Sentenza — n. 6254/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. L’imputato è stato condannato per due contravvenzioni dell’art. 64, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 81 del 2008 perché, in qualità di legale rappresentante della Gtex di Yan Jianyong, aveva omesso di provvedere a che i luoghi di lavoro fossero conformi ai requisiti di sicurezza. In particolare, l’uscita di emergenza laterale della sede operativa risultava non apribile e chiusa e i cinque idranti UNI45 installati non erano facilmente raggiungibili e utilizzabili in caso di incendio, data la presenza di materiale in deposito che ne impediva l’avvicinamento.Il Giudice ha considerato le due contravvenzioni separatamente e ha irrogato la pena dopo aver riconosciuto il vincolo della continuazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 6254/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Consentenza in data 18 dicembre 2024 il Tribunale di Prato ha dichiarato Yan Jianyong colpevole dei reati ascrittigli consistenti in una serie di violazioni contravvenzionali del decreto legislativo 81 del 2008 (art. 46, 64, 63, 68).
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
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to la seguente SENTENZA sul ricorso di Yang Janyong, nato in Cina il 08/10/1975, avverso la sentenzain data 18/12/2024 del Tribunale di Prato, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata sulla pena e sui benefici di legge; letta per il ricorrente la memoria dell’avv. Tiziano Veltri, che ha presentato motivi nuovi e ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Consentenza in data 18 dicembre 2024 il Tribunale di Prato ha dichiarato Yan Jianyong colpevole dei reati ascrittigli consistenti in una serie di violazioni contravvenzionali del decreto legislativo 81 del 2008 (art. 46, 64, 63, 68).
2. Il ricorrente eccepisce la violazione di legge perché i reati di cui ai capi B) e C) potevano costituire un unico reato (primo motivo) e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena (secondo motivo). Con i motivi nuovi deduce la sopravvenuta prescrizione al 4 maggio 2025.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. L’imputato è stato condannato per due contravvenzioni dell’art. 64, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 81 del 2008 perché, in qualità di legale rappresentante della Gtex di Yan Jianyong, aveva omesso di provvedere a che i luoghi di lavoro fossero conformi ai requisiti di sicurezza. In particolare, l’uscita di emergenza laterale della sede operativa risultava non apribile e chiusa e i cinque idranti UNI45 installati non erano facilmente raggiungibili e utilizzabili in caso di incendio, data la presenza di materiale in deposito che ne impediva l’avvicinamento.Il Giudice ha considerato le due contravvenzioni separatamente e ha irrogato la pena dopo aver riconosciuto il vincolo della continuazione.
La decisione non è conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cuiin materia antinfortunistica, i precetti contenuti nell'allegato IV del d.lgs. n. 81 del 2008, e, ove specificato, nei singoli sottopunti, sono riconducibili alla nozione di "categoria omogenea", in quanto accomunati dal fine di tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, con la conseguenza che l'inosservanza di più sottopunti ricompresi in ogni singola classe di riferimento non integra un concorso materiale di reati, bensì un'unica violazione (Sez. 3, n. 14214 del 13/11/2019, dep. 2020, Hu Weijia, Rv. 279294 – 03 e n. 50440 del 27/10/2015, Corbo, Rv. 265625 – 01).
P.Q.M Annulla la sentenza impugnata relativamente ai punti concernenti il trattamento sanzionatorio e l'applicabilità della sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Prato, in diversa persona fisica. C