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Sentenza — n. 6008/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against acquittal due to insufficient evidence linking drugs to defendants in shared residence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6008/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Procuratore Generale appealed the Court of Appeal's acquittal of two men, arguing that circumstantial evidence regarding their access to the apartment and possession of cash proved guilt. The court rejected this appeal, noting that the shared nature of the residence and lack of individualized links to the drugs meant the prosecution failed to prove the crime beyond reasonable doubt. Consequently, the court declared the appeal inadmissible, upholding the acquittal based on the absence of conclusive evidence connecting the defendants to the contraband.

Regesto Legislator

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Art. 596 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the lower court's acquittal is based on the absence of proof linking the accused to the crime, as mere availability of the location where contraband was found does not establish criminal responsibility in shared premises.

Parole chiave

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inadmissible appeal insufficient evidence shared residence acquittal upheld circumstantial evidence drug trafficking reasonable doubt detenzione di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 596 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TORINOnel procedimento a carico di: MBAYE RKHALIF (CUI 0637VZN) nato il 17/11/1997 GUEYE CHEIKH AHMADOU BAMBA (CUI 0567V36) nato il 06/10/1997 avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 22/05/2025, la Corte di appello di Torino, in ribaltamento della sentenza di condanna emessa dal giudice di primo grado, ha assolto Mbaye Rkhaif e Gueye Cheick Ahmadou Bamba, per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, D.R.P. 309/1990, per aver detenuto a fini di spaccio, presso l'abitazione a loro in uso, all'interno di una tasca di un giubbotto rinvenuto all'interno di un armadio nella camera da letto, un sacchetto contenente 11 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed un altro sacchetto contenente 8 dosi di sostanza stupefacente del tipo crack del peso complessivo di grammi 8,22, unitamente ad una somma di danaro in contanti, ritenendo che non vi fosse prova dell'attribuzione dello stupefacente custodito nell'abitazione ove i due imputati vivevano, posto che l'immobile era frequentato ed abitato da diversi occupanti. 2.Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica di Torino evidenziando la sussistenza di elementi indiziari a carico degli imputati, avendo entrambi la disponibilità dell'appartamento all'interno del quale è stata rinvenuta la sostanza stupefacente e la somma di danaro, ed essendo stati entrambi indicati dal proprietario dell'immobile come soggetti che lo occupavano.

La Corte territoriale non ha valutato alcuni decisivi elementi indizianti, come ad esempio, il fatto che i soggetti controllati non erano in possesso di documentazione attestante lo svolgimento di un'attività lavorativa lecita, pur essendo in possesso di cospicue somme di denaro in contanti, detenute in banconote di piccolo taglio: possesso probabilmente riconducibile all'attività di spaccio di sostanza stupefacente. Ancora, gli operanti avevano notato che il Mbaye poco prima della perquisizione aveva ingerito qualcosa che deteneva nella cavità orale.

In tal senso, la dichiarazione dei militari non è incompatibile con gli esiti negativi della radiografia effettuata sull'imputato, da ricondurre piuttosto alle piccole dimensioni del corpo estraneo ingerito, posto che generalmente gli ovuli contengono 10 -15 grammi di sostanza. Infine, il fatto che il contratto di locazione sia intestato a un terzo soggetto extracomunitario del quale sono stati rinvenuti i documenti, non presente all'interno della casa al momento dei controlli, non esclude la sussistenza di indizi gravi e concordanti in ordine all'affermazione della responsabilità. 3.11 Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto l'annullamento con rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 motivo di ricorso è manifestamente infondato. Nel giudizio di appello, in caso di diversa valutazione del materiale probatorio in primo grado ritenuto idoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, per la riforma della sentenza non occorre che la motivazione esprima una forza persuasiva superiore, ma è sufficiente che la diversa valutazione sia dotata di pari o addirittura minore plausibilità di quella operata dal primo giudice, perché l'assoluzione, a differenza della condanna, non presuppone la certezza dell'innocenza ma la mera non certezza della colpevolezza (Sez. 4, n. 14194 de/ 18/03/2021, Rv. 281016-02;

Sez.3, n.42007 del 27/09/2012 Ud. (dep. 26/10/2012 ) Rv. 253605 - 01). Si precisa che emerge dall'annotazione di polizia che, durante un servizio di osservazione, intorno alle ore 15,15, personale della Questura notava entrare presso il civico di via San Quintino un soggetto senegalese identificato, successivamente identificato in uno degli imputati, e alle 15,30 vedeva uscire dall'abitazione l'altro imputato. Gli operanti effettuavano un controllo sul Gueye, notando che aveva deglutito qualcosa e rinvenivano un telefono cellulare una somma di denaro in contanti pari a euro 745.

Successivamente, gli operanti si recavano nell'alloggio da cui avevano visto uscire i due soggetti senegalesi ove vi era il Mbaye coricato nel letto all'atto di dormire. Dalla perquisizione emergeva la presenza nell'abitazione della sostanza stupefacente occultata all'interno del giubbotto mentre nel pensile della cucina veniva rinvenuto un materiale atto al confezionamento. L'imputato Mbaye rivendicava la proprietà della somma di euro 430 rinvenuta nella camera da letto dentro il comodino ma si dichiarava estraneo al contenuto di quanto rinvenuto nel giubbotto.

Va osservato che il giudice di primo grado aveva ritenuto di condannare gli imputati ritenendo che la sostanza stupefacente rinvenuta all'interno dell'appartamento di via San Quintino n.11 fosse loro attribuibile, in quanto il proprietario li aveva riconosciuti come occupanti dell'immobile, pur indicando come titolare del contratto di locazione tale Lowen Soliman, di cui all'interno dell'abitazione sono stati trovati i documenti di riconoscimento. La Corte d'appello ha analizzato e confutato le argomentazioni della sentenza di primo grado, ribaltando l'epilogo decisorio sulla base di un iter logico-giuridico che riproduce ,Pa' rosz.ii5ne il percorso argomentativo esperito dal giudice di prime cure, affermando che la mera disponibilità dell'appartamento ove la sostanza stupefacente è stata rinvenuta non è sufficiente a fondare l'affermazione della responsabilità, essendo emerso in modo incontrovertibile che l'alloggio fosse in uso anche ad altri soggetti e che i diversi occupanti si avvicendavano nell'utilizzo di un altro appartamento sito nel medesimo comprensorio, facendone un uso promiscuo, e considerato che titolare del contratto di locazione era Lowen Soliman, di cui all'interno dell'abitazione sono stati trovati anche documenti personali.

Pertanto, essendovi prova di un continuo avvicendarsi di soggetti all'interno dell'abitazione, non si può supporre che l'appartamento non sia stato abitato dai soli due imputati, vista l'acclarata promiscuità dell'alloggio e in assenza di elementi più individualizzanti. La Corte territoriale ha quindi ritenuto che non sia stata raggiunta la prova del collegamento tra lo stupefacente rinvenuto all'interno dell'armadio e i due imputati, inquilini dell'abitazione, ma sui quali la perquisizione personale aveva avuto esito negativo. Peraltro, anche la circostanza che uno degli imputati abbia deglutito sostanza stupefacente all'atto del controllo effettuato degli operanti, non ha trovato alcun riscontro processuale in quanto il referto di radiodiagnostica ha avuto esito negativo.Il giudice, quindi, correttamente, ha ritenuto che, sulla base delle risultanze processuali, l'addebito contestato agli imputati non possa dirsi dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio e, conseguentemente, ha assolto gli imputati dal reato a loro ascritto per non aver commesso il fatto, ha disposto la revoca della confisca degli euro 430 rinvenuti in un comodino accanto il letto, rivendicata come propria dal Mbaye, e ha confermato la confisca della restante somma di denaro, di cui non risulta la provenienza lecita, e la confisca della sostanza stupefacente. 2.11 ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, all'udi