Sentenza — n. 5040/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Aldo Aceto - Presidente - Sent.n.sez.1522/2025 Andrea Gentili CC – 02/12/2025 Vittorio Pazienza R.G.N. 29501/2025 Giovanni Giorgianni Ubalda Macrì -Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi di Maggio Alessio, nato a Foggia il 04/07/2001, Lamonaca Sergio, nato a Cerignola il 31/07/2004, avverso la sentenza in data 26/06/2025 del G.u.p. del Tribunale di Trani, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso di Maggio e l’inammissibilità del ricorso di Lamonaca
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 240-bis cod. pen; Sentenza — n. 5040/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Con sentenza in data 26 giugno 2025 il G.u.p. del Tribunale di Trani ha applicato nei confronti di Alessio Maggio e Sergio Lamonaca le pene concordate dalle parti per il reato di cui all’art. 73, comma 1 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, consistente nella detenzione di un’ingente quantità di cocaina pari a 11,400 chili, pari a 52.918 dosi, e per altri reati in continuazione.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Aldo Aceto - Presidente - Sent.n.sez.1522/2025 Andrea Gentili CC – 02/12/2025 Vittorio Pazienza R.G.N. 29501/2025 Giovanni Giorgianni Ubalda Macrì -Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi di Maggio Alessio, nato a Foggia il 04/07/2001, Lamonaca Sergio, nato a Cerignola il 31/07/2004, avverso la sentenza in data 26/06/2025 del G.u.p. del Tribunale di Trani, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso di Maggio e l’inammissibilità del ricorso di Lamonaca
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 26 giugno 2025 il G.u.p. del Tribunale di Trani ha applicato nei confronti di Alessio Maggio e Sergio Lamonaca le pene concordate dalle parti per il reato di cui all’art. 73, comma 1 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, consistente nella detenzione di un’ingente quantità di cocaina pari a 11,400 chili, pari a 52.918 dosi, e per altri reati in continuazione.
2. Sergio Lamonaca lamenta la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione per omessa motivazione in ordine alla corretta qualificazione dei reati (primo motivo) e la violazione di legge e il vizio di motivazione per la confisca del denaro a dispetto della mera detenzione (secondo motivo). Alessio Maggio presenta un unico motivo per vizio di motivazione in riferimento alla confisca del denaro, del tutto sovrapponibile a quello di Lamonaca. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 5040/2026 Roma, lì, 09/02/2026
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Sono fondati entrambi i ricorsi in relazione alla confisca del denaro perché il Giudice non ha motivato affatto sulle ragioni di confisca che non è chiaro a quale titolo sia stata disposta, posto che non è stata neanche contemplata nel patto. In caso di detenzione, che è l’ipotesi qui in esame, è possibile disporre la confisca del prezzo o del profitto del reato quando questo sia costituito, in tesi, dal corrispettivo pagato per la custodia dello stupefacente o quando ricorrano le condizioni indicate dall’art. 240-bis cod. pen. cui rinvia l’art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 (tra le più recenti, Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato, Rv. 283248 – 01), sempre che il giudice dia conto del proprio ragionamento, rendendo controllabile l’applicazione dell’una o dell’altra fattispecie.
E’ inammissibile, invece, il motivo in relazione all’omessa qualificazione dei fatti di reato perché il Giudice, a differenza di quanto affermato dal Lamonaca, ne ha dato atto in sentenza. La censura sollevata è altresì generica perché il ricorrente non ha sollevato alcun dubbio concreto sulla corretta qualificazione dei fatti come ascritti nei capi d’imputazione. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trani, in diversa persona fisica. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di Sergio Lamonaca.
Così deciso, il 2 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Ubalda Macrì Aldo Aceto