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Sentenza — n. 7531/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for theft where aggravated circumstances were removed, rendering the crime prosecutable only by private complaint.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7531/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against a second-instance judgment that reduced the sentence for theft. The appellant argued that removing aggravating circumstances made the crime prosecutable only by private complaint, which was absent in the case. The court ruled that the removal of these circumstances legally transformed the offense into a private prosecution crime, rendering the public prosecution invalid.

Regesto Legislator

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Art. 624 cod. pen.; Art. 625-bis c.p.p.: When the removal of aggravating circumstances in a theft case transforms the offense into one prosecutable only by private complaint, and no such complaint exists, the public prosecution is inadmissible and the judgment must be annulled.

Parole chiave

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theft simple aggravating circumstances private prosecution public prosecution procedural inadmissibility judgment annulment recidivism censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 624 cod. pen.
La Sezione Quarta della Corte di cassazione, constatata l’eliminazione di entrambe le circostanze aggravanti della recidiva e della violenza sulle cose, ha annullato la sentenza della Corte di appello di Ancona limitatamente al trattamento sanzionatorio del reato di cui all’art. 624 cod.
Art. 625-bis c.p.p.
secondo cui l'annullamento senza rinvio si appalesa in tali casi come l'unico rimedio possibile, poiché l'omissione non può essere superata dal giudice di rinvio né emendata dal giudice di legittimità investito del nuovo ricorso, né, infine, essendo esperibile il rimedio previsto dall'art. 625-bis cod.
art. 624 cod. pen
La Sezione Quarta della Corte di cassazione, constatata l’eliminazione di entrambe le circostanze aggravanti della recidiva e della violenza sulle cose, ha annullato la sentenza della Corte di appello di Ancona limitatamente al trattamento sanzionatorio del reato di cui all’art. 624 cod.
art. 625-bis cod. proc. pen
secondo cui l'annullamento senza rinvio si appalesa in tali casi come l'unico rimedio possibile, poiché l'omissione non può essere superata dal giudice di rinvio né emendata dal giudice di legittimità investito del nuovo ricorso, né, infine, essendo esperibile il rimedio previsto dall'art. 625-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 10462 del 21/01/2025, Bulukhia
Infatti, l’atto, sia nella sua prima formulazione sia nella sua integrazione, non presenta alcuna formula sacramentale né è possibile desumere in altro modo la volontà punitiva della parte offesa che non ha fornito indicazioni per orientare le indagini (Sez. 4, n. 10462 del 21/01/2025, Bulukhia, Rv.
Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, Baia
Sez. 3, n. 19971 del 09/01/2023, Antonelli
282648 – 01) o di voler riservarela costituzione di parte civile (Sez. 3, n. 19971 del 09/01/2023, Antonelli, Rv.
Sez. 5, n. 32530 del 18/06/2025, Favilli
150 del 2022, ma si vedano in senso difforme Sez. 5, n. 32530 del 18/06/2025, Favilli, Rv.
Sez. 5, n. 17957 del 19/01/2024, Vacaru
288676-01 e Sez. 5, n. 17957 del 19/01/2024, Vacaru, Rv.
Sez. 5, n. 23689 del 06/05/2021, Cavallin
La mancanza della querela è pacificamente rilevabile in ogni stato e grado del procedimento e quindi deducibile innanzi alla Corte di cassazione per la prima volta (Sez. 5, n. 23689 del 06/05/2021, Cavallin, Rv.
Sez. 3, n. 24146 del 14/03/2019, M.
281318 – 01), pure se l’eccezione non sia stata formulata in appello (Sez. 3, n. 24146 del 14/03/2019, M., Rv.
Sez. 3, n. 19992 del 06/04/2011, U.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso di Coppari Massimiliano, nato a Filottrano il 23/05/1973, avverso la sentenzain data 10/12/2024 della Corte di appello di Perugia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Pietro Molino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Consentenza in data 10 dicembre 2024 la Corte di appello di Perugia , decidendo in seguito alla sentenza di annullamento con rinvio pronunciata dalla Quarta Sezione della Corte di cassazione n. 20245 del 1° marzo 2023, in riforma della sentenza in data 7 marzo 2022 della Corte di appello di Ancona che avevainequivocamente escluso le circostanze aggravanti della recidiva (già disposta dal Tribunale di Macerata) e della violenza sulle cose (statuita in motivazione e omessa nel dispositivo), senza trarre le dovute conseguenze in termini di pena, ha ridotto la pena irrogata a Massimiliano Coppari per il furto semplice di utensili ed elettrodomestici nonché di salumi e formaggi all’interno di un ristorante.

2. L’imputato ricorre per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione perché il furto, originariamente aggravato, era diventato semplice nel corso del giudizio e quindi perseguibile solo a querela che, nella specie, mancava. Precisa di aver sollevato la questione della procedibilità, tempestivamente, subito dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, che ha stabilito la procedibilità a querela anche per il furto aggravato dalla violenza sulle cose,sia innanzi alla Quarta Sezione della Corte di cassazione , sia innanzi alla Corte di appello di Perugia, con specifiche memorie presentate prima delle udienze e recanti le richieste di proscioglimento. Lamenta l’omessa risposta sia della Corte di cassazione che della Corte di appello di Perugia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. La Sezione Quarta della Corte di cassazione, constatata l’eliminazione di entrambe le circostanze aggravanti della recidiva e della violenza sulle cose, ha annullato la sentenza della Corte di appello di Ancona limitatamente al trattamento sanzionatorio del reato di cui all’art. 624 cod. pen., perché la pena detentiva era immotivata nel suo notevole discostamento dal minimo edittale (due anni di reclusione a fronte di un minimo edittale di sei mesi di reclusione) e la pena pecuniaria era addirittura illegale perché largamente superiore al massimo edittale (1200 euro a fronte di un massimo edittale di euro 516).

La Corte di appello di Perugia, in sede di rinvio, ha rideterminato la pena in anni uno di reclusione ed euro 300 di multa. Già il 13 febbraio 2023 dinanzi alla Quarta Sezione della Corte di cassazione e per l’udienza del 10 dicembre 2024 dinanzi alla Corte di appello di Perugia il ricorrente aveva formalizzato l’eccezione secondo cui l’esclusione della circostanza aggravante della violenza sulle cose aveva reso il furto semplice e quindi procedibile solo su querela di parte che, nella specie, manca. Risulta agli atti che il 19 novembre 2015 la legale rappresentante del ristorante, nelle cui cucine è stato consumato il furto, ha sporto una denuncia ma non una querela.

Sebbene il primo atto rechi nell’intestazione “verbale di ricezione di querela orale” e il secondo “verbale d’integrazione di denuncia orale”, non vi sono dubbi che si tratti di una denuncia. Infatti, l’atto, sia nella sua prima formulazione sia nella sua integrazione, non presenta alcuna formula sacramentale né è possibile desumere in altro modo la volontà punitiva della parte offesa che non ha fornito indicazioni per orientare le indagini (Sez. 4, n. 10462 del 21/01/2025, Bulukhia, Rv. 287759 – 01) né ha anticipato di voler essere avvisata in caso di archiviazione (Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 2022.

Baia, Rv. 282648 – 01) o di voler riservarela costituzione di parte civile (Sez. 3, n. 19971 del 09/01/2023, Antonelli, Rv. 284616 – 01, in un caso successivo all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, ma si vedano in senso difforme Sez. 5, n. 32530 del 18/06/2025, Favilli, Rv. 288676-01 e Sez. 5, n. 17957 del 19/01/2024, Vacaru, Rv. 286451 – 01, secondo cui neanche la riserva di costituzione di parte civile è sufficiente). Orbene, esclusa irrevocabilmente la circostanza aggravante della violenza sulle cose, il furto è divenutosemplice e quindi procedibile a querela , e ciò a prescindere dalla cosiddetta riforma Cartabia che non ha inciso sul furto semplice, bensì sul furto aggravato, richiedendo comunque la querela anche in caso di violenza sulle cose.

La mancanza della querela è pacificamente rilevabile in ogni stato e grado del procedimento e quindi deducibile innanzi alla Corte di cassazione per la prima volta (Sez. 5, n. 23689 del 06/05/2021, Cavallin, Rv. 281318 – 01), pure se l’eccezione non sia stata formulata in appello (Sez. 3, n. 24146 del 14/03/2019, M., Rv. 275981 – 01), e addirittura, come nel caso in esame in cui l’improcedibilità si è evidenziata in seguito alla sentenza di appello, non nel ricorso bensì nelle conclusioni scritte, ribadite poi innanzi al Giudice del rinvio.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, può dirsi che lo stesso annullamento operato dalla sentenza rescindente doveva giocoforza presupporre l’intervenuta formazione di un regolare giudicato sulla procedibilitàdell’azione penale, formazione che, invece, deve ritenersi non verificatasi in conseguenza della esclusione della circostanza aggravante che ha reso il reato procedibile a querela e della mancata presa d’atto di ciò, con conseguente annullamento della sentenza del giudice del rinvio qui impugnata (a conferma, vedasi Sez. 3, n. 19992 del 06/04/2011, U., Rv. secondo cui l'annullamento senza rinvio si appalesa in tali casi come l'unico rimedio possibile, poiché l'omissione non può essere superata dal giudice di rinvio né emendata dal giudice di legittimità investito del nuovo ricorso, né, infine, essendo esperibile il rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.).

La sentenza va, quindi, annullata, perché l’azione