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Sentenza — n. 7094/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding tax evasion conviction based on VIES data and specific intent.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7094/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the appeal against a tax evasion conviction, ruling the lower court's reasoning was not stereotyped. The appellant argued the appellate court failed to explain why evidence from the VIES database alone met criminal proof standards, but the court found the conviction solid due to corroborating factors like the premature closure of the business and lack of accounting records. The court emphasized that specific intent was proven by the significant tax shortfall and the defendant's failure to pay even after contestation, while rejecting arguments about generic mitigating circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 192, comma 1 cod. proc. pen.; Art. 5 d.lgs. n. 74/2000: Criminal conviction based on VIES data is valid when supported by corroborating facts and where specific intent is inferred from the tax amount and failure to pay post-contestation.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax evasion criminal law VIES database evidence specific intent proof inductive reconstruction standards mitigating circumstances balance Italian criminal procedure fiscal offense conviction

Disposizioni normative citate

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Art. 192, comma 1 cod. proc. pen.
criteri generali previsti dall'art. 192, comma 1, cod.
Art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000
Il secondo motivo attiene al dolo specifico di evasione di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000.
Art. 69, comma quarto, cod. pen.
La possibilità di sollevare la questione di legittimità costituzionale per contrasto dell’art. 69, comma quarto, cod. pen. con gli art.
Art. 3, 25, 27 Cost.
con gli art. 3, 25, 27 Cost. è stata esclusa di recente da questa Corte con la sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 36207 del 17/04/2019, Menegoli
(tra le più recenti, Sez. 3, n. 36207 del 17/04/2019, Menegoli, Rv.
Sez. 3, n. 38802 del 25/09/2024, Nuzzolese
Sez. 3, n. 44170 del 04/07/2023, Marra
n. 29723 del 22/05/2024, Placentino
è stata esclusa di recente da questa Corte con la sentenza n. 29723 del 22/05/2024, Placentino, Rv.

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Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE- Presidente - Giovanni Liberati Emanuela Gai Ubalda Macrì avverso la sentenza in data 07/03/2025 della Corte di appello di Napoli, udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; 1.Il ricorso è manifestamente infondato. Secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe reso una motivazione stereotipata, affidata a formule di stile, perché non avrebbe spiegato le ragioni per cui la ricostruzione induttiva dell’IVA evasa compiuta dell’Agenzia delle Entrate, basata solo sui dati VIES, sarebbe stata corretta secondo i rigorosi standard della prova penale.

Va premesso che il cosiddetto sistema europeo VIESèun archivio di soggetti che sono obbligati a registrarsi su una piattaforma per effettuare operazioni intracomunitarie,è una banca dati che contiene i codici che consentono di procedere all’immediata identificazione dell’operatore economico autorizzato ad effettuare operazioni intracomunitarie, ma è anche un motore di ricerca attraverso il quale le autorità europee, nel quadro delle convenzioni che governano la materia tributaria, hanno modo di scambiare le informazioni rilevanti e la documentazione in ordine alle operazioni esenti in detto ambito. criteri generali previsti dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen. (tra le più recenti, Sez. 3, n. 36207 del 17/04/2019, Menegoli, Rv. 277581 - 01).

Nel caso in esame, i Giudici si sono attenuti scrupolosamente ai criteri di valutazione indicati dalla giurisprudenza di legittimità, perché la condanna è stata fondata non solo sugli accertamenti eseguiti dall'Agenzia delle Entrate sul VIES, da cui sono emerse le operazioni intracomunitarie di software e hardware effettuate dai fornitori stranieri in favore della Exagon S.r.l. per l’importo complessivo di euro 864.213,00, ma anche su altri significativi elementi, quali la chiusura della sede operativa mesi prima del sopralluogo del gennaio 2020, la mancata presentazione delle scritture contabili, la mancata collaborazione del ricorrente, il quale ha continuato, come detto, anche nel processo, a non offrire alcun elemento di chiarimento della sua posizione.

2. Il secondo motivo attiene al dolo specifico di evasione di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000. Secondo il ricorrente la motivazione sarebbe omessa perché sarebbe incongruo il riferimento alla condotta susseguente del mancato pagamento. A differenza di quanto sostenuto, invece, la Corte territoriale ha valutato tutti gli elementi a carico, cioè il consistente scostamento tra l’imposta evasa e la soglia di punibilità legale e il mancato versamento dell’imposta neppure dopo la contestazione, attenendosi scupolosamente ai criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 38802 del 25/09/2024, Nuzzolese, Rv. 286950 – 01 che ha precisato che la prova del dolo specifico di evasione può essere desunta dall'entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del contribuente obbligato, dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta, che può, peraltro, costituire oggetto di rappresentazione e volizione anche solo nella forma del dolo eventuale;

Sez. 3, n. 44170 del 04/07/2023 , Marra, Rv. 285221 – 01 che ha indicato come sintomatici del dolo il mancato pagamento postumo dell’imposta in tempi ragionevoli o la reiterazione dell'omissione per più anni).

3. Il terzo motivo attiene al giudizio di bilanciamento delle circostanze poiché le circostanze attenuanti generiche non possono essere riconosciute prevalenti rispetto alla recidiva reiterata specifica infra-quinquennale applicata nel caso in esame. Il diniego fondato sul limite legale è ineccepibile. La possibilità di sollevare la questione di legittimità costituzionale per contrasto dell’art. 69, comma quarto, cod. pen. con gli art. 3, 25, 27 Cost. è stata esclusa di recente da questa Corte con la sentenza n. 29723 del 22/05/2024, Placentino, Rv. 286747 – 01, al cui orientamento si ritiene di dare continuità per le ragioni ivi esposte, e cioè chela disposizione derogatoria dell'ordinaria disciplina del bilanciamento non trasmoda nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, in quanto riferita ad un'attenuante comune che, come tale, non ha la funzione di correggere la sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma di valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato qualificata dalla plurima ricaduta del r