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Sentenza — n. 7078/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls seizure validation order due to insufficient specific motivation regarding evidence needs.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7078/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procurator General appealed a lower court order validating a seizure of cash and a phone, arguing the decision lacked sufficient legal motivation. The court found the appeal valid because the original decree failed to explicitly detail the specific evidentiary requirements necessitating the seizure of those specific items. Consequently, the order was annulled and remanded for a new trial to ensure strict compliance with procedural rules on seizure validation.

Regesto Legislator

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Art. 355 cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.: The court of review must annul a seizure validation order if the prosecutor fails to explicitly identify specific evidentiary needs in the decree, even if general reasons are provided.

Parole chiave

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seizure validation procedural motivation evidentiary needs remand for new trial prosecutor's duty inutilizzabilità delle prove illecite spese per le indagini prove acquisite tramite sorveglianza

Disposizioni normative citate

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Art. 355 cod. proc. pen.
Con il motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’art. 355 cod. proc. pen.,a norma dell’art.
Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
pen.,a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riguardo alla ritenuta illegittimità della convalida del sequestrodel denaro e del telefono.
art. 355 cod. proc. pen
Con il motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’art. 355 cod. proc. pen.,a norma dell’art.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua
Va infatti rilevato che, in caso di sequestro probatorio, il Pubblico Ministero può indicare in termini specifici la motivazione anche in sede di udienza davanti al Tribunale del riesame (cfr., per tutte, Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv.
Sez. 4, n. 41853 del 21/05/2013, Roberto
226712 –01, nonché Sez. 4, n. 41853 del 21/05/2013, Roberto, Rv.
Sez. 3, n. 37837 del 05/06/2007, Grande
257189 –01, e Sez. 3, n. 37837 del 05/06/2007, Grande, Rv.
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Testo completo

ronunciato la seguente SENTENZA sulricorso propost o da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari nel procedimento nei confronti di BoumendilAymane, nato in Marocco il 13/02/2003 avverso l’ordinanza del 23/09/2025del Tribunale di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato,il ricors o e la memoria ; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che chiedel’a nnullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata; lette le conclusioni, per l’indagato, dell’Avv. Carlo Demurtas, che chiede il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in dat a 23 settembre 202 5 , e depositata il 26 settembre 2025, il Tribunale di Cagliari ha accolto la richiesta di riesame proposta nell’interesse di Aymane Boumendil avverso il decreto di convalida di sequestro probatorio emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari il 10 settembre 2025, annullandoquest’ultimo provvedimento nella parte relativa all’imposizione del vincolo su unasomma di denaro contante, pari a 1.350,00 euro , e su untelefono cellulare, dei quali ha ordina to la restituzione all’avente diritto. I reatiipotizzati a carico di Aymane Boumendil sono quell i:

a) di cui agli artt.81 cpv., 99e 110 cod. pen., e 73, comm i 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 per avere , in concorso con altra persona, sia detenuto, a fini di spaccio, complessivi 20,01 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish e 7 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, sia ceduto a terzi sostanza stupefacente degli stessi tipi sopra indicati, ricavandone l’importo complessivo di euro 1.610, dei quali 1350,00 nella sua immediata disponibilità (capo 1);

b) di cui all’ art. 4 Legge n. 110 del 1975 (capo 2) per avere , senza giustificato motivo, porta to fuori dalla sua abitazione e relative pertinenze un coltello a serramanico della lunghezza totale di cm. 19 (lama lunga cm. 9). I fatti sono entrambi contestati come commessi il10 settembre 2025.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, articolando un unico motivo di ricorso. Con il motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’art. 355 cod. proc. pen.,a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riguardo alla ritenuta illegittimità della convalida del sequestrodel denaro e del telefono. Si deduce che, a differenza di quanto rilevato nell’ordinanza impugnata, il sequestro del denaro contante e del telefono cellulare è adeguatamente motivato.

Si evidenzia, infatti,che il decreto di convalida illustra chiaramente il rapporto diretto tra la somma sequestratae l’apparecchio telefonico, da un lato, e il reato ipotizzato,dall’altro, esplicitando che il vincolo su detti beni sarebbe necessario per provare l’attività illecita di detenzione della droga a fini di cessione, precisamente «mediante l’esaltazione di impronte o altre tracce sugli oggetti in sequestro e sul denaro contante, ritenuto provento dell’attività di spaccio». Si osserva, inoltre, che è inconferente il rilievo, contenuto nell’ordinanza impugnata, circa la superfluità del sequestro del denaro e del telefono cellulare in funzione probatoria a fronte dell’instaurazione del rito direttissimo e della conclusione delle indagini preliminari, in quanto solo il giudice competente a decidere nel merito può valutare la perdurante utilità del sequestro ai fini di prova.

3. Ha presentato memoria nell’interesse dell’indagato l’Avv. Carlo Demurtas. Nella memoria si osserva che il decreto di sequestro non indica le finalità probatorie da realizzare, perché non spiega l’utilità derivante dagli accertamenti in ordine alle impronte presenti sul telefono e sulle banconote, e che la precisazione del Pubblico Ministero all’udienza di riesame, circa l’indispensabilità dell’analisi del traffico telefonico per accertare la rete dei rapporti connesse all’attività di narcotraffico, ha finalità meramente esplorativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito precisate.

2. Il ricorso deduce fondatamente che nel decreto di convalida del sequestro probatorio sono indicate le finalità istruttorie da salvaguardare. 2.1. Quanto al sequestro del denaro, il decreto di convalida del sequestro evidenzia la necessità del vincolo al fine di dimostrare l’attività di illecita cessione di sostanze stupefacenti «mediante l’esaltazione di impronte o altre tracce sugli oggetti in sequestro e sul denaro contante, ritenuto provento dell’attività di spaccio». L’indicazione appena indicata si presenta congrua, o comunque non meramente apparente, poiché la presenza di impronte sul denaro contante diverse da quelle dell’indagato potrebbe essere utile ad accreditare l’ipotesi accusatoria.

In effetti, l’accertamento della disponibilità, da parte dell’indagato, di diverse banconote recanti tracce recenti di una pluralità di altri soggetti offri rebbe un indizio coerente e convergente con la tesi accusatoria, secondo cui l’indagato, che era stato appena colto nel possesso di hashish, aveva in quel momento in corso un’attività di cessione di droga a più persone. 2.2. Quanto al sequestro del telefono cellulare, importante è la precisazione fornita dal Pubblico Ministero nell’udienza di riesame, dell’esigenza di un’analisi dei suoi contenuti a fine di accertare la rete di rapporti relativi all’attività di narcotraffico svolta dall’indagato.

Va infatti rilevato che, in caso di sequestro probatorio, il Pubblico Ministero può indicare in termini specifici la motivazione anche in sede di udienza davanti al Tribunale del riesame (cfr., per tutte, Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226712 –01, nonché Sez. 4, n. 41853 del 21/05/2013, Roberto, Rv. 257189 –01, e Sez. 3, n. 37837 del 05/06/2007, Grande, Rv. 237926 –01). In particolare, le Sezioni Unite, in proposito, hanno osservato che il Tribunale del riesame è tenuto ad annullare il provvedimento, e non può integrarlo, «a fronte dell'omessa individuazione nel decreto di sequestro delle esigenze probatorie e della persistente inerzia del pubblico ministero pure nel contraddittorio camerale del riesame» (Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, cit., in motivazione, § 5). Ciò posto, anche la prospettazione delcompimento di un’analisi dei contenuti del telefono cellulare al fine di accertare la rete di rapporti relativi all’attività di narcotraffico svolta dall’indagato risulta congrua rispetto all’esigenza istruttoria di accertare se, e in che dimensioni, quest’ultimo svolgesseattività di spaccio. 2.3. Deve infine osservarsi che le esigenze istruttorie sopra rilevate non vengono meno neppure in considerazione del fatto che il procedimento pende ormai in fase di giudizio di merito, perché si procede con il rito direttissimo.

In effetti, gli accertamenti istruttori possono essere compiuti anche nel corso del giudizio di merito dal giudice, di ufficio o su istanza di una delle parti del processo, e, in tale sede, è al giudice del merito che compete di rilevare la non necessità della permanenza del sequestro a fini di prova, eventualmente pronunciandosi su richiesta di chi è interessato alla revoca del vincolo.

3. Alla fondatezza delle censure enunciate nel ricorso, segue l’annullamento del provvedimento impugnato per nuovo giudizio. Il Giudice del rinvio procederà a nuova valutazione dell’istanza di riesame, evitando di incorrere nei vizi rilevatie nel rispetto dei principi indicati nei §§ 2.1, 2.2 e 2.3. P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Cagliari competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così deciso