Cassation annuls sentencing for mandatory sports ban accessory penalty due to improper duration calculation and illegal application.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's sentencing regarding the mandatory accessory penalty of banning access to sports venues for three defendants. While the penalty was legally applicable, the duration calculation for two defendants violated statutory principles by linking it directly to the main sentence without independent justification, and the penalty was illegally applied to a third defendant under a lenient sentencing regime. Consequently, the judgment was annulled partially for the first two defendants with a remand for recalculation, and fully for the third defendant without remand.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 legge 13 dicembre 1989, n. 401; Art. 445 comma 1 cod. proc. pen.: The mandatory accessory penalty for sports-related offenses must have a duration determined by the judge based on Art. 133 of the Penal Code, not linked to the main sentence, and cannot be applied in minor sentencing scenarios.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ella sanzione accessoria.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. del 07/07/2025, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Taranto applicava a Martucci Mauro, Martucci Giuseppe e Martucci Martino la pena concordata in relazione ai reati di cui agli artt. 416, commi 1,2,3 e 5 cod.pen., 110,112 n. 1 cod.pen. e 4, comma 1, 4 bis, 4 ter I 401/1989, 493-ter, 648 ter 1 cod.pen, 132 d.lgs 385/1993, come loro ascritti in imputazione.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Martucci Mauro, Martucci Giuseppe e Martucci Martino, articolando un unico motivo, con il quale deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla pena accessoria di cui all'art. 5 I.n.401/1989. Espongono che il Giudice, nel pronunciare la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, aveva applicato anche la pena accessoria di cui all'art. 5 I.n.401/1989 (divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive o si accettano scommesse autorizzate ovvero si tengono giochi di azzardo) per la durata della pena principale; lamentano che trattasi di pena accessoria non rientrante nell'accordo tra le parti e priva di motivazione. Chiedono, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la pena accessoria di cui all'art. 5 I.n.401/1989.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va osservato, in via preliminare, che in tema di patteggiamento, è ammissibile il ricorso per cassazione proposto per violazione di legge con riferimento alle pene accessorie che - come nella specie - non hanno formato oggetto dell'accordo tra le parti, non operando in questo caso la disposizione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Sez.5, n. 49477 del 13/11/2019, Rv. 277552 - 01; Sez.6, n. 16508 del 27/05/2020, Rv.278962 - 01).
2. Tanto premesso, i ricorsi sono fondati secondo le argomentazioni che seguono. Va osservato che il divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche che deve essere emesso dal giudice, in base all'art. 5 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, nel caso di condanna per reati commessi in occasione di manifestazioni sportive, ha natura di pena accessoria di natura obbligatoria (Sez 6, n. 4251 del 20/11/1990, dep.12/04/1991, Rv.186920 - 01).Va, poi, ricordato che, come affermato, dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348), con la legge 11 giugno 2003, n. 134, è «stato elevato il tetto di pena detentiva, previsto dall'art. 444, comma 1, cod. proc. pen. per l'introduzione del rito, da due a cinque anni e sono state introdotte per il nuovo patteggiannento (c.d. editio maior) preclusioni oggettive e soggettive in relazione alla gravità dei reati e ai casi di pericolosità qualificata dell'imputato, oltre alla esclusione di alcuni effetti premiali, rimasti a connotare l'applicazione della pena inferiore a due anni (c.d. editio minor).
Quanto agli effetti premiali, in particolare, si è prevista, nel nuovo art. 445, comma 1, cod. proc. pen., l'operatività della esenzione dal pagamento delle spese processuali, del divieto di applicare pene accessorie e misure di sicurezza (ad eccezione della confisca nei casi di cui all'art. 240 cod. pen., e non più solo nei casi di cui al suo secondo comma) e della estinzione del reato nei termini rispettivamente previsti per i delitti e per le contravvenzioni solo nei casi in cui la pena detentiva "irrogata" non superi i due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, a ciò conseguendo che, a contrario, l'editio maior comporta l'applicazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza, compresa la confisca nei casi previsti dall'art. 240 cod. pen.».
In tema di cosiddetto patteggiamento allargato, quindi, allorché sia applicata una pena detentiva, congiunta o non a pena pecuniaria, superiore ai due anni, come nel caso di specie, è consentita, nei congrui casi, l'applicazione di pene accessorie e misure di sicurezza, quand'anche non automatiche e rimesse alla valutazione discrezionale del giudice, ferma restando la necessità, ove occorra, di accertare la sussistenza in concreto della pericolosità sociale dell'imputato. (Sez. 6, n. 16508 del 27/05/2020, Rv.278962 - 01; Sez.5, n. 49477 del 13/11/2019, Rv. 277552 - 01;
Sez. 3, n. 3107 del 14/12/2011, dep. 2012, Bianco, Rv. 251897; Sez. 6, n. 31563 del 09/07/2009, Falco, Rv. 244557; Sez. 6, n. 10857 del 21/02/2007, D'Atri, Rv. 235989).
3. Ciò posto, deve rilevarsi che, con riferimento alla posizione dei ricorrenti Martucci Mauro e Martucci Giuseppe, si verte in ipotesi di c.d. "patteggiamento allargato" (la pena applicata è superiore a due anni di reclusione) e, dunque, ricorre quella ipotesi di editio maior che — a parte la clausola di equiparazione della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. a una pronuncia di condanna ex art. 445, comma 1 -bis, ultima parte cod. proc. pen. — «comporta l'obbligo del pagamento delle spese processuali, l'applicazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza» (Sez.
U, n. 17781 del 29/11/2005, dep. 2006, Rv. 233518). Pur operando la pena accessoria ex lege, in quanto estranea al patto intercorso tra le parti, l'applicazione della stessa necessita di adeguata motivazione da parte del giudice (Sez.6, n. 16508 del 27/05/2020, Rv.278962 - 01).Nella specie, opera ex lege la pena accessoria prevista dall'art. 5, comma 1, della legge n. 401/1989 (divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive o si accettano scommesse autorizzate ovvero si tengono giuochi d'azzardo autorizzati); tale pena accessoria è, infatti, di natura obbligatoria, non rimettendo la disposizione alcuna scelta discrezionale al giudicante sulla relativa applicazione; la durata, però, prevista non in misura fissa ma con riferimento ad un limite di durata minimo ed uno massimo (il comma 3 dell'art 5 cit. recita:
Le pene accessorie di cui ai commi 1 e 2 non possono avere una durata inferiore a sei mesi né superiore a tre anni), è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice. Va, quindi, ricordato che le Sezioni Unite hanno affermato che (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286) la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen.
Orbene, il Tribunale di Taranto senza fare alcun riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., ha applicato a Martucci Mauro e Martucci Giuseppe la pena accessoria in questione parametrandone la durata a quella della pena principale, senza esprimere alcuna argomentazione in fatto in ordine alla congruità della durata determinato, tanto in violazione del predetto principio di diritto. La sentenza deve, pertanto, essere annullata con riferimento alla posizione dei ricorrenti Martucci Mauro e Martucci Giuseppe limitatamente alla durata della pena accessoria con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Taranto.
4. Deve, poi, rilevarsi, con riferimento alla posizione del ricorrente Martucci Martino, che si verte in ipotesi di applicazione concordata di pena inferiore a due anni (c.d. editio minor) con operatività del divieto di applicare pene accessorie e misure di sicurezza (ad eccezione della confisca nei casi di cui all'art. 240 cod. pen., e non più solo nei casi di cui al suo secondo comma). Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità l'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., deve essere interpretato nel senso per cui il suddetto divieto riguarda anche le pene accessorie obbligatorie (Sez. 5, n. 10988 del 28/11/2019, dep. 2020, Rv. 278882), come quella in questione.
L'applicazione della pena accessoria prevista dall'art. 5, comma 1, della legge n. 401/1989, in assenza dei presupposti di legge è, dunque, riconducibile nell'ambito delle ipotesi di irrogazione di "pena illegale"; la pena accessoria è stata, infatti, irrogata al di fuori dei limiti consentiti dal legislatore, sicchè deve essere eliminata direttamente dal giudice di legittimità, ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 620, comma primo, lett. I, cod. proc. pen., come precisati dalle Sezioni 4 Unite n. 3464 del 30/11/2017, Matrone, Rv. 271831 (cfr Sez.5, n. 10988 del 28/11/2019, cit); la sentenza, pertanto, va annullata senza rinvio con riferimento alla pena accessoria di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 401/1989 applicata nei confronti di Martucci Martino, pena accessoria che va eliminata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Martucci Martino limitatamente alla pena accessoria di cui all'art. 5 legge 401/1989, pena accessoria che elimina. Annulla la sentenza impugnata nei confronti degli altri ricorrenti limitatamente alla durata della pena acces