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Sentenza — n. 4239/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 4239/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 4239/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Jiang Chuanzian ha proposto appello avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Roma, in data 09/01/2025, con la quale era stato prosciolto ai sensi dell’art. 131 bis cod.pen. dal reato di cui all’art. 515 cod.pen. La Corte d’appello, con ordinanza in data 16/0672025, ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione perché tardiva, declaratoria di inammissibilità impugnata con ricorso per cassazione da Jiang Chuanzian. La Corte di cassazione, con sentenza in data 28/10/2025, ha accolto il ricorso dell’imputato e rilevato che la sentenza di proscioglimento, emessa in data 9 gennaio 2025, era inappellabile e, pertanto, convertito l’appello dell’imputato in ricorso per cassazione, ha rinviato il procedimento per la trattazione dell’impugnazione proposta dall’imputato nei confronti della sentenza del Tribunale di Roma.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod.pen, art. 515 cod.pen; Sentenza — n. 4239/2026 — snpen · Corte di Cassazione: L’imputato a mezzo del difensore ha proposto impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento ex art. 131 bis cod.pen. denunciando la violazione di legge in relazione all’erronea applicazione dell’art. 515 cod.pen. rilevando in punto CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 4239/2026 Roma, lì, 02/02/2026 di fatto che era stata accertata unicamente la non conformità formale relativa alla procedura amministrativa, che comporta unicamente l’applicazione di una sanzione amministrativa e non integra la fattispecie contestata.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa irregolarità finanziarie istruzione penale per appropriazione indebita difesa contro le pratiche commerciali illecite falsificazione di monete sviamento della giustizia

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod.pen
Jiang Chuanzian ha proposto appello avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Roma, in data 09/01/2025, con la quale era stato prosciolto ai sensi dell’art. 131 bis cod.pen.
art. 515 cod.pen
dal reato di cui all’art. 515 cod.pen.
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da LUCA RAMACCI - Presidente - Sent. n. sez. 60/2026 VITTORIO PAZIENZA UP - 14/01/2026 STEFANO CORBETTA R.G.N. 23299/2025 EMANUELA GAI - Relatore - GIOVANNI GIORGIANNI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Jiang Chuanzian nato in CINA il 09/01/1962 avverso la sentenza del 09/01/2025 del TRIBUNALE di Roma Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuela Gai; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore RAFFAELE PICCIRILLO che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste.

RITENUTO IN FATTO

1. Jiang Chuanzian ha proposto appello avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Roma, in data 09/01/2025, con la quale era stato prosciolto ai sensi dell’art. 131 bis cod.pen. dal reato di cui all’art. 515 cod.pen. La Corte d’appello, con ordinanza in data 16/0672025, ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione perché tardiva, declaratoria di inammissibilità impugnata con ricorso per cassazione da Jiang Chuanzian. La Corte di cassazione, con sentenza in data 28/10/2025, ha accolto il ricorso dell’imputato e rilevato che la sentenza di proscioglimento, emessa in data 9 gennaio 2025, era inappellabile e, pertanto, convertito l’appello dell’imputato in ricorso per cassazione, ha rinviato il procedimento per la trattazione dell’impugnazione proposta dall’imputato nei confronti della sentenza del Tribunale di Roma.

2. L’imputato a mezzo del difensore ha proposto impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento ex art. 131 bis cod.pen. denunciando la violazione di legge in relazione all’erronea applicazione dell’art. 515 cod.pen. rilevando in punto CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 4239/2026 Roma, lì, 02/02/2026 di fatto che era stata accertata unicamente la non conformità formale relativa alla procedura amministrativa, che comporta unicamente l’applicazione di una sanzione amministrativa e non integra la fattispecie contestata.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l’annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è fondato. Va premesso, in punto di fatto, che la sentenza impugnata ha accertato che i beni sottoposti a sequestro (prodotti di bigiotteria varia) sottoposti a perizia, contenevano nichel entro i limiti di legge, ma che risultava l’assenza della prescritta certificazione attestante la conformità, come del resto indicato nello stesso capo di imputazione. Ciò premesso, come osserva il Procuratore generale, anche con richiamo ai precedenti di questa Terza Sezione, ciò che rileva per la sussistenza del reato di frode in commercio, è la messa in vendita di un bene diverso, per caratteristiche essenziali, rispetto a quello pattuito (Sez. 3, n. 30685 del 2021, Rv 282078), mentre le difformità formali, relative alle procedure amministrative possono comportare, al più, l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 14 c. 7 d. lgs. n. 86 del 2019 (Sez. 3, n. 28144 del 2019, Sez. 3, n. 30754 del 2023).

La sentenza va pertanto annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il fatto non sussiste. Così è deciso, 14/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente EMANUELA GAI LUCA RAMACCI