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Sentenza — n. 2686/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lack of interest after final sentencing and release from custody.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2686/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the applicant had been released following a final sentencing judgment over ten years prior. The applicant argued that the original detention order was flawed due to insufficient evidence of guilt and inadequate precautionary measures. The court ruled that once a final sentence is executed and the person is released, there is no longer a concrete legal interest in challenging the prior detention order.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: A cassation appeal against a detention review order is inadmissible for lack of interest if a final sentencing judgment has been rendered and the person has been released, as the grounds for unjust detention no longer exist.

Parole chiave

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lack of interest cassation inadmissibility precautionary detention final sentencing judgment release from custody concordant plea procedural bar traffico di cocaina

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 26221 del 20/07/2020, Campioto
Sez. 5, n. 6445 del 23/01/2007, Tauman
200649-01 e Sez. 5, n. 6445 del 23/01/2007, Tauman, Rv.
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Testo completo

i Firenze, udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoriadel Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Antonio Costantini, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Conordinanza in data 1 6 aprile 2014 il Tribunale del riesame di Firenze ha confermato l’ordinanza in data 4 aprile 2014 del G.i.p. del Tribunale di Siena che aveva convalidato l’arresto di Gentjan Kaci e gli aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cui agli art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, 337, 61 n. 5, 582, 81 cpv cod. pen., commessi in Agro di Asciano il 2 aprile 2014.

2. Il ricorrente eccepisce il vizio di motivazione per travisamento della prova e difetto di motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza, non potendosi escludere l’uso personale di 20 grammi di cocaina, e in relazione alle esigenze cautelari considerato che era regolarmente residente da lunghissimo tempo nel territorio dello Stato, che prestava regolare attività lavorativa, che il pericolo di reiterazione era stato ritenuto in modo aprioristico e in assenza di elementi probatori, tanto più che erano residuati dei dubbi sulla configurazione delle lesioni. Lamenta ancora che non era stata motivata l’inadeguatezza di misure cautelari meno afflittive, dopo che si era dichiarato disponibile all’applicazione del braccialetto elettronico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso, tempestivamente proposto ma trasmesso a questa Corte solo il 28 ottobre 2025, è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Risulta agli atti che il G.u.p. del Tribunale di Siena ha definito il procedimento con sentenza in data 4 dicembre 2014, irrevocabile il 3 aprile 2015, di applicazione della pena su concorde richiesta delle parti nella misura di anni uno, mesi nove di reclusione ed euro 6.000 di multa, con confisca e distruzione di quanto in sequestro. Atteso che il ricorrente è stato scarcerato per questo fatto, non residua un concreto interesse alla decisione del ricorso a distanza di oltre dieci anni.

E’ pacifico in giurisprudenza che è inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di riesame di misura cautelare con riferimento ai profili della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze di cautela, quando sia intervenuta una sentenza di applicazione della pena su concorde richiesta delle parti,non sussistendo più i presupposti per la riparazione da ingiusta detenzione (Sez. 5, n. 26221 del 20/07/2020, Campioto, Rv. 200649-01 e Sez. 5, n. 6445 del 23/01/2007, Tauman, Rv. 236055 – 01).

Alla declaratoria d'inammissibilità non segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese ed al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, perché P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso