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Sentenza — n. 6862/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for issuing invoices for non-existent operations based on circumstantial evidence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6862/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction of Catia Caleri for issuing invoices for non-existent operations. The defense argued that the reliance on declaratory statements from employees violated procedural rules and failed to prove the accused's involvement. The court rejected these claims, ruling that the circumstantial evidence regarding the lack of operational premises, family ties, and cash withdrawals formed a coherent and sufficient basis for conviction.

Regesto Legislator

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Art. 195, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 595, cod. pen.: The court may rely on a coherent set of circumstantial evidence to establish guilt even in the absence of direct proof, provided the evidence is not contradictory or illogical.

Parole chiave

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issuing invoices for non-existent operations circumstantial evidence admissibility failure of defense resistance family association criminal liability procedural inadmissibility of appeal contratto di sponsoring false indicazioni su attività commerciali violazione dei doveri professionali

Disposizioni normative citate

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Art. 195, comma 4, cod. proc. pen.
Al riguardo, il difensore deduce la violazione dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., e - nell'ottica della necessaria prova di resistenza - argomenta in ordine alla inidoneità delle altre risultanze a comprovare la fondatezza dell'ipotesi accusatoria.
Art. 595, cod. pen.
d.lgs. n. 74 del 2000
8 d.lgs. n. 74 del 2000, limitatamente alle fatture emesse dalla predetta associazione nei confronti della SAN VALENTINO MANIFATTURE CERAMICHE s.p.a.
art. 611 cod. proc. pen
Deve anzitutto rilevarsi la tardività della memoria di replica trasmessa dalla difesa senza il rispetto dei cinque giorni liberi di cui all'art. 611 cod. proc. pen.: circostanza che, ovviamente, preclude ogni valutazione del contenuto della memoria stessa.
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Testo completo

a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: CALERI Catia, nata a Reggio Emilia il 22/06/1956 avverso la sentenza emessa il 13/03/2025 dalla Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente Ramacci; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore della ricorrente, avv. Gianni Zambelli, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13/03/2025, la Corte di Appello di Bologna ha parzialmente riformato (dichiarando estinti per prescrizione i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti posti in essere negli anni 2011 e 2012, e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Tribunale di Reggio Emilia, in data 14/06/2022, nei confronti di CALERI Catia, in qualità di legale rappresentante della C&N RACING ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA (d'ora in avanti: C&N), in relazione al reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, limitatamente alle fatture emesse dalla predetta associazione nei confronti della SAN VALENTINO MANIFATTURE CERAMICHE s.p.a. (d'ora in avanti: SAN VALENTINO). Il Tribunale aveva invece assolto l'imputata dalle ulteriori analoghe condotte contestate in relazione a fatture emesse verso altre società.

2. Ricorre per cassazione la CALERI, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni de relato, rese dall'operante CIPRIANI Italo, in ordine a circostanze asseritamente apprese da alcuni lavoratori della SAN MARTINO circa l'effettivo loro coinvolgimento nelle attività della C&N e i relativi compensi ricevuti. Al riguardo, il difensore deduce la violazione dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., e - nell'ottica della necessaria prova di resistenza - argomenta in ordine alla inidoneità delle altre risultanze a comprovare la fondatezza dell'ipotesi accusatoria.

In particolare, la difesa evidenzia: l'effettività delle operazioni di sponsorizzazione della C&N in favore della SAN MARTINO, come ammesso dallo stesso CIPRIANI; la non necessità di essere titolari di veicoli da corsa, per poter operare nel settore delle sponsorizzazioni sportive; la inconsistenza degli argomenti fondati su una pretesa "commistione personale" tra la C&N e la SAN MARTINO, non essendo vietata la presenza nei consigli di amministrazione ecc. di appartenenti al medesimo nucleo familiare; l'insussistenza di oneri probatori a carico della ricorrente circa l'effettiva corresponsione dei compensi ai collaboratori.

In definitiva, la difesa censura il carattere congetturale delle argomentazioni svolte in sentenza, e la mancata risposta ai motivi di appello.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, per la manifesta infondatezza delle doglianze prospettate.

4. Con memoria del 09/01/2026, il difensore della ricorrente replica alle argomentazioni del P.G., insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Deve anzitutto rilevarsi la tardività della memoria di replica trasmessa dalla difesa senza il rispetto dei cinque giorni liberi di cui all'art. 611 cod. proc. pen.: circostanza che, ovviamente, preclude ogni valutazione del contenuto della memoria stessa.

2. Il ricorso è inammissibile. Come già in precedenza accennato, la residua imputazione di emissione di fatture nei confronti della SAN MARTINO per operazioni inesistenti, ascritta alla CALERI quale legale rappresentante della C&N, riguarda una fattura emessa nel 2013 (per le fatture emesse nelle due precedenti annualità, la Corte territoriale ha dichiarato estinti i reati per intervenuta prescrizione, riformando in tal senso la sentenza di primo grado). L'ipotesi accusatoria, convalidata dai giudici di merito, trae origine dalla ritenuta inesistenza di attività di sponsorizzazione della SAN MARTINO, nell'ambito dell'automobilismo sportivo, riconducibile alla C&N. Si è visto anche che le doglianze difensive risultano imperniate, da un lato, sulla ritenuta parziale inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., delle dichiarazioni dell'operante CIPRIANI, nella parte in cui aveva riferito il contenuto delle deposizioni di alcuni operai della SAN MARTINO, i quali avevano negato il proprio coinvolgimento nell'attività della C&N. D'altro lato, nel sostenere che l'attività di sponsorizzazione di quest'ultima aveva avuto effettivamente luogo, la difesa - nella prospettiva della necessaria "prova di resistenza", correlata all'eccezione di inutilizzabilità - contesta che gli ulteriori elementi valorizzati dalla Corte territoriale possano legittimamente sostenere un'affermazione di penale responsabilità per il reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000.

3. I rilievi difensivi appaiono manifestamente infondati, oltre che in parte generici. 3.1. Anche a voler prescindere dal rilievo svolto dal Procuratore Generale nella sua requisitoria, in ordine al fatto che le dichiarazioni di cui si discute sarebbero trasfuse nel verbale di constatazione acquisito sull'accordo delle parti, deve invero osservarsi che - a differenza di quanto osservato dalla difesa - tali dichiarazioni appaiono del tutto marginali, rispetto al compendio probatorio valorizzato dalla Corte territoriale per la conferma della condanna della CALERI, sia pure limitatamente al solo episodio non ancora prescritto.

La Corte d'Appello ha in particolare fatto riferimento (cfr. pag. 5 segg. della sentenza impugnata): alla "commistione personale" rilevabile tra la C&N e la SAN MARTINO, essendo NALIO Massimo, marito della ricorrente, amministratore e socio di maggioranza della società sponsorizzata; al fatto che l'associazione C&N era stata fondata dai coniugi e dalla madre della CALERI, mentre altri stretti familiari erano comparsi come soci amministratori (senza peraltro effettivo coinvolgimento negli eventi sportivi); all'assenza di locali (essendo la sede legale dell'associazione coincidente con l'indirizzo della CALERI) e di beni strumentali a disposizione della C&N, la quale non era neanche intestataria di utenze elettriche, telefoniche ecc.; al mancato acquisto di spazi pubblicitari da rivendere (ad eccezione di un caso documentato da fattura); alla irrilevanza della documentazione fotografica prodotta a sostegno dell'effettività delle operazioni di sponsorizzazione, perché tale documentazione (comprovante l'apposizione del logo della SAN MARTINO su una vettura Megane V6) si riferiva a prestazioni rese da altra associazione sportiva (la NMN, rappresentata dal figlio del NALIO e della CALERI); alla erogazione di emolumenti o rimborsi ai collaboratori, che peraltro erano anche dipendenti della SAN MARTINO, e si erano dichiarati all'oscuro del proprio coinvolgimento nella C&N, precisando di non aver mai reso prestazioni o collaborazioni per tale associazione, e di non aver ricevuto compensi di sorta (né, tantomeno, le relative certificazioni del sostituto di imposta); all'anomalo andamento delle movimentazioni bancarie, nel senso che, contestualmente al saldo delle fatture da parte della SAN MARTINO, venivano effettuati prelevamenti di importo molto simile a quanto incassato dalla C&N; alla mancanza di riscontri alla giustificazione di tali prelievi, asseritamente utilizzati per il pagamento dei collaboratori (pagamento smentito dagli interessati); all'assenza di costi per trasferte, soggiorni ecc. per i collaboratori; alla sproporzione degli importi delle fatture emesse nei confronti della SAN MARTINO rispetto a quelle indirizzate a società terze. 3.2.

Appare evidente, ad avviso di questo Collegio, che la valutazione di inesistenza dell'operazione sottesa alla fattura sia stata fondata su una serie di elementi indiziari univoci e convergenti, esposti senza alcuna contraddittorietà o manifesta illogicità deducibili in questa sede. Invero, l'assenza di una sede operativa per l'espletamento dell'attività della C&N, lo strettissimo collegamento familiare tra l'associazione e la società da sponsorizzare, la mancanza di elementi probatori comprovanti l'effettivo espletamento dell'attività, il sistematico prelievo in contanti di somme analoghe a quelle incassate dal saldo delle fatture, l'assenza di riscontri all'asserito utilizzo di tali somme per il pagamento dei collaboratori della C&N (peraltro coincidenti con gli operai della SAN MARTINO), costituiscono elementi tutt'altro che illogicamente valorizzati dalla Corte territoriale circa l'effettiva funzione dell'associazione rappresentata dalla CALERI, nel senso che, "in assenza di effettiva struttura operativa, l'associazione medesima non servisse ad altro scopo che a porre in essere operazioni fiscalmente utili ad abbattere l'imponibile dell'azienda del marito" (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata).

A fronte di tale percorso argomentativo, la difesa ha svolto considerazioni che non superano lo scrutinio di ammissibilità, perché volte a parcellizzare illegittimamente i vari elementi valorizzati, trascurando la loro valenza indiziante se sottoposti ad una loro valutazione unitaria. È invero evidente ad es. che non è vietato costituire un'associazione su base familiare, nè svolgere attività di sponsorizzazione in favore dell'azienda del marito; altrettanto evidente, peraltro, è la necessità di valutare tale situazione unitamente a quanto emerso in ordine all'insussistenza di una sede e di strutture operative, alla più che sospetta coincidenza tra saldo delle fatture e prelievi di importo analogo, alla mancanza di riscontri documentali all'asserito impiego del danaro contante per il pagamento dei collaboratori, all'assenza di costi sostenuti da costoro, ecc.

Del tutto generica risulta poi la doglianza volta a contestare l'assunto del giudice di merito secondo cui la documentazione fotografica prodotta non era idonea a comprovare l'effettività della prestazione, in realtà riferibile all'attività di sponsorizzazione della SAN MARTINO svolta da altra associazione. In tale complessivo contesto, nessun dubbio può porsi sul "fallimento della prova di resistenza" proposta dalla difesa: le dichiarazioni dei dipendenti della SAN MARTINO, totalmente negative sia quanto al proprio coinvolgimento nell'attività della C&N, sia anche quanto alla percezione di compensi di sorta per tale attività (dichiarazioni riportate dall'operante CIPRIANI nel corso della sua deposizione), concorrono a completare un quadro indiziario che, alla luce di quanto esposto, risulta ampiamente idoneo, ai fini che qui interessano, anche se "depurato" dalle dichiarazioni medesime.

4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di