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Ordinanza — n. 7091/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against de plano seizure order converted to opposition under Art. 667 c.p.p. to preserve full judicial review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7091/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court converted the cassation appeal into an opposition proceeding before the same judge who issued the de plano order. The appellant argued for the release of seized assets, claiming they were not confiscated and lacked pertinence to the crimes. The Court ruled that such orders require opposition rather than cassation to ensure the defendant retains full knowledge of the execution review.

Regesto Legislator

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Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 676, cod. proc. pen.: When a judge issues an order de plano regarding confiscation or seizure, the appeal must be converted into an opposition to preserve the full review rights of the interested party.

Parole chiave

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de plano order confiscation of assets conversion to opposition judicial review rights seizure of property art. 667 c.p.p. execution proceedings beni sequestrati

Disposizioni normative citate

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Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
E’ pacifico in giurisprudenza che,nei casi previsti d agli art. 667 e 676 cod.
Art. 676, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 12233 del 26/02/2025, Petrazzuolo
pen., tra cui la confisca, l'ordinanza adottata, "de plano" e senza formalità di procedura, è impugnabile mediante opposizione dinanzi allo stesso giudice che l'ha emessa (Sez. 1, n. 12233 del 26/02/2025, Petrazzuolo, Rv.
Sez. 2, n. 8645 del 09/11/2022, Cedric
Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017, Tre Emme Auto
Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017, Tre Emme Auto, Rv.
Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clarck
271460-01, ove si dà conto delle ragioni della conversione;Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clarck, R.J.
Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Matuozzo
265538-01; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Matuozzo, Rv.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso diAnastasio Camillo, nato a N apoli il 05/08/1964, avverso l’ordinanza in data 11/07/2025 del G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoriadel Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Antonio Costantini, che ha concluso chiedendo di convertire il ricorso per cassazione in opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Calabria.

RITENUTO IN FATTO

1.Conordinanza in data 11 lugli o 2025 il G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato la richiesta di dissequestro e restituzione di beni mobili, in particolare preziosi e dispositivi elettronici, presentata da Camillo Anastasio, in relazione alla confisca disposta ai sensi dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 con la sentenza di applicazione della pena su concorde richiesta delle parti dell’1 ottobre 2021 2. Il ricorrente, il qualesostiene che i beni di cui invoca la restituzione non sono stati oggetto di confisca, lamenta con i primi due motivi di ricorsola violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata fissazione dell’udienza di trattazione siccome il G.i.p. aveva provveduto, con il parere del P.m., senza il contraddittorio con la difesa; deduce con il terzo la violazione di norme processuali in relazione all’art. 262, comma 4, cod. proc. pen. perché i preziosi, di proprietà della moglie, non erano in rapporto di pertinenzialità con i reati ascrittigli; eccepisce con il quartola violazione di legge dal momento che non poteva disporsi il sequestro per equivalente in mancanza della confisca diretta definitiva nei confronti dei coimputati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso per cassazione, con cui si impugna l’ordinanza emessa de plano dal G.i.p., deve essere convertito in opposizione. E’ pacifico in giurisprudenza che,nei casi previsti d agli art. 667 e 676 cod. proc. pen., tra cui la confisca, l'ordinanza adottata, "de plano" e senza formalità di procedura, è impugnabile mediante opposizione dinanzi allo stesso giudice che l'ha emessa (Sez. 1, n. 12233 del 26/02/2025, Petrazzuolo, Rv. 288563 - 01).Ciò comporta che per il favor impugnationis, il ricorso per cassazione non possa essere dichiarato inammissibile sebbene irritualmente proposto, ma debba essere riqualificato come opposizione con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente, onde evitare che l’interessato perda la cognizione piena del “riesame” del giudice dell’esecuzione (Sez. 2, n. 8645 del 09/11/2022, dep. 2023, Cedric, Rv. 284403 – 01;

Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017, Tre Emme Auto, Rv. 271460-01, ove si dà conto delle ragioni della conversione;Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clarck, R.J. 265538-01; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Matuozzo, Rv. 259454-01). P.Q.M Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria. C