Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 5754/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appellate confirmation of demolition orders when criminal offense is extinguished by prescription.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5754/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court annulled the Appellate Court's decision confirming demolition orders after finding the criminal offense extinguished by prescription. The defense argued that since the crime was time-barred, the accessory administrative orders for demolition and restoration should also be revoked. The Court ruled that when a building crime is extinguished by prescription, the accessory administrative sanctions of demolition and restoration must be revoked by the appellate court, as they are direct consequences of the criminal conviction.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; When a building crime is extinguished by prescription, the appellate court must revoke the accessory administrative orders for demolition and restoration, as these sanctions are direct consequences of the criminal conviction.

Parole chiave

Generato dall'IA
building crime prescription accessory administrative sanctions demolition order revocation appellate court duty criminal offense extinction sottrazione di cose sequestrate oggetto pericoloso restrizioni accessorie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Avverso la sentenza della Corte di appello pugliese, Barra, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa ha dedotto la violazione dell'art. 31, comma 9, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 38104 del 09/06/2022, Rv. 283907
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Barra Giampiero Francesco, nato a San Severo il 01-10-1974, avverso la sentenza del 25-09-2024 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa Valentina Manuali, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla conferma degli ordini di demolizione e di remissione in pristino; lette le conclusioni trasmesse dall'avvocato Simone Moffa, difensore di fiducia dell'imputato, il quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27 gennaio 2022, il Tribunale di Foggia condannava Giampiero Francesco Barra alla pena di 20 giorni di arresto ed euro 4.000 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, reato a lui contestato per aver realizzato due containers poggianti su traversine in cemento; fatto accertato San Severo in data anteriore e prossima al 5 settembre 2015. Il Tribunale ordinava altresì la rimozione dei due containers. Con sentenza resa in data 25 settembre 2024, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto, perché estinto per prescrizione, confermando nel resto la decisione di primo grado.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello pugliese, Barra, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa ha dedotto la violazione dell'art. 31, comma 9, del d.P.R. n. 380 del 2001 e il difetto assoluto di motivazione della decisione impugnata, osservando che i giudici di secondo grado, nel dichiarare prescritto il reato e nel precisare che la prescrizione era maturata già prima della pronuncia impugnata, non avrebbero potuto confermare l'ordine di demolizione e di rimozione dei containers, per cui si chiede la revoca delle relative statuizioni. 2.1. Con memoria trasmessa il 30 ottobre 2025, l'avvocato Simone Moffa, difensore di fiducia dell'imputato, nel condividere le considerazioni del Procuratore generale, ha insistito nell'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. Occorre premettere che, con la sentenza di primo grado, il Tribunale, oltre a condannare Barra per il reato di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, aveva altresì disposto la rimozione dei due containers abusivamente realizzati. Con la sentenza impugnata, la Corte territoriale, nel dichiarare estinti per prescrizione il reato di cui l'imputato è stato dichiarato colpevole (prescrizione maturata addirittura prima della pronuncia del Tribunale), ha confermato la decisione di primo grado nel resto, senza revocare cioè la statuizione accessoria.

In tal modo, la sentenza impugnata non ha però operato correttamente, dovendosi richiamare la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 38104 del 09/06/2022, Rv. 283907), secondo cui l'estinzione per prescrizione del reato edilizio e di quello paesaggistico dichiarata dal giudice di appello comporta la conseguente dichiarazione di revoca dell'ordine di demolizione e dell'ordine di remissione in pristino impartiti con la sentenza di primo grado, trattandosi di sanzioni amministrative accessorie che conseguono alle sole sentenze di condanna per detti reati ai sensi degli art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e 181 d.lgs. 22 gennaio 2004, n.

42. Pertanto, in caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, tale statuizione va revocata dal giudice dell'impugnazione, fermo restando l'autonomo potere-dovere dell'Autorità amministrativa.

2. Alia stregua di tali considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla conferma della statuizione concernente la rimozione dei containers, statuizione che deve essere pertanto eliminata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla conferma della statuizione concernente la rimozione dei containers, statuizi