputazione, ma anche in sentenza, è quella che attiene al deposito della droga, all’interno di un pacco, da parte di Giuseppe Tommaso Petrone presso un Ufficio Postale di Bari, affinché detto pacco venisse spedito – formalmente – a Nicola Moramarco, in quel momento detenuto nel carcere di Terni.Né sono stati allegati concreti elementi per ritenere che la detenzione di questa partita di droga, da parte di uno qualsiasi dei tre concorrenti, sia iniziata altrove.
Di conseguenza, siccome il reato di concorso in detenzione di sostanze stupefacenti è reato eventualmente permanente, deve applicarsi la regola di cui all’art. 8, comma 3, cod. proc. pen. E, in applicazione di tale regola, la competenza per territorio per il reato per cui si procede appartiene al Tribunale di Bari, quale luogo in cui ha avuto inizio la detenzione dellapartita di droga oggetto dell’imputazione .
3. Manifestamente infondate sono le censure formulate nel secondo e nel terzo motivo, tra loro strettamente connesse, e perciò da esaminare congiuntamente, le quali contestano l’utilizzabilità dei fotogrammi estrapolati da un DVD del sistema divideosorveglianza interno all’istituto penitenziario di Terni, deducendo che il DVD non è in atti, né è stato ricercato, sicché non ne è nemmeno sicura l’esistenza, e che, nonostante la difesa si sia opposta all’acquisizione di tali documenti, il Tribunale non ha motivato alcunché in proposito. 3.1.
Deve osservarsi, innanzitutto, che l’inutilizzabilità di una prova è configurabile solo nel caso di violazione di divieti stabiliti dalla legge, a norma dell’art. 191, comma 1, cod. proc. pen., e che nessuna disposizione implica l’inutilizzabilità dei fotogrammi estrapolati da riprese video, formate al di fuori dell’attività di indagine nell’ambito di un procedimento penale, e non più disponibili. Invero, ifotogrammi formati sulla base di un sistema di ripresa di immagini operante in via generale, e non quale strumento investigativo per accertare la commissione di uno specifico reato, non costituiscono atti di indagine, bensì documenti, acquisibili come tali nel processo.
Come infatti precisato dalla giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, le videoregistrazioni in luoghi pubblici ovvero aperti o esposti al pubblico, non effettuate nell'ambito del procedimento penale, vanno incluse nella categoria dei "documenti" di cui all'art. 234 cod. proc. pen., e si distinguono da videoregistrazioni di identica tipologia eseguite dalla polizia giudiziaria, anche d'iniziativa, le quali vanno invece incluse nella categoria delle prove atipiche, soggette alla disciplina dettata dall'art. 189 cod. proc. pen. e, avendo ad oggetto la documentazione di attività investigativa non ripetibile, possono essere allegate al relativo verbale e inserite nel fascicolo per il dibattimento(così Sez.
U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234267 –01, nonché tra le tante successive, Sez. 2, n. 10 del 30/11/2016, dep. 2017, Di Benedetto, Rv. 268787 –01). L’impossibilità per la difesa di esaminare il video dal quale sono stati estrapolati i fotogrammi, quindi, potrebbe incidere sull’attendibilità in concreto della prova, ma non certo sulla sua utilizzabilità. Del resto, più volte la giurisprudenza ha ritenuto ammissibile ed utilizzabile la testimonianza resa da un operatore di polizia giudiziaria sui fatti oggetto di videoriprese non acquisite agli atti del giudizio di merito (cfr., ad esempio, Sez. 5, n. 38767 del 28/06/2017, Gaglini, Rv. 271210 – 01, nonché Sez. 2, n. 10 del 30/11/2016, dep. 2017, cit.). 3.2.
Nella specie,non è contestato che i fotogrammi siano stati estratti da un video attivato per ragioni di generale sicurezza e non certo quale strumento di indagine, per accertare la commissione di uno specifico reato. Inoltre, la difesa non pone in termini puntuali, con specifiche allegazioni, il tema dell’attendibilità in concreto del contenuto dei fotogrammi, i quali, per quanto si apprende dalla sentenza impugnata, si limitano a rappresentare che Nicola Moramarco, formale destinatario del pacco inviato da Giuseppe Tommaso Petrone e contenente la droga, dopo aver notato l’attivazione dei controlli del personale della struttura carceraria sul precisato pacco, rientrava nella sezione in cui era detenuto e si intrattenevaa parlare con Alessandro Ruta.
Di conseguenza, deve escludersi qualunque problema di utilizzabilità, ma anche di attendibilità con riguardo ai fotogrammi estrapolati dal sistema di videosorveglianza interno all’istituto penitenziario di Terni.
4. Fondate, invece, sono le censure enunciate nel quarto motivo, che contestano l’esistenza del rapporto di parentela –fratelli per parte di padre - tra colui che ha spedito il pacco postale da Bari, Giuseppe Tommaso Petrone, e l’attuale ricorrente, Alessandro Ruta, deducendo che la prova di tale rapporto non può essere desunta da mere affermazioni di un teste di polizia giudiziaria e dalla mancata smentita della circostanza da parte dell’imputato. In effetti, per quanto si evince dalla sentenza impugnata, il dato del rapporto di parentela tra Petrone e l’attuale ricorrente risulta basato su una mera affermazione del teste di polizia giudiziaria; la Corte d’appello, però, non dice in che modo il teste di polizia giudiziaria ha accertato, o comunque è venuto a conoscenza di tale rapporto di parentela. Il dato del rapporto di parentela tra chi ha inviato il pacco postale contenente la droga e l’attuale ricorrente è fondato su quella che risulta, allo stato, una mera petizione di principio, e, quindi non può dirsi fondato su una prova grave e precisa.
5. Prive di specificità sono le censure proposte in parte del quinto motivo, laddove contestano l’affermazione dell’esistenza di rapporti di parentela tra l’attuale ricorrente, ossia Alessandro Ruta, e Antonietta Ruta, la quale avrebbe intrattenuto i contatti preliminari alla spedizione con Nicola Moramarco, la persona cui formalmente era stato indirizzato il pacco. In effetti, la sentenza impugnata non richiama in alcun modo il rapporto tra l’attuale ricorrente, Alessandro Ruta, e Antonietta Ruta, a supporto dell’ipotesi accusatoria o a qualunque altro fine. Di conseguenza, la precisata deduzione si rivolge ad un dato che risulta assolutamente irrilevante nell’economia della decisione impugnata.
6. Fondate, invece, sono le censure illustrate in parte del quinto motivo e nel sesto motivo, le quali contestano la concludenza degli elementi acquisiti per affermare, in termini di ragionevole certezza, che il pacco contenente gli stupefacenti fosse destinato all’attuale ricorrente o comunque rientrasse nella sua disponibilità, anche mediata, attraverso il concorso con altri. 6.1. La regola di giudizio alla quale deve essere riferito il parametro della manifesta illogicità, della mancanza e della contraddittorietà della motivazione è, nel caso in cui le doglianze attengano all’affermazione di colpevolezza, il principio dell’«aldi là di ogni ragionevole dubbio».
In altri termini, può escludersi il vizio di motivazione di una dichiarazione di responsabilità solo se non è manifestamente irragionevole ritenere che l’impugnato sia colpevole «al di là di ogni ragionevole dubbio». Ciò posto, secondo la giurisprudenza, la regola di giudizio dell'«al di là di ogniragionevole dubbio » , consente di pronunciare sentenza di condanna là dove il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto ricostruzioni alternative costituenti eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana, oppure siano prospettate ipotesi vaghe e inesplorate dal punto di vista scientifico, evocate in un ordine di causalità possibile, ma non individuato neppure in astratto (così Sez. 5, n. 22334 del 10/03/2025, D., Rv. 288272 –01).
In questa prospettiva, altre decision i ha nno anche precis ato che i l canone dell'“oltre ogni ragionevole dubbio”enuncia sia una regola di giudizio che definisce lo standard probatorio necessario per pervenire alla condanna dell'imputato, sia un metodo legale di accertamento del fatto che obbliga il giudice a sottoporre, nella valutazione delle prove, la tesi accusatoria alle confutazioni costituite dalle ricostruzioni antagoniste prospettate dalle difese, sicché la violazione di tali parametri rende la motivazione della sentenza manifestamente illogica (cfr.
Sez. 6, n. 45506 del 27/04/2023, Bagarella, Rv. 285548 –15, nonché Sez. 5, n. 25272 del 19/04/2021, Maurici, Rv. 281468 –01). 6.2. La sentenza impugnata ritiene l’attuale ricorrente Alessandro Ruta, responsabile del delitto di concorso in detenzione della sostanza stupefacente, osservando che lo stesso «non è solo il destinatario finale del pacco [contenente la droga], ma è di tutta evidenza l’ispiratore dell’intera architettata spedizione, concordata per via telefonica o personale, non è dato saperlo». La Corte d’appello premette che, secondo la difesa, l’affermazione di responsabilità pronunciata dal Giudice di primo grado è «congetturale e priva di basi probatorie» laddove ritiene Alessandro Ruta «l’effettivo destinatario dello stupefacente rinvenuto nel pacco destinato ad altro detenuto della casa circondariale di Terni, Moramarco Nicola».
Osserva, però, che la dichiarazione di colpevolezza di Alessandro Ruta è condivisibile perché:
a) il mittente del pacco era Giuseppe Tommaso Petrone, fratello per parte di padre dell’attuale ricorrente, e comunque legato da stretti rapporti con lo stesso, in quanto spesso ritratto con il medesimo sui social;
b) il formale destinatario del pacco contenente la droga, Nicola Moramarco, era prossimo alla scarcerazione e quindi non aveva motivo di rischiare una nuova incriminazione se non per solidarietà criminale con un detenuto di “maggiore spessore”, quale eral’attuale ricorrente;
c) il predetto Moramarco, allo squillo del metal detector in correlazione all’arrivo del pacco, ha manifestato segni di nervosismo, è tornato nella sua sezione di detenzione e si è immediatamente trattenuto con l’attuale ricorrente, «al fine di verosimilmente di metterlo al corrente dell’inconveniente». 6.3. Le conclusioni della sentenza impugnata nella parte relativa all’affermazione di responsabilità dell’attuale ricorrente sono viziate, perché manifestamente illogiche e carenti nella prospettiva della giuridica necessità di accertare la colpevolezza dell’imputato «al di là di ogni ragionevole dubbio».
Innanzitutto, è la stessa sentenza impugnata che, pur indicando nell’attuale ricorrente l’ispiratore dell’intera operazione di procacciamento ed invio della droga, non riesce a chiarire come il medesimo abbia comunicato il suo progetto all’esterno e come abbia concordato con gli altri l’azione: il Giudice di secondo grado, anzi, afferma che Alessandro Ruta è «di tutta evidenza l’ispiratore dell’intera architettata spedizione, concordata per via telefonica o personale, non è dato saperlo». In secondo luogo, il rapporto tra Alessandro Ruta e Giuseppe Tommaso Petrone, il mittente del pacco, è un rapporto di frequentazione,documentato da immagini presenti sui social,ma non può dirsi, allo stato, un rapporto tre fratelli, atteso quanto rilevato in precedenza al § 4.
In terzo luogo, l’accordo tra Alessandro Ruta e Nicola Moramarco, ossia colui al quale era formalmente indirizzato il pacco, è desunto dalle circostanze della prossimità della scarcerazione di quest’ultimo, e quindi della ragionevole volontà di evitare rischi immediatamente forieri di pregiudizi, nonché del colloquio tra i due subito dopo l’attivazione dei controlli all’arrivo del pacco nella casa circondariale. Tuttavia, è sempre la Corte d’appello ad ammettere che il contenuto del colloquio tra Alessandro Ruta e Nicola Moromarco non è noto, siccome precisa che laconversazione è avvenuta «al fine di verosimilmente di metterlo al corrente dell’inconveniente».
In altri termini, la sentenza impugnata accede ad una ricostruzione di tipo probabilistico, caratterizzata da lacune colmate da ipotesi di “verosimiglianza”, la qualenon rende ragione del perché la ricostruzione alternativa – ossia quella di un accordo tra mittente e formale destinatario cui era estraneo l’attuale ricorrente – debba ritenersi una eventualità remota, la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali.
7. In considerazione dei vizi rilevati nei §§ 4 e 6.3, la sentenza impugnata deve essere annullata per nuovo giudizio, al fine di accertare se l’imputato debba essere ritenuto concorrente nella detenzione della sostanza stupefacente sequestrata. Il Giudice del rinvio, che si individua in altra Sezione della Corte d’appello di Bari, attesa l’infondatezza della questione in ordine alla competenza per territorio, procederà a tutti gli accertamenti ritenuti utili per verificare se l’imputato sia o meno responsabile del concorso nella detenzione della sostanza stupef