Cassation court dismisses appeal against bail order, upholding lower court's factual assessment of evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the European Prosecutor's appeal against a Milan trial court order granting bail to Lorenzo Nuvoletta. The lower court found insufficient evidence to prove Nuvoletta was a manager or financier of an alleged VAT fraud ring, noting that incriminating conversations were driven by family dynamics rather than criminal intent. The appellate court rejected the argument that the investigation lacked gravity, ruling that the trial court's rational evaluation of evidence cannot be re-evaluated on appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 cod. proc. pen.; Art. 325 cod. proc. pen.: A cassation appeal against personal bail measures is admissible only if it alleges a violation of specific legal norms or manifest illogicality of the reasoning, and cannot be used to challenge the factual reconstruction or propose an alternative assessment of the circumstances examined by the trial court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore europeo delegato - sede di Palermo nel procedimento a carico di Nuvoletta Lorenzo, nato a Napoli il 01/07/1981, avverso l'ordinanza del 15/07/2025 del Tribunale di Milano; udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'annullamento con rinvio al Tribunale di Milano dell'ordinanza impugnata; uditi gli avvocati Valerio Vianello Accoretti, del foro di Roma, e Leopoldo Perone, del foro di Napoli, difensori di fiducia del ricorrente, che hanno concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 15 luglio 2025, il Tribunale di Milano, in accoglimento dell'appello cautelare proposto da Lorenzo Nuvoletta, annullava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Lorenzo Nuvoletta in relazione al reato di cui agli artt. 61-bis, 416, commi 1, 2 e 3, 416-bis.1 cod. pen. e 4 I. n. 146 del 2006 (capo OD), al reato di cui agli artt. 416-bis.1, 61-bis, 110 cod. pen. e 2 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo 83), al reato di cui agli artt. 110 e 416- bis.1 cod. pen., 5 d.lgs. n. 74 del 2000 (capi 84 e 85), al reato di cui agli artt. 61- bis, 110 e 416-bis.1, 8 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo 86).
2. Avverso l'indicata ordinanza, il Procuratore europeo delegato propone ricorso per cassazione per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 cod. proc. pen. 2.1. Premette la difesa che la vicenda ha ad oggetto un'associazione dedita al "lavaggio dell'IVA" in Italia e all'estero, servendosi di una moltitudine di società cartiere e di società filtro o buffer c.d. di primo e secondo livello, mentre l'ultimo anello finale della catena di fatturazioni erano le società broker che esportavano all'estero o immettevano in consumo il bene in Italia.
Il compendio investigativo è costituito da intercettazioni telefoniche, videoriprese, accertamenti di carattere patrimoniale e fiscale, esame di documentazione bancaria, interrogatori di diversi indagati, nonché di collaboratori di giustizia. Il sodalizio era composto da membri di cinque associazioni operanti in diverse aree territoriali, in particolare una delle cinque, cui il procuratore ricorrente riconduce l'indagato, era operante con metodo mafioso tra Napoli e Roma, anche con il reimpiego di risorse del clan camorristico Nuvoletta, ed era diretta da Antonio Lo Manto e Simone Liparulo.
Il ricorrente richiama l'ordinanza del G.I.P., secondo il quale l'attività investigativa aveva trovato conferma nelle dichiarazioni confessorie ed eteroaccusatorie rese da alcuni indagati che avevano ammesso di gestire alcune catene di ripulitura dell'IVA, precostituite a tavolino, senza sottendere operazioni reali, al punto che la documentazione delle fasi intermedie era generata automaticamente da un programma gestionale brevettato da Trebiani. Quanto a Lorenzo Nuvoletta, costui era indicato quale partecipe del sodalizio di cui al capo OD, operante tra Napoli e Roma, diretto da Antonio Lo Manto e Simone Liparulo, ed era anche amministratore di fatto della società Mainstore.
Il Tribunale del riesame, diversamente dal G.I.P., aveva ritenuto che gli elementi acquisiti non fossero tali da affermare che la Mainstore fosse riconducibile all'indagato e che quest'ultimo possa essere chiamato a rispondere dei reati fiscali o del reato associativo. 2.2. Il procuratore ricorrente lamenta che il Tribunale del riesame non abbia tenuto conto di numeroVconversazioni intercettate nelle quali sarebbe conclamato il tratto operativo e gestionale dei fratelli Nuvoletta nelle attività dell'associazione a delinquere. Richiama, in particolare:
a) la conversazione in cui Massimiliano Noviello annuncia un incontro tra i fratelli Nuvoletta ed il clan Ricciardi per raggiungere un accordo nella spartizione dei profitti (prog. 707 del 07/01/2022);
b) la conversazione in cui Antonio Lo Manto offre l'ausilio dei fratelli Nuvoletta a Vincenzo Perillo e Cosimo Marullo (prog. 398 del 18/10/2021);
c) le conversazioni in cui vi è il riferimento al potere di gestione esercitato dalla famiglia Nuvoletta sulle attività economiche comuni al cognato Simone Liparulo e ad Antonio Lo Manto, nonché a Rodolphe Ballaera (prog. 7609 del 21/08/2021 e prog. 6477 del 22/07/2021). Sottolinea, poi, il contesto di provenienza e l'ambiente nel quale operano gli indagati, che agiscono in un sistema economico parallelo che prevede il controllo e l'arricchimento illecito da parte di membri reputati dai sodali come appartenenti alla camorra e dove l'azione di Simone Liparulo evidenzia una chiara sottomissione ai fratelli Nuvoletta, apparendone come il delegato. Richiama a tal fine altre conversazioni, in particolare:
a) la conversazione in cui Lorenzo Nuvoletta, detenuto nella Casa circondariale di Secondigliano, sponsorizza l'associato Lorenzo Libero al cognato Simone Liparulo, e pure tra i detenuti, per gli investimenti di centinaia di migliaia di euro dai profitti facili (prog. 313 del 08/10/2021);
b) la conversazione in cui Marianna Nuvoletta propone a Antonio Lo Manto il fratello Lorenzo Nuvoletta per sostituire Simone Liparulo, ricevendo rassicurazione che tale sostituzione è possibile, non richiedendo conoscenze pratiche in materia economico-societaria (prog. 378 del 08/10/2021);
c) le conversazioni in cui i fratelli Nuvoletta pretendono da Antonio Lo Manto e Simone Liparulo l'intera quota di profitto spettante a Simone Liparulo sugli affari associativi, tanto che Liparulo cerca di creare nuovi affari paralleli (prog. 126, 129, 130, 143 e 145 del 19/10/2021). Argomenta ancora come dalle conversazioni emerga che i fratelli Nuvoletta decidono sulla spartizione dei proventi, sulla provvigione di Antonio Lo Manto per il rientro nell'ammanco della Mainstore, sulla operatività di Lorenzo Margiore e di Vittorio Felaco e sui guadagni di Simone Liparulo e che ciò non si risolve semplicemente nell'isolare economicamente Simone Liparulo, reo di aver abbandonato la consorte Marianna Nuvoletta. Richiama in tal senso:
a) la conversazione in cui Domenico Musella mette in guardia Simone Liparulo dal continuare a confidarsi con Lorenzo Margiore che continua a fare gli interessi dei fratelli Nuvoletta e da costoro era stato incaricato di sorvegliarne le mosse, consigliandogli di trovare una strada autonoma per il futuro (prog. 6477 del 22/07/2021);
b) l'ulteriore conversazione in cui Domenico Musella mette in guardia Simone Liparulo rispetto alle rivendicazioni della famiglia Nuvoletta, facendo emergere l'assoluzione di Giovanni Nuvoletta dall'imputazione per associazione mafiosa e l'appartenenza al clan Nuvoletta dei fratelli Giovanni e Lorenzo, quest'ultimo in quel momento detenuto per estorsione aggravata dal metodo mafioso (prog. 6479 del 22/07/2021). Quanto al coinvolgimento dei fratelli Nuvoletta in affari societari con Antonio Lomanto e Rodolphe Ballaera, tramite il cognato Simone Liparulo, il ricorrente richiama le seguenti conversazioni:
a) la conversazione in cui Antonio Lo Manto fornisce assicurazione ai coindagati Salvatore Schisano e Cosimo Marullo (prog. 430 del 18/10/2021);
b) la conversazione intervenuta tra Antonio Lo Manto e Vincenzo Perillo, Cosimo Marullo e Salvatore Schisano in cui emerge che i fratelli. Nuvoletta sono soci in affari di Lo Manto e i proventi degli affari vanno nelle mani di Giovanni Nuvoletta fin tanto che Lorenzo Nuvoletta è detenuto (prog. 459 del 18/10/2021). Sottolinea, poi, il Procuratore ricorrente che i fratelli Nuvoletta fossero beneficiari di parte degli utili derivanti dalle frodi intraconnunitarie, richiamando a tal fine le seguenti conversazioni:
a) le conversazioni tra Simone Liparulo e la moglie Marianna Nuvoletta nelle quali affiorano gli attriti tra i componenti della famiglia Nuvoletta e Simone Liparulo, quale gestore dei loro affari (prog. 3399 e 3411 del 13/03/2021);
b) la conversazione tra Maria Fontanella, madre dei Nuvoletta, e Antonio Lomanto in ordine alla estromissione di Simone Liparulo da ogni affare connesso alla famiglia e alla dipendenza dalla famiglia Nuvoletta di Lorenzo Margiore e Vittorio Felaco, collaboratori di Simone Liparulo, che poi canalizzeranno le loro attività criminali con Lomanto e Ballaera a vantaggio esclusivo dei fratelli Nuvoletta. Sostiene ancora il Procuratore ricorrente che la Mainstore è di sicuro interesse dei fratelli Nuvoletta, poiché questi ultimi, oltre ad incamerare utili relativi alla società (Giovanni Nuvoletta prende in consegna 35.000,00 euro da Antonio Lonnanto), decidono sulla provvigione da destinare ad Antonio Lomanto (50.000,00 euro) per l'opera di mediazione nel recupero dell'ammanco societario di 360.000,00 euro, e sono considerati da Antonio Lonnanto e Simone Liparulo come i destinatari della intera quota di profitto spettante a Liparulo dopo la sua estromissione, tanto che Liparulo, obbligato a dare la quota di propria spettanza a Marianna Nuvoletta, cerca di creare affari nuovi e paralleli a quelli posti in essere, incontrando difficoltà perché ostacolato da Antonio Lomanto, Vittorio Felaco e Lorenzo Libero Margiore, fedeli ai fratelli Nuvoletta.
Conclude il Procuratore ricorrente nel senso che il potere dei Nuvoletta di percepire degli utili, decidere sulla destinazione dei proventi degli affari e sulle provvigioni da riconoscere ad Antonio Lomanto dipende da una titolata gestione degli affari e non soltanto da una questione familiare, ritenendo l'ordinanza impugnata mancante di motivazione sul punto della condivisione degli affari da parte dei fratelli Nuvoletta con Lomanto, Liparulo, Felaco, Margiore e Ballaera.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
1. In via preliminare, occorre innanzitutto richiamare la consolidata affermazione di questa Corte (ex multis cfr. Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, Rv. 281019 e Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Rv. 253511), secondo cui la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale. Al fine dell'adozione della misura è infatti sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato" in ordine ai reati addebitati.
Pertanto, tali indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192 comma 2 cod. proc. pen., ed è per questa ragione che l'art. 273 comma 1 bis cod. proc. pen. richiama l'art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi. Quanto ai limiti del sindacato di legittimità, deve essere ribadito che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.
U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Il controllo di logicità deve rimanere quindi "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate; in altri termini, l'ordinamento non conferisce alla Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, in ciò rientrando anche l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché al tribunale del riesame.
Il controllo di legittimità è perciò circoscritto al solo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, ovvero:
1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo dell'atto impugnato (sul punto, tra le tante, cfr. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 Rv. 255460; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01).
2. Alla luce di tali condivise premesse ermeneutiche, deve rilevarsi che il giudizio sul mancato raggiungimento della soglia di gravità indiziaria formulato dal Tribunale del riesame, rispetto alle fattispecie oggetto delle imputazioni provvisorie elevate nei confronti del ricorrente, non presta il fianco a censure di irragionevolezza e di omessa motivazione, avendo il Tribunale cautelare, adeguatamente e senza vizi logici, dato conto, con riferimento alle provvisorie incolpazioni di cui ai capi 83, 84, 85 e 86, che la gestione di Maintstore s.r.l. non poteva essere ricondotta a Lorenzo Nuvoletta, richiamando l'intercettazione telefonica nella quale Mezzatesta afferma che la predetta società era stata creata nell'interesse di Falavigna, Ballaera e di Marullo, con l'intenzione di utilizzarla in catene di fatturazione da parte di soggetti già impegnati in tale attività illecita, senza che siano emersi conversazioni o elementi probatori tali da affermare una personale operatività di Lorenzo Nuvoletta in tale società; né ancora è stato adeguatamente approfondito il tema della costituzione della società, intestata al prestanome Francesco Migliaccio, senza che anche qui emergano elementi tali da far intendere immissioni di denaro da parte di Lorenzo Nuvoletta o di altri soggetti a lui ricollegabili, reputando il Tribunale estremamente generiche le dichiarazioni rese da Margiore, che aveva attribuito a Nuvoletta un ruolo da intermediario, mentre non avevano avuto concreti sviluppi eventuali ulteriori investimenti intermediati dall'opera di garante di Lorenzo Nuvoletta, concludendo sul punto il Tribunale che l'unico dato certo era che la Mainstore s.r.l. era di sicuro appannaggio di Liparulo e Margiore, sebbene costoro abbiano potuto giovarsi del legame di amicizia con Lorenzo Nuvoletta e, quanto al Liparulo, anche del legame familiare, essendo costui sposato con Marianna Nuvoletta.
Ritiene, dunque, il Tribunale cautelare, senza vizi logici, che il peso criminale del nome Nuvoletta, che ben abbia potuto facilitare l'allaccio di relazioni criminali e assicurare tutela in caso di problemi ed imprevisti, non sia tale comunque da consentire di attribuire specifiche responsabilità a Lorenzo Nuvoletta in relazione alla gestione di Mainstore s.r.I.; né in tal senso possono deporre le vicende del rapporto tra Liparulo e la moglie, Marianna Nuvoletta, all'indomani della scoperta, da parte di quest'ultima, del tradimento del marito, che determinarono un allontanamento del Liparulo dalla famiglia Nuvoletta, ma che esulano, ad avviso del Tribunale, dalle vicende della Mainstore s.r.I., concludendo così per mancanza di decisivi e concludenti elementi per imputare a Lorenzo Nuvoletta la gestione occulta, quale amministratore di fatto, di Mainstore s.r.l. per il tramite di Simone Liparulo, e, conseguentemente, per la mancanza di gravità indiziaria per i reati fiscali relativi alla gestione di Mainstore s.r.l. contestati ai capi 83, 84, 85 e 86.
3. Allo stesso modo, quanto alla partecipazione del ricorrente al reato associativo contestato al capo oD della provvisoria incolpazione, l'ordinanza impugnata dedica al tema le pagine da 27 a 36, ritenendo che, alla luce dell'attività captativa e delle dichiarazioni rese da Lorenzo Margiore, non vi fossero solidi dati fattuali per poter affermare che il clan Nuvoletta fosse ancora operativo, che Giovanni e Lorenzo Nuvoletta ne facessero parte e che fossero stati utilizzati fondi illeciti provenienti dalla organizzazione criminale facente capo ai Nuvoletta per alimentare il meccanismo fraudolento e l'operatività dell'associazione di cui al capo oD.
Rimangono incerti, secondo il non illogico argomentare del Tribunale cautelare, gli elementi a carico di Lorenzo Nuvoletta quale partecipe al sodalizio, dovendo le evocazioni che vengono in considerazione essere contestualizzate all'opera di tutela che Liparulo era in grado di assicurare per il legame familiare intrattenuto con i Nuvoletta, mentre le conversazioni che hanno ad oggetto l'ammanco nella Mainstore s.r.l. si collocano in epoca parallela a quella della fine del rapporto matrimoniale tra Simone Liparulo e Marianna Nuvoletta e devono essere interpretate, così come le altre conversazioni,. alla luce di quest'ultima vicenda, dal momento che l'affronto subito da Marianna suscita la reazione di tutta la famiglia che chiede che Liparulo venga allontanato da ogni affare e che le elargizioni spettanti a Liparulo vengano dirottate a Marianna per sanzionarlo, privandolo dei compensi e ostacolandolo nelle sua attività, senza però rivelare alcunchè circa la partecipazione di Lorenzo Nuvoletta al sodalizio, essendo trasparente che l'interesse della famiglia Nuvoletta fosse quello di sanzionare Simone Liparulo.
Conclude, quindi, il Tribunale nel senso che gli elementi emersi dall'attività captativa, nella loro integrale lettura, non consentivano di trarre elementi sufficientemente solidi per affermare, in capo a Lorenzo Nuvoletta, la qualità di finanziatore o di gestore occulto del meccanismo fraudolento per tramite di Liparulo prima, e di Margiore e Felaco poi, o comunque una significativa ingerenza nelle attività dell'associazione, poiché il controllo esercitato sui guadagni di Liparulo era funzionale a fare in modo che quest'ultimo non conseguisse guadagni che la famiglia Nuvoletta ritenesse potessero essere favoriti dal legame parentale con i Nuvoletta, senza avere valenza tale da affermare l'intraneità ad un sodalizio in cui Lorenzo Nuvoletta non risultava essere operativo.4.
La ricostruzione dei giudici della cautela è, dunque, il frutto di una esauriente e razionale rassegna degli elementi investigativi acquisiti, dei quali il ricorrente propone sostanzialmente una diversa lettura, che non può trovare ingresso in questa sede, nel quale non è stata dedotta alcuna violazione di legge ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen. Ritiene dunque il Collegio, che la valutazione sul mancato raggiungimento della soglia di gravità indiziaria rispetto ai reati oggetto di imputazione provvisoria, fondata su considerazioni razionali e allo stato coerenti con le acquisizioni investigative, resista alle censure del ricorrente, miranti a sollecitare una lettura alternativa delle fonti dimostrative disponibili, operazione questa che, come già anticipato, non può trovare ingresso in sede di legittimità.
Va, in tal senso, ribadita l'affermazione (cfr. ex multis Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884) secondo cui il ricorso per cassazione in tema di impugnazione delle misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero, come nella vicenda in esame, si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito.