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Sentenza — n. 7077/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal sentence for sentencing error, ordering re-sentencing to agreed four years and ten days.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7077/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Naples Court of Appeal's sentence regarding the punitive treatment of Eugenio Auletta due to a discrepancy between the agreed sentence and the final ruling. Auletta argued that the appellate court violated procedural rules by imposing four years and fifteen days instead of the four years and ten days agreed upon by the prosecution and defense. The court held that while the error was material, it could be corrected without remanding the case, ordering the specific agreed sentence to be applied.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.; In plea bargaining appeals, the agreed sentence is binding in its entirety, and any deviation constitutes a vizio requiring annulment without remand, which can be corrected by applying the agreed terms directly.

Parole chiave

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plea bargaining appeal sentencing agreement violation of law annulment without remand procedural error binding agreement material error correction commisurazione della pena per stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Con il motivo, si denuncia violazione di leggee vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett.
Art. 599-bis c.p.p.
309 del 1990 , e harideterminato la pena , riducendola, in quattro ann i e qu indici giorni di reclusione e 32.000,00 euro di multa, sulla base di concordato exart. 599-bis cod.
D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 comma 4 e 80 comma 1 lett. g)

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 6903 del 1997
Sez. 5, n. 40464 del 2019
6903 del 1997; Sez. 5, n. 40464 del 2019; Sez.
Sez. 3, n. 34132 del 2021
40464 del 2019; Sez. 3, n. 34132 del 2021).
Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019
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Testo completo

ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Auletta Eugenio, natoa Cardito il 23 / 11 /19 71 avverso la sentenza del 09/07/2025 della Corte d’appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha concluso perl’annullamento senzarinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, da rideterminare in quattro anni e dieci giorni di reclusione e 32.000,00 euro di multa; udito, per il ricorrente, l’Avv. Maria Giuseppina Guerriero, in sostituzione dell’Avv. Raimondo Capasso, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 9 luglio 2025, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 2 8 febbraio 202 5 all’esito di giudizio abbreviato , ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di Eugenio Auletta per il reato di cui agliartt. 73, comma 4, e 80, comma 1, lett. g ), d.P.R. n. 309 del 1990 , e harideterminato la pena , riducendola, in quattro ann i e qu indici giorni di reclusione e 32.000,00 euro di multa, sulla base di concordato exart. 599-bis cod. proc. pen . Secondo quanto ricostruito dai Giudicidi merito, Eugenio Auletta, il 20 giugno 2024,all’interno della Casa circondariale Napoli-Poggioreale “G. Salvia” ove era ristretto, avrebbe detenuto, occultandoli all’interno degli slip che indossava, al fine di cessione, quattro panetti di sostanza stupefacente ditipo “hashish” con principio attivo del 25,6%,equivalenti a 43,6 grammi di De lta 9 THC puro, corrispondenti a 1.744 dosi medie singole.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe Eugenio Auletta, con atto sottoscritto dall’Avv. Raimondo Capasso, articolando un unico motivo. Con il motivo, si denuncia violazione di leggee vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., in relazione al contrasto tra dispositivo e motivazione circa la penainflitta. Si deduceche la Corte d’appello ha rideterminato la pena in quattro anni e quindici giorni di reclusione,discostandosi dall’accordo raggiunto tra il Procuratore generale e la difesa, il qual e prevedeva la pena di quattro anni e dieci giorni di reclusione, espressamente ritenuta congrua e accoglibilenella motivazione.

Si osserva, inoltre, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, sebbene in caso di contrasto tra motivazione e dispositiv o prevalga quest’ultimo , la contraddizione con la motivazione integra, comunque, un vizio idoneo a determinarel’annullamento della decisione (si cita no : Sez. U. , n. 6903 del 1997; Sez. 5, n. 40464 del 2019; Sez. 3, n. 34132 del 2021).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito precisate.

2. Il ricorso deduce, anche con allegazione delverbale di udienza, che la Corte d’appello ha rideterminato la pena discostandosi dall’accordo raggiunto tra il Procuratore generale presso la Corte d’appello e la difesa, perché mentre questo prevedeva la pena di quattro anni e dieci giorni di reclusionee 32.000,00 euro di multa, il dispositivo della sentenza impugnata ha applicato la pena di quattro anni e quindici giorni di reclusionee 32.000,00 euro di multa. E ciò sebbene la sentenza, in motivazione, abbia esattamente riportato il contenuto dell’accordo, avente ad oggetto la previsione della pena di quattro anni e dieci giorni di reclusionee 32.000,00 euro di multa, ed abbia immediatamente di seguito precisato: «La richiesta è congrua ed accoglibile».

3. Questi essendo i fatti processuali rilevanti, la sentenza impugnata è viziata perché, pur avendo dato corso al concordato di pena, non ha applicato la pena concordata tra le parti. In questo senso si è già pronunciata la giurisprudenza, la quale ha osservato che, in tema di patteggiamento in appello, la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto l'accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena (così Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020, Furino, Rv. 278114 – 01, la quale, i n motivazione, ha precisato che l'applicazione di una pena diversa da quella concordata implica l'annullamento senzarinvio della decisione, atteso che il negozio processuale convenuto tra le parti è unitario, innestandosi l'applicazione della pena concordata sulla rinunzia ai motivi di impugnazione).

4. Ciò posto, tuttavia, il vizio può essere emendato in questa sede, mediante sentenza di annullamento senza rinvio che recepisce il concordato tra le parti. Invero, dalla motivazione della sentenza impugnata risulta che la Corte di appello intendeva accedere esattamente alla pena concordata tra le parti. Inoltre, che il dispositivo pronunciato sia frutto di mero errore materiale risulta confermato dalla modestissima difformità tra il contenuto dell’accordo e il dispositivo pronunciato all’esito dell’udienza. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente il trattamento sanzionatorio e ridetermina la pena inflitta ad Auletta Eugenio in anni quattro, giorni dieci di reclusione ed euro 32.000,00 di multa. Così deciso il 20/01/2026. Il Consigliere estensor