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Sentenza — n. 5790/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against detention order for drug trafficking due to lack of specific legal grounds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5790/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's challenges regarding the evidence of drug possession and the lack of income sources. The court ruled that the lower tribunal's decision was based on a comprehensive evaluation of facts, including the scale found and the defendant's residence, which the appellant failed to contest with specific legal arguments or concrete procedural acts. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. c) e e) c.p.p.; Art. 274 e 275 c.p.p.: In appeals against personal coercive measures, the Court of Cassation admits only denunciations of specific legal violations or manifest illogical reasoning, rejecting appeals that merely propose alternative factual reconstructions or re-evaluate circumstances without specific legal grounds.

Parole chiave

Generato dall'IA
coercive measures appeal drug trafficking evidence manifest illogical reasoning factual reconstruction procedural inadmissibility income source assessment scale possession traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 lett. c) e e) cod. proc. pen.
in riferimento all'art. 606 lett.
Art. 274 cod. proc. pen.
Art. 275 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese, 4 u;\ procedimento.
Art. 94, comma 1-ter, disp. att.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese, 4 u;\ procedimento.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli
Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti
Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv.
Sez. 6, n. 11194 dell'8/3/2012, Lupo
270628 - 01; Sez. 6, n. 11194 dell'8/3/2012, Lupo, Rv.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Ait Mansour Adel nato a (ALGERIA) il 13/02/1988 avverso l'ordinanza del 23/09/2025 del TRIB. LIBERTA' di Caltanissetta sentita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Calabretta; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale STEFANO TOCCI che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

L'indagato AIT MANSOUR ADEL, tramite il proprio difensore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta, sezione per il riesame, che, rigettando l'istanza proposta, confermava il provvedimento applicativo della custodia cautelare in carcere emesso nei suoi confronti in relazione al reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990. Il ricorso è affidato a tre motivi. Con il primo motivo, il ricorrente censura la ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti dell'ipotizzato reato in ragione dei seguenti elementi: - la sostanza stupefacente di cui all'imputazione non è stata sottoposta a narcotest; - il dato ponderale della sostanza rinvenuta e il rinvenimento, altresì, del bilancino di precisione non escludono la destinazione ad uso personale della sostanza; - l'argomento, utilizzato dal Tribunale, dell'assenza di fonte di reddito da lavoro, non è sufficiente ad integrare il fumus del contestato reato.

Inoltre, il ricorrente deduce, sempre con riferimento al fumus, la carenza di motivazione sul punto, anche con riferimento alla dedotta qualità di assuntore abituale, offerta dalla difesa in sede di motivi aggiunti, ed alla destinazione del bilancino, finalizzata alla verifica del quantitativo di sostanza acquistata, appunto, per uso personale. Con il secondo motivo, il ricorrente contesta il mancato riconoscimento, in sede di riesame, dell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 DPR 309/1990. Il terzo motivo, censura violazione e falsa applicazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. in riferimento all'art. 606 lett.

c) ed e) cod. proc. pen., in relazione alla insussistenza del periculum e, comunque, alla carenza di motivazione sul punto. La Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore Stefano Tocci, ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 Il ricorso è inammissibile. Deve, preliminarmente, ribadirsi che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01;

Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 6, n. 11194 dell'8/3/2012, Lupo, Rv. 252178 - 01). La giurisprudenza della Corte ha chiarito inoltre che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01). Alla luce della premessa sopra riportata, in riferimento ai singoli motivi di ricorso si osserva quanto segue. 1.1. Il primo motivo di ricorso è generico non confrontandosi con la motivazione svolta dal Tribunale del riesame nell'ordinanza impugnata, anche attraverso il rinvio per relationem alle argomentazioni del pubblico ministero e a quelle del GIP. Con riferimento alla omessa esecuzione del narcotest ed alla contestata sussistenza di indizi gravi con riferimento alla natura stupefacente della sostanza, il provvedimento impugnato valorizza le dichiarazioni rese dall'indagato in sede di interrogatorio all'udienza di convalida, che ne confermano la natura di sostanza stupefacente, contestando il profilo relativo alla destinazione della medesima (asseritamente acquistata, e quindi detenuta, per uso personale, anziché per la cessione a terzi).

Il Tribunale ha, sul punto, valorizzato altresì le complessive emergenze fattuali, richiamando le modalità di occultamento della sostanza, rinvenuta in diversi punti dell'abitazione (all'interno di un pacchetto di sigarette, di un accappatoio appeso nel balcone, in una grondaia), il quantitativo complessivo, la presenza di singole dosi già confezionate, il rinvenimento di un bilancino di precisione. Tali considerazioni si pongono nel solco del costante orientamento della Corte di Cassazione che, ai fini dell'accertamento della natura di una sostanza ritenuta stupefacente, consente di valorizzare, in punto di qualità della sostanza ritenuta drogante, dichiarazioni testimoniali o confessorie ed anche il risultato degli accertamenti di polizia o di una pluralità d'indizi, gravi, specifici e concordanti, quali quelli utilizzati dal Tribunale per il riesame nel caso di specie (cfr. sul punto Cass.

Sez. 4, n. 4278 del 13/01/2009, Bonforte, Rv. 242516; Cass. Sez. 5, n. 5130 del 04/11/2010, Moltoni, dep. 2011, Rv. 249703), valorizzando, altresì, l'assenza di elementi probatori (e non meri argomenti) di segno opposto propalanti dalla difesa. Quanto alle deduzioni difensive relative al dato ponderale della sostanza sequestrata, al rinvenimento del bilancino di precisione, alla assenza di reddito da lavoro in capo all'indagato, si osserva che, anche per tali aspetti, la prospettazione difensiva non si confronta con la motivazione addotta dal Tribunale del riesame, offrendo una lettura parcellizzata degli indizi valutati, invece, complessivamente dal Tribunale con motivazione non censurabile in questa sede.

2. Con riferimento al secondo motivo, lo stesso è generico, non confrontandosi con la motivazione svolta sul punto dal Tribunale del riesame: l'ordinanza impugnata, oltre a richiamare espressamente gli elementi valorizzati nell'ordinanza genetica dal GIP e fondati sul dato ponderale della sostanza in sequestro, in parte suddivisa in dosi in parte detenuta in panetto, sul rinvenimento del bilancino, sulla disponibilità di due cellulari in capo all'indagato nonché sulla ulteriore circostanza costituita dal fatto che la contestata condotta fosse consumata nel luogo in cui l'AIT si trovava sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico (pagina 3 dell'ordinanza impugnata), valorizza l'ulteriore elemento costituito dalla circostanza che dalle indagini non sarebbe emersa alcuna attività lavorativa del ricorrente, che neppure vi è prova di rimesse economiche provenienti dai genitori, ritenendosi quindi che egli tragga i propri proventi economici dall'attività illecita con conseguente non occasionalità della condotta.

3. Anche il terzo motivo è generico poiché non si confronta con la compiuta motivazione svolta dal Tribunale del riesame, limitandosi a prospettare una lettura alternativa, parcellizzata e più favorevole al ricorrente degli elementi fattuali valorizzati nell'ordinanza impugnata, peraltro neppure allegando concreti atti del processo utili a sostenere la opposta ricostruzione proposta. L'ordinanza impugnata, sul punto, oltre a richiamare le considerazioni sopra riepilogate, ritiene che il pericolo di reiterazione del reato sia concreto ed attuale, allo scopo valorizzando tutti gli argomenti richiamati dal GIP nell'ordinanza genetica sopra sinteticamente riepilogati, ulteriormente evidenziando che la misura cautelare gradata già applicata al ricorrente non aveva realizzato effetti di dissuasione, avendo l'indagato violato con tutta evidenza le prescrizioni ad essa correlate.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese, 4 u;\ procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. at