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Sentenza — n. 2931/2026 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal regarding demolition order validity when crime continues with new acts.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2931/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the appeal inadmissible for manifest unfoundedness and genericity, upholding the demolition order despite subsequent criminal acts. The appellant argued that a building permit granted in sanatoria extinguished all related offenses, but the Court ruled this only applies to urban planning crimes, not seismic or concrete aggregate violations. Consequently, the execution judge correctly maintained the demolition mandate as the original judgment became final and binding.

Regesto Legislator

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Art. 36 d.P.R. 380/2001; Art. 616 c.p.p.: A building permit in sanatoria extinguishes urban planning offenses but not those violating seismic or concrete aggregate regulations, meaning demolition orders remain valid if the structure lacks required safety adaptations.

Parole chiave

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building permit sanatoria seismic safety regulations crime continuation demolition order validity urban planning offenses execution phase manifest unfoundedness permesso di demolizione

Disposizioni normative citate

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Art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Legge 724/1994
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 31458 del 14/04/2016, Acampora
Sez. 3, n. 38953 del 04/07/2017, Rizzo
380, comporta l'estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non di quelli previsti dalla normativa antisismica e sulle opere di conglomerato cementizio (Sez. 3, n. 38953 del 04/07/2017, Rizzo, Rv.
Sez. 3, n. 54707 del 13/11/2018, Cardella
Sez. 3, n. 54707 del 13/11/2018, Cardella, Rv.
Sez. 7, n. 11254 del 20/10/2017, Franchino e altri
Sez. 3, n. 22580 del 15/01/2019, Di
Sez. 4, n. 13235 del 23/03/2022, Valentino Benedetto Braco
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
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Testo completo

TTO

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e per genericità. Questa Sezione ha già affermato il principio –qui da ribadire – secondo cui, in tema di reati edilizi, l'esecutività dell'ordine di demolizione, conseguente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, permane anche qualora il reato cui si riferisce venga posto, in fase esecutiva, in continuazione con altro fatto criminoso oggetto di successiva condanna (Sez. 3, n. 31458 del 14/04/2016, Acampora, Rv. 267422 -01). L'istituto della continuazione, infatti, è finalizzato al temperamento del cumulo materiale delle condanne per il principio del favor reie comporta la mera unificazione delle pene all'esito della rilevata sussistenza dell'unicità del disegno criminoso, senza che vengano meno le statuizioni accessorie disposte nelle sentenze.

In altri termini, il fatto che la sentenza di condanna contenente l'ordine di demolizione riguardi un reato posto in continuazione con altro reato oggetto di una successiva sentenza di condanna non fa caducare la statuizione d i demolizione, la cui definitività – che dipende unicamente dall'intervenuto passaggio in giudicato- resta evidentemente ferma. Il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione del principio appena evocato, con il quale, peraltro, il ricorrente omette di confrontarsi criticamente. 2.Il secondo motivo è parimenti inammissibile per manifesta infondatezza e per genericità. 2.1.

L'ordinanza impugnata rappresenta che le opere abusive oggetto della sentenza n. 648/1993 sono state realizzate anche in violazione della normativa antisismica e in conglomerato cementizio, e che il permesso di costruire in sanatoria e le relazioni allegate non evidenziano la avvenuta realizzazione degli adeguamenti della struttura alle norme antisismiche. 2.2. Orbene, si osserva che i l permesso di costruire in sanatoria comporta l'estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche ma non anche di quelli previsti dalla normativa antisismica e sulle opere di conglomerato cementizio, come affermato dalla costante giurisprudenza di questa Sezione, a tenore dalla quale il conseguimento del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comporta l'estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non di quelli previsti dalla normativa antisismica e sulle opere di conglomerato cementizio (Sez. 3, n. 38953 del 04/07/2017, Rizzo, Rv. 270792;

Sez. 3, n. 54707 del 13/11/2018, Cardella, Rv. 274212 e Sez. 7, n. 11254 del 20/10/2017, dep. 2018, Franchino e altri, Rv. 272546), con la conseguenza che il giudice dell'esecuzione, in forza del permesso indicato, non può revocare l'ordine di demolizione del manufatto abusivo se esso non risulti conforme alla normativa antisismica, sia sul piano formale, sia su quello sostanziale, poiché altrimenti l'opera non risulta sicura per l'incolumità delle persone e delle cose (Sez. 3, n. 22580 del 15/01/2019, Di, Rv. 275966 -01). 2.3. Nel caso qui al vaglio la difesa ha censurato, in maniera generica, la motivazione del provvedimento del giudice dell’esecuzione, essendosi limitata ad affermare che il rispetto delle norme antisismiche è requisito essenziale e inderogabile per la realizzazione di opere edilizie già realizzate, anche in sede di sanatoria, laddove l’adeguamento alla normativa antisismica, per la revoca dell'ordine di demolizione, deve risultare completo e, sul punto, il ricorso non si confronta su quanto rilevato nel provvedimento impugnato.

3. Si aggiunge, per completezza, che, relativamente al medesimo immobile, pronunciandosi sul ricorso promosso dal fratello dell’odierno ricorrente , questa Corte (Sez. 4, n. 13235 del 23/03/2022, Valentino Benedetto Braco , non massimata) - provvedimento d i cui il giudice dell’esecuzione non sembra abbia conoscenza- h a già a ccertato (p. 13 della sentenza) la non condonabilità dell e opere stante l’illegittimità del permesso a costruire, poiché esso si fonda sul presupposto della realizzazione delle opere nel 1992, in epoca antecedente alla richiesta di sanatoria presentata, senza tenere conto dei successivi interventi abusivi realizzati nel 1994 e nel 1999; in quella decisione si rilevò, inoltre (p. 14), che il titolo non solo non contiene una valutazione dell'opera nella sua globalità ma è anche in contrasto con la disciplina del condono di cui alla Legge 724/1994 che si applica alle sole opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993 e, inoltre, è inidoneo a coprire gli abusi edilizi realizzati negli anni successivi alla presentazione delladomanda di condono.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il