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Sentenza — n. 7102/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 7102/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 7102/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Trani, adito nell'interesse di Samarelli Onofrio avverso il decreto di sequestro preventivo del Gip del medesimo tribunale, disposto in ordine all'ipotesi di incolpazione ex art. 5 del Dlgs. 74/2000, rigettava l'istanza.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 7102/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 5 del Dlgs. 74/2000, rigettava l'istanza.

Parole chiave

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prove acquisite tramite sorveglianza regime di segreto false dichiarazioni senza giuramento legittimità della carcerazione preventiva diritto di non autoincriminarsi documenti sensibili

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Luca Ramacci Aldo Aceto - Presidente - Sent. n. 1501/2025 sez. Stefano Corbetta Massimo Battistini Giuseppe Noviello - Relatore - CC – 26/11/2025 R.G.N. 34822/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Samarelli Onofrio nato a Molfetta il 12/09/1970; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la ordinanza del 08/09/2025 del tribunale di Trani; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Trani, adito nell'interesse di Samarelli Onofrio avverso il decreto di sequestro preventivo del Gip del medesimo tribunale, disposto in ordine all'ipotesi di incolpazione ex art. 5 del Dlgs. 74/2000, rigettava l'istanza.

2. Avverso la ordinanza sopra indicata, propone ricorso per cassazione Samarelli Onofrio mediante il proprio difensore, deducendo tre motivi di impugnazione, di cui il primo riguardante il vizio di motivazione in ordine alla CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 7102/2026 Roma, lì, 23/02/2026 sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e alla omessa valutazione degli elementi documentali prodotti, il secondo afferente il vizio di motivazione circa la valutazione dell'elemento soggettivo in relazione gli elementi indiziari acquisiti e la omessa valutazione degli elementi documentali di portata difensiva; il terzo, riguardante il vizio di motivazione per l'erronea valutazione della esistenza dei presupposti per l'applicazione del sequestro preventivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché tardivo. Il tribunale del riesame rigettava l'istanza con ordinanza del 8 settembre 2025 depositata il 19.9.2025, e notificata al difensore e all'indagato il 22.9.2025. Il termine entro cui proporre, secondo legge, il ricorso, scadeva dunque alla data del 7 ottobre 2025 mentre il ricorso risulta presentato il 13.10.2025.

2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma, il 26/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Noviello Luca Ramacci