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Sentenza — n. 5785/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to lack of current interest after release and final judgment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5785/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Hakballa Klodian and Enkel Matraku inadmissible due to a lack of current interest. The applicants had been released and their criminal proceedings had become final, rendering any decision on their bail appeals practically useless. Consequently, the court ruled that no legal standing remained for the appeals, dismissing them without awarding costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals are inadmissible when the applicant has been released and the main proceedings are final, eliminating any practical interest in obtaining a decision.

Parole chiave

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lack of current interest final judgment bail appeal dismissal procedural inadmissibility surrender of interest custodial measures Cassation appeal mantenimento della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 297 c.p.p.
Art. 303, comma 3 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1259 del 03/05/1993, Carloni
Sez. 6, n. 1259 del 03/05/1993, Carloni, Rv.
Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo
Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv.
Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010, Valentini
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Testo completo

seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Hakballa Klodian, nato in Albania il 18/11/1991 Matraku Enkel, nato in Albania il 16/10/1997 avverso l'ordinanza dell'8/6/2018 del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Costantini, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibili i ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza dell'8 giugno 2018 il Tribunale di Firenze rigettò gli appelli cautelari presentati nell'interesse di Klodian Hakballa ed Enkel Matraku nei confronti dell'ordinanza del 16 aprile 2018 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa, di rigetto delle loro istanze di perdita di efficacia delle misure cautelari disposte nei loro confronti per reati in materia di sostanze stupefacenti.

2. Avverso tale ordinanza, notificata il 5/7/2018, gli indagati, con atto depositato il 7/8/2018, avevano proposto congiuntamente ricorso per cassazione, pervenuto alla Corte di cassazione il 3/11/2025 e registrato il 4/11/2015, mediante l'Avvocato Nicola Giribaldi, che lo aveva affidato a un unico motivo, mediante il quale aveva denunciato la violazione degli artt. 297 e 303, comma 3, cod. proc. pen., a causa della mancata retrodatazione dell'inizio della decorrenza del termine massimo di durata della custodia cautelare in carcere.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili per carenza di interesse attuale, essendo intervenuta la scarcerazione dei ricorrenti ed essendo stato definito con sentenza passata in giudicato il procedimento a loro carico, con la conseguente assenza di qualsiasi interesse in capo agli stessi a ottenere una decisione sul ricorso cautelare da essi proposto, dal cui eventuale accoglimento non potrebbe conseguire alcun effetto pratico loro favorevole (cfr. Sez. 6, n. 1259 del 03/05/1993, Carloni, Rv. 194583 - 01). Ritiene, poi, il Collegio che, tenendo conto del tempo trascorso dalla proposizione del ricorso (depositato il 18/2/2016 ma pervenuto presso questa Corte Suprema solamente il 3/11/2025), non sia ora ravvisabile una soccombenza dei ricorrenti, cosicché non sussistono i presupposti né per una loro condanna al pagamento delle spese del procedimento, né, tantomeno, al pagamento di qualsiasi somma in favore della Cassa delle Ammende, in quanto l'inammissibilità della impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse non determina la soccombenza e la condanna alle spese quando, come nel caso in esame, il venir meno dell'interesse alla decisione sia correlato a cause sopravvenute alla presentazione dell'impugnazione non imputabili ai ricorrenti (nella specie la ritardata trasmissione degli atti, cfr.

Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 274736 - 01, relativa a fattispecie di sopravvenuta scarcerazione dell'indagato, nonché, già in precedenza, Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010, dep. 2011, Valentini, Rv. 249916 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i rico