Cassation court dismisses appeal for tardiness but allows De Luca's appeal regarding generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the appeal against Raffaele De Luca due to tardiness but allowed it on grounds of generic mitigating circumstances. The lower court rejected the claim because the appellant failed to provide positive evidence of personal circumstances, merely asserting a lack of negative elements. The court ruled that such circumstances require affirmative proof rather than just the absence of disqualifying factors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.: The application of generic mitigating circumstances requires positive elements demonstrating the subject's personality, not merely the absence of negative elements.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da De Luca Raffaele, nato a Napoli il 01/08/1974 De Pasquale Francesco, nato a Napoli il 03/02/1980 Rosiello Strato, nato a Napoli il 02/11/1942 avverso la sentenza del 24/04/2025 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso di De Luca, l'inammissibilità dei ricorsi di De Pasquale e di Rosiello; udito l' avv. Livio Lantino per Raffaele De Luca e, in sostituzione dell'avv. Pietro Conto, per Francesco De Pasquale, che insiste per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnata sentenza, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale di Forlì e appellata dagli imputati, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Rosiello Strato in ordine al reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 contestato al capo 3), limitatamente all'annualità d'imposta 2013, perché estinto per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena in relazione ai restanti reati in due anni e sei mesi di reclusione; ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Francesco De Pasquale in ordine al reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 contestato al capo 5), limitatamente all'annualità d'imposta 2014, perché estinto per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena in relazione ai restanti reati in due anni, tre mesi e quindici giorni di reclusione; ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Raffaele De Luca in data 17 novembre 2023 per tardività; ha ridotto a dieci mesi la pena accessoria dell'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e della imprese nei confronti di Rosiello Strato; ha revocato la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici applicata a Rosiello Strato; ha applicato a Francesco De Pasquale le pene accessorie di cui all'art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000; ha determinato nei confronti di Raffaele De Luca e di Strato Rosiello la durata della medesima pena accessoria già applicata in misura pari alla pena principale, nel resto confermando la decisione impugnata.
2. Avverso l'indicata sentenza, Raffaele De Luca, Francesco De Pasquale e Rosiello Strato, per il ministero dei rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione 3. Il ricorso proposto nell'interesse di Raffaele De Luca è affidato a tre motivi, che deducono: 3.1. la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., laddove è stato dichiarato inammissibile l'appello redatto dall'avv. Lantino per tardività, non avendo la Corte di merito tenuto conto dell'ulteriore termine ex art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. nel caso, come quello in esame, di imputato dichiarato assente; 3.2. la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in ordine al primo motivo di appello proposto dall'avv. Chiummariello, che lamentava l'assenza di prova circa la sicura riferibilità della fornitura di rifiuti da pare del De Luca alla Gobbi Spare Parts; a tal proposito, la Corte d'appello si è limitata a sostenere che i rifiuti fossero stati forniti da altri soggetti, sicché non è dato 2 ‘ comprendere come il De Luca possa essersi reso responsabile del delitto ex art. 452 -queterdecies cod. pen.
Sotto altro profilo, la Corte di merito ha immotivatamente ritenuto la sussistenza di un contributo agevolatore del De Luca in relazione all'emissione delle quattro fatture relative a un'unica e isolata fornitura, senza considerare che il ricorrente nulla sapeva dell'enorme traffico di rifiuti che coinvolgeva la Gobbi Spare Parts. Infine, la motivazione sarebbe carente in relazione alla richiesta di derubricazione del fatto nelle ipotesi previste dal d.lgs. n. 231 del 2007, trattandosi di un'unica ed isolata fornitura; 3.3. la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 452-queterdecies cod. pen. sotto il profilo della sussistenza del requisito della abitualità, in quanto, nel caso in esame, si è in presenza di un'unica fornitura, posto che le quattro fatture emesse relativamente a detta fornitura rappresentano un aspetto meramente contabile.
4. Il ricorso proposto nell'interesse di Francesco De Pasquale è affidato a due motivi, che censurano: 4.1. la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione alla richiesta di assoluzione, in quanto il ricorrente era un mero prestanome di attività gestite da altri soggetti; al proposito, la Corte di merito, laddove ha attribuito alla difesa una carenza dimostrativa di quanto sostenuto nei motivi di appello, ha, di fatto, invertito l'onere della prova; 4.2. la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 62-bis cod. pen., avendo, anche in tal caso, la Corte di merito evidenziato l'assenza di elementi dedotti dalla difesa.
5. Il ricorso proposto nell'interesse di Rosiello Strato è affidato a due motivi, che eccepiscono: 5.1. il vizio di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 452- queterdecies cod. pen., in quanto la Corte di merito ha espresso una valutazione in ordine all'accettazione del rischio, da parte del Rosiello, di concorrere nella condotta delittuosa realizzata dal Gobbi, senza raggiungere una conclusione basata sulla certezza, anche considerando che, per il delitto in esame, è richiesto il dolo specifico e che le fatture rinvenute nella contabilità del Gobbi erano diverse, anche nell'oggetto, rispetto a quelle emesse a suo favore dalla società del Rosiello; 5.2. la nullità della sentenza per error in procedendo in relazione all'art. 649 cod. proc. pen., in quanto l'imputato è già stato assolto, per il medesimo fatto, con sentenza del Tribunale di Napoli.
6. Il difensore di Francesco De Pasquale, avv. Pietro Conte, ha inviato memoria, con cui insiste per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto nell'interesse di Raffaele De Luca è fondato in relazione al primo motivo, con assorbimento dei motivi ulteriori.
2. Si osserva che la sentenza di primo grado è stata deliberata il 22 giugno 2023, con termine per il deposito stabilito in novanta giorni, scaduto il 20 settembre (mercoledì); da qual giorno, l'imputato aveva sessanta giorni (quarantacinque, cui devono aggiungersi altri quindici ex art. 585, comma 1 -bis, cod. proc. pen., essendo l'imputato assente) per proporre appello, che, quindi, doveva essere depositato entro il 20 novembre 2023, in quanto il 19 era domenica. Ne segue che l'appello proposto dall'avv. Lantino, depositato il 17 novembre 2023, come risulta dall'annotazione del direttore di cancelleria apposta in calce alla sentenza, era tempestivo.
3. A tal proposito, va richiamato il principio, qui da confermare, secondo cui il diritto d'impugnazione può essere esercitato autonomamente da ciascun difensore di uno stesso imputato, con la proposizione di autonomi atti, sempre che - in ossequio al principio di unicità dell'impugnazione - al momento di presentazione del successivo atto di appello o di ricorso non sia già decorso il termine per il gravame e non sia intervenuta una decisione sull'impugnazione proposta da uno dei soggetti legittimati (Sez. 1, n. 11600 del 09/01/2019, Gandolfo, Rv. 274922 — 01; Sez. 2, n. 19109 del 28/04/2011, Falcone, Rv. 250265 - 01).
4. Orbene, il mancato esame delle questioni proposte con l'appello proposto dall'avv. Lantino, che erroneamente la Corte di merito ha dichiarato inammissibile perché tardivo, costituisce violazione del diritto di difesa, che travolge la sentenza impugnata, la quale, pertanto, deve essere annullata nei confronti di Raffaele De Luca con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.5. Il ricorso proposto nell'interesse di Francesco De Pasquale è inammissibile.
6. Il primo motivo è inammissibile perché deduce censure fattuali. Come accertato dal Tribunale (cfr. p. 4 della sentenza impugnata), la società non aveva alcune struttura organizzativa idonea al commercio dei rottami, non aveva mai presentato alcuna dichiarazione fiscale, e le fatture emesse dalla società erano state rinvenute presso la società Gobbi per un ammontare di 315.000 euro per il 2014, di 1.541.470.70 per il 2015 e di 205.110 per il 2016. La Corte di appello, invero, ha evidenziato che la tesi sostenuta dal difensore, ossia che il De Pasquale fosse un mero prestanome, nemmeno risulta essere stata allegata e, comunque, non ha trovato riscontro nei dati probatori, anche considerando che la De Pasquale Francesco era una ditta individuale, la quale aveva sede presso la dimora dell'imputato, il quale, peraltro, quando fu sentito, non fu in grado di fornire alcuna documentazione, né riferì, appunto, di essere un mero prestanome.
Sempre a confutazione delle deduzioni difensive, la Corte territoriale ha ritenuto irrilevante la circostanza che il De Pasquale non avesse competenza in materia, posto che l'emissione di fatture non richiedere particolare conoscenze tecniche e, in ogni caso, l'imputato, nella veste di imprenditore, ben poteva essere coadiuvato da terzi. Si tratta di una motivazione non manifestamente illogica, che supera il vaglio di legittimità.
7. Il secondo motivo è inammissibile perché generico. La Corte d'appello ha rigettato il motivo incentrato sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche evidenziando la mancanza di motivazione a sostegno della richiesta, in ciò facendo applicazione del principio secondo cui l'applicazione delle circostanze in esame non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590).
8. Il ricorso proposto nell'interesse di Rosiello Strato è inammissibile.
9. Il primo motivo è manifestamente infondato. 9.1. Si rammenta che, ai fini della configurabilità del concorso nel delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 452-quaterdecies, 5 cod. pen., non è necessario che il singolo concorrente agisca al fine di conseguire un ingiusto profitto, essendo sufficiente che abbia consapevolezza del profitto perseguito dai correi (Sez. 3, n. 35108 del 15/05/2024, Benincaso, Rv. 286899 - 03; Sez. 3, n. 2842 del 18/11/2021, dep. 2022, Natale, Rv. 282697 - 01). 9.2. Nel caso di specie, la Corte di appello, facendo corretta applicazione del principio ora evocato, ha ritenuto che l'imputato fosse pienamente consapevole dell'attività realizzata dalla Gobbi e dell'ingiusto profitto ad esso ricollegabile, posto che la Metal Co.ba. s.r.I., di cui lo Strato era amministratore, aveva emesso fatture soggettivamente inesistenti - aventi ad oggetto il commercio dei rifiuti - per importi nell'ordine delle centinaia di miglia di euro in favore della Gobbi, a cui si associavano i formulari compilati, tipici documenti accompagnatori dei rifiuti.
Si tratta di una motivazione non manifestamente illogica, che quindi non è censurabile in sede di legittimità.
10. Il secondo motivo è inammissibile perché generico. Invero, la Corte di appello, con una motivazione immune da vizi logici, ha rigettato l'eccezione incentrata sulla violazione del divieto del ne bis in idem stante la diversità del fatto, posto che, nella vicenda qui al vaglio, il Rosiello è chiamato a rispondere dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti, laddove nel reato già giudicato dal Tribunale di Napoli la contestazione si riferisce alla condotta di dichiarazione mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti. Il ricorrente si limita a una contestazione del tutto generica e assertiva, che, quindi, non supera il vagli odi ammissibilità.
11. Essendo i ricorsi di Francesco De Pasquale e di Rosiello Strato inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di De Luca Raffaele con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Dichiara inammissibili i ricorsi di De Pasquale Francesco e Ros