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Sentenza — n. 2708/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding association crime participation based on factual evidence of financial role.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2708/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the precautionary measure against Dos Santos Regina Claudia. The appellant argued that receiving cash restitutions for fictitious invoices did not prove membership in the criminal association led by her partner. The court ruled that her stable administrative role, including handling payments and cash, demonstrated active participation in the fraudulent scheme.

Regesto Legislator

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Art. 265 c.p.p.; Art. 290 c.p.p.: The court held that receiving cash restitutions for fictitious invoices constitutes active participation in an association crime when performed as part of a stable administrative role within the criminal organization.

Parole chiave

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association crime fictitious invoices precautionary measure cash restitutions administrative role inadmissible appeal criminal participation complicità in sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 310 cod. proc. pen.
1.Con ordinanza del 06/06/2025, il Tribunale di Bologna ha rigettato l'appello cautelare proposto ai sensi dell'art. 310 cod.
Art. 290 cod. proc. pen.
pen nell'interesse di Dos Santos Regina Claudia avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare personale interdittiva di cui all'art. 290 cod.
Art. 416 cod. pen.
Ne segue che è erronea l'applicazione dell'art. 416 cod. pen., ed è illogico l'asserto secondo cui la coniuge convivente del partecipe sia, per ciò solo, anche ella partecipe consapevole dell'associazione a delinquere di cui è ((:), partecipe il compagno.3.
art. 290 cod. proc. pen
pen nell'interesse di Dos Santos Regina Claudia avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare personale interdittiva di cui all'art. 290 cod. proc. pen.
art. 416 cod. pen
Ne segue che è erronea l'applicazione dell'art. 416 cod. pen., ed è illogico l'asserto secondo cui la coniuge convivente del partecipe sia, per ciò solo, anche ella partecipe consapevole dell'associazione a delinquere di cui è ((:), partecipe il compagno.3.
art. 292 cod. proc. pen
La richiesta di riesame ha infatti, come mezzo d'impugnazione, la precipua funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti enumerati dall'art. 292 cod. proc. pen.
art. 546 cod. proc. pen
La motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve pertanto conformarsi al modello delineato dalla citata norma, che si ispira al modulo di cui all' art. 546 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 8472 del 17/01/2023
Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018
284201 - 01); si è peraltro precisato che non costituisce ostacolo alla configurazione del reato associativo la diversità o la contrapposizione degli scopi personali • perseguiti dai componenti, i quali rilevano esclusivamente come motivi a delinquere (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DOS SANTOS REGINA CLAUDIA nato il 23/03/1973 avverso l'ordinanza del 06/06/2025 del TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; lette le conclusioni del PG CINZIA PARASPORO che ha chiesto l'inammissibilità

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza del 06/06/2025, il Tribunale di Bologna ha rigettato l'appello cautelare proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen nell'interesse di Dos Santos Regina Claudia avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare personale interdittiva di cui all'art. 290 cod. proc. pen. del divieto di esercitare attività di impresa e uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per dodici mesi, disposta in relazione alla contestazione provvisoria del reato di cui all'art. 416, commi 1, 2 e 5 cod. pen, con l'aggravante del numero dei partecipi superiori a 10, per aver partecipato, unitamente al compagno Giovanni Lapolla e ad altri soggetti, ad un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di delitti di emissione di fatture per operazioni inesistenti nonché di altri reati tributari, autoriciclaggio e riciclaggio dal 2019 al 2023, di cui era a capo Cipriano Barbato.

Si precisa che si contesta alla Dos Santos, nella qualità di soda della società cooperativa Ellegi e di collaboratrice di Giovanni Lapolla, rappresentante legale della società cooperativa Ellegi, di aver coadiuvato il compagno nella ricezione, nel pagamento e nell'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti; in particolare, in un'occasione precisa aveva ricevuto una somma di denaro in contanti da parte di Cipriano Barbato in restituzione dei pagamenti effettuati con bonifico bancario al fine di creare una parvenza di effettività, a seguito dell'emissione delle fatture per operazioni inesistenti; somma di danaro in contanti corrispondente all'importo fatturato, decurtata la provvigione riconosciuta all'emittente. 2.Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione Dos Santos Regina Claudia affidando il ricorso ad un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al fumus del reato associativo.

Il giudice a quo ha ritenuto sussistente il fumus del reato contestato in quanto socia e vicepresidente della cooperativa di cui era rappresentante legale il compagno convivente Lapolla, pur riconoscendo che la donna non ha mai intrattenuto contatti diretti di tipo telefonico di rilievo con il vertice del sodalizio. Pertanto, evidenzia la ricorrente, l'aver ricevuto direttamente in una qualche occasione da Cipriano Barbato la restituzione dei contanti a fronte di finti pagamenti delle fatture passive non implica alcun coinvolgimento nel sodalizio associativo che è stato contestato al compagno Lapolla Giovanni, rappresentante legale della società, quale stabile acquirente delle fatture per operazioni inesistenti.

Tale condotta, occasionale e sporadica, si riconduce piuttosto al legame sentimentale con il Lapolla e non è sintomatica di alcuna consapevolezza di partecipazione ad una struttura associativa e del perseguimento di un programma indeterminato di reati. Ne segue che è erronea l'applicazione dell'art. 416 cod. pen., ed è illogico l'asserto secondo cui la coniuge convivente del partecipe sia, per ciò solo, anche ella partecipe consapevole dell'associazione a delinquere di cui è ((:), partecipe il compagno.3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Si premette, in linea generale che, in tema di misure cautelari personali, allorchè, come nel caso in disamina, venga denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

La richiesta di riesame ha infatti, come mezzo d'impugnazione, la precipua funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti enumerati dall'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. La motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve pertanto conformarsi al modello delineato dalla citata norma, che si ispira al modulo di cui all' art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità ma di una qualificata probabilità di colpevolezza.

Nei procedimenti incidentali de libertate, lo sviluppo della motivazione è conseguentemente inficiato dalla mancanza di approfondimento critico e di rigore argomentativo, allorchè l'asserto relativo al carattere di gravità degli indizi non trovi giustificazione in un organico e coerente apprezzamento degli elementi di prova né risulti articolato attraverso passaggi logici dotati dell'indispensabile solidità (Sez. U, 22/03/2000, Audino; Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rv. 285504). Quanto alla astratta configurabilità del reato contestato, in giurisprudenza si è affermato che integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata alla commissione di reati di emissione e di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti il costante e continuo ricorso alla copertura fiscale assicurata dal rilascio di fatture per operazioni inesistenti da parte di società cartiere costituite e organizzate da un'associazione per delinquere, la cui operatività sia finanziata dalle illecite provvigioni versate dagli apparenti acquirenti su ogni transazione, trattandosi di condotta che determina uno stabile affidamento del gruppo sulla disponibilità all'utilizzo del pianificato meccanismo fraudolento, mediante la costituzione di un vincolo reciproco durevole, che supera la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni e si trasforma nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso (Sez. 3, n. 8472 del 17/01/2023, Rv. 284201 - 01); si è peraltro precisato che non costituisce ostacolo alla configurazione del reato associativo la diversità o la contrapposizione degli scopi personali • perseguiti dai componenti, i quali rilevano esclusivamente come motivi a delinquere (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, Rv. 274816 - 02). 1.1.Nel caso in disamina, il giudice a quo, dopo aver ravvisato il reato associativo tra una pluralità di soggetti, nel novero dei quali rientrava oltre sia colui che "vendeva" fatture per operazioni inesistenti al fine di trarre un profitto, consistente nel corrispettivo di tale cessione, e colui che le "acquistava" per conseguire vantaggi fiscali illeciti, ha partitamente esaminato il ruolo della ricorrente, la quale, lungi dall'essere una semplice "segretaria esecutiva", operante sotto le strette direttive del convivente Lapolla Giovanni, rivestiva la carica di socia e di vice presidente della medesima società cooperativa utilizzatrice delle fatture per operazioni inesistenti rappresentata dal convivente, con effettivo ruolo operativo, in quanto la Dos Santos si occupava stabilmente di effettuare i bonifici di pagamento delle fatture per operazioni inesistenti e, in alcune circostanze, di ricevere direttamente nelle proprie mani le restituzioni di denaro in contante, decurtati dalle provvigioni, a fronte dei pagamenti effettuati per le suddette fatture passive.

Il Lapolla, quale rappresentante della società Ellegi, è risultato essere uno degli imprenditori che stabilmente, dal 2019 al 2023, richiedeva e riceveva numerose fatture per operazioni inesistenti emesse da cartiere facenti parte della "Holding Barbato". Quanto al precipuo ruolo di partecipe contestato alla ricorrente, lo stesso Cipriano Barbato ha confermato la fittizietà delle fatture e affermato di aver lasciato il denaro personalmente nelle mani dell'indagata, la quale, pertanto, nel ricevere ed effettuare i pagamenti, era pienamente consapevole del meccanismo fraudolento volto a determinare una apparenza di effettività e di fornire un contributo al sodalizio criminoso.

La Dos Santos, pertanto, rivestiva un effettivo ruolo di operativo e non meramente formale nell'ambito della società emittente rappresentata dal Lapolla, in quanto si occupava stabilmente della parte amministrativa e contabile della suddetta società da oltre un quinquennio, compreso il periodo in contestazione, in tal modo fornendo uno contributo al sodalizio criminoso stabile e continuativo, con conseguente emissione di ben 36 fatture per operazioni inesistenti nel triennio contestato per un importo complessivamente assai elevato. Pertanto, le doglianze sono manifestamente infondate. 2.11 ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagame