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Sentenza — n. 5782/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed as inadmissible; sentencing calculation errors do not render penalty illegal if within statutory limits.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5782/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared inadmissible appeals filed by five defendants against a first-instance judgment imposing prison sentences and fines. The appellants argued that the increased penalty for an aggravating circumstance exceeded legal limits and that the base sentence was unreasonably high without proper motivation. The court ruled that while the calculation error was significant, the final sentence remained within the statutory sentencing range, meaning it was not legally 'illegal' and thus not reviewable under the specific procedural grounds raised.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 80, comma 2, DPR 309/90: A sentencing calculation error does not render a penalty illegal if the final sentence falls within the statutory sentencing limits, as illegality requires the penalty to exceed general or specific statutory bounds.

Parole chiave

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inadmissible cassation appeal sentencing calculation error illegal penalty definition statutory sentencing limits plea bargain review procedural inadmissibility aggravating circumstance increase aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 80, comma 2, DPR 309/90
La pena determinata sulla base dell'erroneo calcolo dell'aumento per l'aggravante di cui all'art. 80 comma 2 DPR 309/90 determina la sua illegittimità ma non la sua illegalità.
Art. 73, comma 4, DPR 309/90
pen., ritenute le circostanze aggravanti come contestate, ha applicato a Gjonaj Fatjon, Gjonaj Mark, Prenga Edmond, Prenga Gjovalin e Hila Marin la pena di anni tre mesi due di reclusione ed euro 10.000 di multa ciascuno per il delitto di cui all'art. 73 comma 4 e 6 e 80 comma 2 DPR 309/90.
Art. 444, cod. proc. pen.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale dei ricorsi, i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
283886 - 01), la pena determinata ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale dei ricorsi, i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886
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Testo completo

a seguente SENTENZA Deposi!:tàainCancelle sui ricorsi proposti da: Oggi, Gjonaj Fatjon nato in Albania il 06/02/1987 Gjonaj Mark nato in Albania il 15/06/1981 1 2 FEei 202E Prenga Edmond nato in Albania il 24/02/1985 Prenga Gjovalin nato in Albania il 12/06/1992 IL FUNzrop.,,,Y,. Hila Marin nato in Albania il 02/07/1989 Luchd avverso la sentenza del 02/07/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio udita la relazione svolta dal Consigliere Pia Verderosa; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Luigi Cuomo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ritenute le circostanze aggravanti come contestate, ha applicato a Gjonaj Fatjon, Gjonaj Mark, Prenga Edmond, Prenga Gjovalin e Hila Marin la pena di anni tre mesi due di reclusione ed euro 10.000 di multa ciascuno per il delitto di cui all'art. 73 comma 4 e 6 e 80 comma 2 DPR 309/90.

2. Avverso la predetta sentenza, Hila Marin, Prenga Gjovain, Gjonaj Mark e Gjonaj Fatjon, tramite il loro difensore, hanno proposto ricorso per Cassazione, deducendo con un unico motivo violazione di legge, in quanto la pena comminata, a titolo di aumento, per la circostanza aggravante di cui all'art. 80 comma 2 DPR 309/90 è illegale. Si osserva che è stato comminato, sulla pena di anni due mesi otto di reclusione ed euro 8000 di multa, un aumento pari ad anni 2, mesi uno di reclusione ed euro 7000 di multa, ben superiore al limite massimo dei due terzi previsto dal secondo comma dell'art. 80 DPR 309/90 (che, nella sua massima estensione, al più avrebbe comportato un aumento pari ad anni uno, mesi nove, giorni dieci ed euro 5334,00 di multa).

3. Perenga Edmond, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, sollevando un unico motivo con il quale si deduce violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art.132 comma 1 cod. pen.. In particolare, la difesa osserva che il giudice ha applicato come pena base anni tre di reclusione, ben al di sopra del minimo edittale di anni due di reclusione previsto dal comma 4 dell'art. 73 DPR 309/90, senza motivare sul punto.

4. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili.

1. Manifestamente infondati sono i ricorsi presentati da Gjonaj Fatjon, Gjonaj Mark, Prenga Gjovalin e Hila Marin.

2. L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha stabilito che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena e tra tali motivi non rientra la determinazione della pena sulla base di un computo affetto da violazione di legge. La pena determinata sulla base dell'erroneo calcolo dell'aumento per l'aggravante di cui all'art. 80 comma 2 DPR 309/90 determina la sua illegittimità ma non la sua illegalità.

Secondo le Sezioni Unite (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01), la pena determinata ex art. 444 cod. proc. pen. a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge. "Pena illegale" è, conseguentemente, quella che si colloca al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale, perché diversa per genere, per specie o per quantità da quella positivamente prevista.

2. Nel caso in esame, l'erroneo aumento della pena per la circostanza di cui all'art. 80 comma 2 DPR 309/90 in misura eccedente i due terzi, non ha determinato una pena illegale, dal momento che la pena concordata rientra nella cornice edittale prevista per l'art. 73 comma 4 DPR 309/90 (la sanzione prevista è da due a sei anni di reclusione e la multa da euro 5164 a 77.468). L'errore di calcolo è stato fatto nella richiesta di patteggiamento, ma le parti hanno concordato una pena finale sulla quale il Giudice si è pronunciato, valutandone la congruità in relazione alla gravità dei fatti, pena che rientra nei limiti edittali previsti dalla fattispecie di riferimento.

3. Il motivo dedotto da Perenga Edmond è manifestamente infondato. Quando l'imputato e il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull'entità della pena, il giudice ha il potere e il dovere di controllare la correttezza giuridica del patto e la congruità della pena richiesta. Nel caso in esame, il Giudice ha verificato la congruità della pena finale, determinata nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui all'art. 444, primo comma, cod. proc. pen. e, dunque, la mancanza di motivazione sui singoli passaggi che hanno determinato la pena finale non assume alcuna rilevanza. Infatti, l'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. non consente il ricorso per Cassazione per l'omessa motivazione in ordine alla determinazione della pena.

4. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale dei ricorsi, i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., vanno condannati al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che gli stessi hanno proposto il ricorso determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso,