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Sentenza — n. 2927/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against refusal to revoke presentation obligation due to lack of new facts.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2927/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court rejected Andrea Pariano's cassation appeal against the Catanzaro court's refusal to revoke his presentation obligation. Pariano argued that the liquidation of his company and the cessation of his business activities constituted new facts justifying a change in preventive measures. The court held that the mere passage of time without new facts does not automatically reduce preventive needs and that the company's closure does not preclude the commission of similar crimes through other means.

Regesto Legislator

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Art. 272, 274, 299 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: The mere passage of time without new facts is not sufficient to reduce preventive needs, and the cessation of the specific instrument used for a crime does not necessarily eliminate the risk of committing crimes of the same species.

Parole chiave

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preventive measures revocation new facts requirement passage of time relevance same species crimes company liquidation impact risk of reiteration presentation obligation procedimento penale pendente

Disposizioni normative citate

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Art. 13 Cost.
“in relazione alla violazione dell’art. 13 Cost. per violazione e/o erronea applicazione degli artt.
Art. 272 c.p.p.
Art. 274 c.p.p.
Si osserva, infatti, che la cessazione dell’esigenza cautelare di cui all’art. 274, comma 1, lett.
Art. 292 c.p.p.
Va ricordato, inoltre, che, come affermato dalla prevalente e più recente giurisprudenza di questa Corte, il tempo trascorso dalla commissione del reato deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292 cod.
Art. 299 c.p.p.
ciò chiarito, si rammenta che, in tema di misure cautelari personali, la disciplina prevista dall'art. 299 cod.
Art. 606 c.p.p.
la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.
art. 13 Cost
“in relazione alla violazione dell’art. 13 Cost.
art. 606 cod. proc. pen
261551), in quanto l'inosservanza di disposizioni della Costituzione, non prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen., può soltanto costituire fondamento di questione di legittimità costituzionale, che, nel caso di specie non proposta.
art. 299 cod. proc. pen
ciò chiarito, si rammenta che, in tema di misure cautelari personali, la disciplina prevista dall'art. 299 cod. proc. pen.
art. 292 cod. proc. pen
Va ricordato, inoltre, che, come affermato dalla prevalente e più recente giurisprudenza di questa Corte, il tempo trascorso dalla commissione del reato deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292 cod. proc. pen., comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019
13 Cost., è necessario ribadire, in via preliminare, che non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione di norme della Costituzione (Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019, dep.
Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014
279059; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep.
Sez. 4, n. 37527 del 21/06/2017
Sez. 4, n. 37527 del 21/06/2017, Sciacovelli, Rv.
Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020
ai fini della revoca o sostituzione della misura (Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Barbaro, Rv.
Sez. 2, n. 46368 del 14/09/2016
278999; Sez. 2, n. 46368 del 14/09/2016, Mirabelli, Rv.
Sez. 4, n. 13895 del 05/03/2020
Sez. 6, n. 47887 del 25/09/2019
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Luca Ramacci - Presidente - Sent. n. 56/2026 Vittorio Pazienza CC – 14/01/2026 Stefano Corbetta - Relatore - R.G.N. 33981/2025 Emanuela Gai Giovanni Giorgianni ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Pariano Andrea, nato a Crotone il 17/04/1979 avverso l’ordinanza del 27/05/2025 del Tribunale della libertà di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Piccirillo, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 2927/2026 Roma, lì, 26/01/2026

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l’appello cautelare proposto nell’interesse di Andrea Pariano avverso l’ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Catanzaro il 4 febbraio 2025, con la quale è stata rigettata la richiesta di revoca della misura dell’obbligo di presentazione della p.g., disposta dal 29 giugno 2023 in sostituzione della misura degli arresti domiciliari, in relazione al delitto di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen.

2. Avverso l’indicata ordinanza, l’indagato, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, che deducono: 2.1. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen. “in relazione alla violazione dell’art. 13 Cost. per violazione e/o erronea applicazione degli artt. 272, 274 e 299 cod. proc. pen.”. Dopo aver ripercorso gli snodi della vicenda cautelare, rappresenta il difensore che il Tribunale ha ignorato un fatto nuovo, ossia la liquidazione giudiziale della società che faceva capo al ricorrente, disposta dal Tribunale fallimentare di Crotone con sentenza del 21 maggio 2024; il Tribunale, inoltre, neppure ha indicato le ragioni per le quale le esigenza di cautela sarebbero ancora attuali e concrete, in relazione a fatti commessi fino al novembre 2021 e nell’esercizio di un’impresa che non ha più ripreso l’attività; 2.2. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.

c) ed e) cod. proc. pen. per non avere il Tribunale omesso di motivare in ordine alle ragioni per le quali non sono state ritenute attendibili le argomentazioni della difesa, incentrate, principalmente, sulla definitiva cessazione dell’attività di impresa e alla revoca delle autorizzazioni regionali all’esercizio di attività connesse ai rifiuti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente essendo collegati, sono infondati.

2. Quanto all’asserita violazione dell’art. 13 Cost., è necessario ribadire, in via preliminare, che non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione di norme della Costituzione (Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019, dep. 2020, Leone, Rv. 279059; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, Di Vincenzo, Rv. 261551), in quanto l'inosservanza di disposizioni della Costituzione, non prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen., può soltanto costituire fondamento di questione di legittimità costituzionale, che, nel caso di specie non proposta.

3. ciò chiarito, si rammenta che, in tema di misure cautelari personali, la disciplina prevista dall'art. 299 cod. proc. pen. sulla revoca e sostituzione della misura, impone la costante verifica della perdurante legittimità delle restrizioni personali attraverso un costante adeguamento dello status libertatis, a seguito di fatti sopravvenuti ovvero per eventuali modifiche della situazione processuale o dei presupposti e condizioni di legge, nonché per fatti preesistenti e non conosciuti o non valutati dal giudice (da ultimo, cfr. Sez. 4, n. 37527 del 21/06/2017, Sciacovelli, Rv. 270795).

4. Va ricordato, inoltre, che, come affermato dalla prevalente e più recente giurisprudenza di questa Corte, il tempo trascorso dalla commissione del reato deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), da parte del giudice che emette l'ordinanza di custodia cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o sostituzione della misura (Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Barbaro, Rv. 278999; Sez. 2, n. 46368 del 14/09/2016, Mirabelli, Rv. 268567). Di conseguenza, il mero decorso del tempo, se non accompagnato da fatti sopravvenuti, non è elemento di per sé solo rilevante ai fini della rivalutazione delle esigenze cautelari, perché la valenza di tale fattore si esaurisce nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia stessa (da ultimo, Sez. 4, n. 13895 del 05/03/2020, Casalini, Rv. 278866).

5. Nel caso di specie, il Tribunale si è attenuto ai principi dinanzi indicati. 5.1. Invero, quanto al tempo decorso dall’esecuzione della misura, il Tribunale ha correttamente evidenziato che si tratta di un fatto neutro, che non è idoneo, di per sé, a fondare una valutazione di affievolimento o di cessazione delle esigenze cautelari. 5.2. Quanto, poi, all’intervenuta inoperatività della Ecorec s.r.l., il Tribunale ha correttamente evocato il principio secondo cui il pericolo di reiterazione va inteso con riferimento alla commissione non solo dei reati che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche di quelli che presentano uguaglianza di natura in relazione al bene tutelato e alle modalità esecutive (Sez. 6, n. 47887 del 25/09/2019, I., Rv. 277392 - 01).

Si osserva, infatti, che la cessazione dell’esigenza cautelare di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. è correlata non all’impossibilità di reiterare lo specifico fatto oggetto di incolpazione, ma, in maniera più ampia, come recita la locuzione normativa, delitti “della stessa specie di quello per cui precede”. Ne segue che la messa in liquidazione della Ecorec s.r.l. certamente ha reso impossibile la reiterazione del medesimo reato contestato al Pariano, ma ciò non significa affatto che l’indagato, con altri strumenti e con altri mezzi, possa reiterare delitti della stessa specie.

Ed è proprio questo l’errore prospettico del motivo qui al vaglio: pretendere che la cessazione dell’operatività della società, attraverso cui è stato commesso il delitto di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen., incida sulla possibilità, da parte dell’indagato, di commettere (non lo stesso fatto oggetto di incolpazione provvisoria, ma) delitti stessa specie, che evidentemente potrebbero essere ugualmente realizzati con altre modalità esecutive.

6. Per i motivi indicati, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14/01/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente Stefano Corbetta Luca Ramacci