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Sentenza — n. 5440/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls lower court order for lack of motivation on periculum in mora, allowing integration via relationem.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5440/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore della Repubblica appealed a Catanzaro court order annulling a preventive seizure due to alleged lack of motivation regarding periculum in mora. The court found the lower judge erred by refusing to integrate missing reasoning, as the original order explicitly referenced the prosecutor's detailed arguments. Consequently, the cassation court annulled the lower decision and remanded the case for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 309, comma 9; Art. 324, comma 7, cod. proc. pen.: The reviewing tribunal may integrate missing motivation by reference to a prior act if that act is known and the reference demonstrates the judge considered the original reasons.

Parole chiave

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preventive seizure periculum in mora lack of motivation relationem integrative motivation confiscation remand for new trial assunzione di prove a titolo cautelare

Disposizioni normative citate

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Art. 309, comma 9, cod. proc. pen.
Art. 324, comma 7, cod. proc. pen.
L'ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod.
Art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
L'ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. PQM Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, 21/06/2000, Primavera
l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento, sia conosciuto o comunque ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed eventualmente di gravame (Sez. U, 21/06/2000, Primavera).f\ ,'f,..
Sez. 3, n. 3038 del 2024, Emme
(Sez. 3, n. 3038 del 2024, Emme, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DICATANZARO nei confronti di: RIITANO PAOLO nato a CATANZARO il 10/03/1976 avverso l'ordinanza del 06/08/2025 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; lette le conclusioni del PG RAFFAELE PICCIRILLO che ha chiesto l'inammissibilità

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 06/08/2025, il Tribunale di Catanzaro, sul riesame proposto nell' interesse di Riitano Paolo, ha annullato l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Catanzaro del 10/07/2025 applicativa della misura cautelare del sequestro preventivo funzionale alla confisca, per difetto di motivazione sul periculum in mora e ha disposto la restituzione di quanto appreso nei confronti dell'avente diritto Riitano Paolo.

2. Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, direzione distrettuale antimafia, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In particolare, il ricorrente rappresenta la assoluta consistenza del quadro indiziario inerente la posizione del Riitano Paolo ed ha evidenziato che il GIP, nel disporre la misura cautelare reale, dopo aver descritto il suddetto quadro indiziario, ha motivato espressamente in via autonoma e richiamato per relationem la richiesta cautelare di emissione del sequestro preventivo formulata dal Pubblico Ministero.

Pertanto, il GIP, nell'ordinanza genetica annullata, aveva motivato anche in ordine al profilo del periculum in mora, facendo propria la motivazione e le argomentazioni contenute nella suddetta richiesta in ordine ai profitti conseguiti dalla commercializzazione della sostanza stupefacente a cui è applicabile la confisca e alla possibilità che gli indagati possano alienare fittiziamente i beni nelle loro disponibilità per scongiurare i rischi di misure ablative, considerato che già taluni di essi hanno proceduto alla intestazione di beni a familiari e a persone di fiducia.

Erroneamente il giudice del riesame ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse carente di motivazione in ordine al profilo del periculum in mora. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte con requisitoria scritta ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato. 1.1.Le Sezioni Unite hanno, infatti, condivisibilmente affermato la legittimità della motivazione per relationem, a condizione che essa:

1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento ad quem;

2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione delle ragioni del provvedimento di riferimento e le ha meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;

3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento, sia conosciuto o comunque ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed eventualmente di gravame (Sez. U, 21/06/2000, Primavera).f\ ,'f,.. ti p 1.2. Si premette che il Tribunale del riesame aveva rilevato l'assenza grafica di motivazione in punto di periculum in mora e ritenuto che, in assenza di un rinvio espresso da parte del GIP, nessuna integrazione fosse ammissibile, conformandosi al principio per il quale in tema di impugnazioni cautelari reali, non è consentito al tribunale del riesame formulare la motivazione del decreto di sequestro preventivo a fini di confisca in punto di "periculum in mora" nel caso in cui essa sia del tutto mancante, in quanto tale carenza è causa di radicale nullità del provvedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 3038 del 2024, Emme, Rv. 285747 - 01). 1.3.Nel caso in disamina, si osserva che nell'ordinanza applicativa della misura cautelare reale, il Gip, dopo aver esaurito l'esame del profilo indiziario, ha dedicato al tema della necessità del vincolo specifiche argomentazioni, richiamando espressamente le considerazioni formulate nella richiesta del PM.

Il GIP, nell'ordinanza applicativa, in particolare, ha evidenziato, rinviando sul punto alla dettagliata analisi contenuta nella richiesta cautelare reale, le condotte di interposizione fittizia di beni mobili ed immobili, finalizzate proprio ad evitare interventi ablatori da parte dell'autorità giudiziaria, di per sé significative del periculum in mora, così indicando le ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio. Trattasi di motivazione che eventualmente il giudice del riesame avrebbe potuto legittimamente integrare ma che certamente non è inesistente, onde erroneamente il giudice a quo ha ritenuto l'impossibilità di procedere a un intervento integrativo.

Ne deriva la necessità di un pronunciamento rescindente, dovendo il giudice del controllo riesaminare il profilo inerente alla ravvisabilità o meno del periculum in mora.

2. L'ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. PQM Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc pen. Il Consigliere estensore il Presidente f aria Bea rocr-- Vito Di Nicola Vt* t