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Sentenza — n. 2290/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls sentencing for lack of specific reasoning regarding discretionary accessory penalties in plea bargain cases.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2290/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially annulled the first-instance judgment against five defendants regarding the imposition of accessory penalties. While the main convictions were upheld, the court found the lower court failed to provide specific reasoning for applying the discretionary measures of license revocation and travel bans. The decision establishes that when a judge imposes non-mandatory penalties in a plea bargain, they must explicitly justify the rationale to prevent arbitrary stigma.

Regesto Legislator

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Art. 85 DPR 309/1990; Art. 448 c.p.p.: The imposition of discretionary accessory penalties in a plea bargain requires specific judicial reasoning to justify their preventive purpose and avoid arbitrary stigma.

Parole chiave

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discretionary accessory penalties plea bargain reasoning license revocation travel ban justification vizio di motivazione DPR 309/1990 preventive special measures detenzione di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 85 DPR 309/1990
Nei confronti di tutti gli imputati veniva emesso ordine di non allontanarsi dal territorio dello Stato per anni uno, nonché disposto il ritiro delle patenti di guida per anni due, ai sensi dell'art. 85 DPR 309/1990.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 606, lett. b) cod. proc. pen.
Il ricorrente Barbagallo Giuseppe si duole, ai sensi dell'art. 606, lett.
Art. 73 DPR 309/1990
Art. 15, 133 cod. pen.
art. 444 cod. proc. pen
85 DPR 309/1990 ricollega il divieto di espatrio e la sospensione della patente solo alle sentenze di condanna, tali non potendosi ritenere le sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen..
art. 129 cod. proc. pen
art. 444, comma 2 cod. proc. pen
(art. 444, comma 2 cod. proc. pen.).

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 10081 del 21/11/2019, Radoman
Sez. 6, n. 20766 del 06/05/2014, Pittini
Sez. 6, n. 20766 del 06/05/2014, Pittini, Rv.
Sez. 6, n. 41727 del 18/11/2010, De Crescenzo
259772 - 01; Sez. 6, n. 41727 del 18/11/2010, De Crescenzo, Rv.
Sez. 3, n. 16285 del 18/12/2008, De Lisi
Sez. 3, n. 20017 del 20/03/2024, Chindamo
Sez. 6, n. 16508 del 27/05/2020, Condò
pen., con ricorso per cassazione per vizio di motivazione, riguardando un aspetto della decisione estraneo all'accordo sull'applicazione della pena (Sez. 6, n. 16508 del 27/05/2020, Condò, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: Barbagallo Giuseppe nato a CATANIA il 28/04/1985 Rao Sebastiano Kevin nato a CATANIA il 22/06/2000 Scalia Mirko Natale nato a CATANIA il 08/07/1988 Ventaloro Massimo nato a CATANIA il 10/11/1974 Cantarella Cosimo Damiano nato a CATANIA il 03/07/1996 avverso la sentenza del 17/06/2025 del GIP presso il Tribunale di Catania. Udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Calabretta; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale STEFANO TOCCI

RITENUTO IN FATTO

Il giudice per l'udienza preliminare presso il tribunale di Catania, con sentenza del 17 giugno 2025, su concorde richiesta delle parti, ai sensi degli artt. 444 e 445 cod. proc. pen., condannava rispettivamente: Barbagallo Giuseppe alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 14.000,00 di multa per il capo 7) delle provvisorie imputazioni, relativo a plurimi fatti di cui all'art. 73 dpr 309 del 1990 commessi in Catania tra il 30 settembre 2020 e il 2 novembre 2020, concesse le circostanze attenuanti generiche, applicata la continuazione e la diminuzione per il rito prescelto;

Cantarella Cosimo Dario alla pena di anni tre di reclusione ed euro 14.000,00 di multa per il capo 4) delle provvisorie incolpazioni relativo a plurimi fatti di cui all'art. 73 dpr 309 del 1990 commessi in Catania tra il 29 settembre 2020 e 1'8 ottobre 2020 previa esclusione della recidiva, con concessione delle circostanze attenuanti generiche ed applicando la diminuzione per il rito prescelto; Rao Sebastiano Kevin alla pena di anni uno di reclusione ed euro 7.000 di multa per il fatto di cui al capo 7) delle provvisorie incolpazioni sopra riportato, in continuazione con altro fatto separatamente giudicato, applicando la diminuzione per il rito prescelto, così rideterminando la pena complessiva in anni 3 mesi 10 di reclusione ed euro 21.000,00 di multa;

Scalia Mirko Natale alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 13.000,00 di multa per il capo 7), previa esclusione della recidiva, ritenuta la continuazione, concesse le circostanze attenuanti generiche e applicando la diminuzione per la scelta del rito; - Ventaloro Massimo alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 14.000 di multa per il capo 4) delle provvisorie incolpazioni, esclusa la recidiva, concesse le circostanze attenuanti generiche, riconoscendo la continuazione e applicando la diminuzione per la scelta del rito. Nei confronti di tutti gli imputati veniva emesso ordine di non allontanarsi dal territorio dello Stato per anni uno, nonché disposto il ritiro delle patenti di guida per anni due, ai sensi dell'art. 85 DPR 309/1990.

Gli imputati, con separati atti, hanno formalizzato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Il ricorrente Barbagallo Giuseppe si duole, ai sensi dell'art. 606, lett.

b) cod. proc. pen., della violazione degli artt. 73 e 85 DPR 309/1990, 15 e 133 cod. pen., 444 e 445 cod. proc. pen, e dell'applicazione, al di fuori dell'accordo tra le parti, del divieto di espatrio e della sospensione della patente. Si evidenzia che l'art. 85 DPR 309/1990 ricollega il divieto di espatrio e la sospensione della patente solo alle sentenze di condanna, tali non potendosi ritenere le sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.. Analoga censura viene articolata con riferimento alla carenza di motivazione in ordine all'applicazione del divieto di espatrio e della sospensione della patente, entrambe pene ad applicazione facoltativa. Rao Sebastiano Kevin e Scalia Mirko Natale propongono, ciascuno, ricorso affidato a due motivi, articolati con riferimento all'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen., parimenti deducendo che l'art. 85 DPR 309/1990 ricollega il divieto di espatrio e la sospensione della patente alle sole sentenze di condanna, tale non potendosi a rigore ritenere le sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. e deducendo, altresì, l'omessa motivazione in ordine all'applicazione del divieto di espatrio e della sospensione della patente, entrambe pene ad applicazione facoltativa. Del tutto sovrapponibili ai precedenti i motivi di ricorso formalizzati rispettivamente da VENTALORO Massimo e CANTARELLA Cosimo Dario (inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, art. 606 lett.

b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 73, 85 DPR 309/1990, 15, 133 cod. pen., 444, 445 cod. proc. pen., nonché mancanza della motivazione in relazione all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 73, 85 DPR 309/1990, 133 cod. pen., 444 e 445 cod. proc. pen.). La Procura Generale, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità di tutti i ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni di seguito esposte. 1.1 Quanto al motivo, comune a tutti i ricorrenti, con cui si deduce che l'applicazione delle disposte sanzioni accessorie sarebbe stata disposta illegittimamente in ragione del dato testuale dell'art. 85 del DPR 309/1990, che compie rinvio alle sole sentenze di condanna e non anche alle sentenze di patteggiannento, si osserva quanto segue. L'art. 445, comma 1-bis, ultimo periodo, espressamente prevede che la sentenza di patteggiamento è equiparata ad una pronuncia di condanna.

Le uniche eccezioni a tale equiparazione sono quelle espressamente richiamate dal medesimo comma 1-bis, e riguardano la non utilizzabilità a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, e il caso in cui non siano applicate pene accessorie. Non ricorrendo, nel caso di specie, alcuna delle ipotesi derogatorie, vale pertanto la chiara equiparazione della sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna: e ben si comprende anche la ragione di tale equiparazione, avuto riguardo al fatto che il giudice, chiamato a valutare l'accordo tra le parti in punto di applicazione della pena su richiesta, debba accertare la corrispondenza del fatto alla fattispecie legale e verificare che non ricorrano le condizioni per un proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (art. 444, comma 2 cod. proc. pen.).

Pertanto, la sentenza di patteggiamento, equiparata alla sentenza di condanna dallo stesso legislatore, ben può costituire presupposto per l'applicazione delle pene accessorie di cui all'art. 85 DPR. 309/1990, sicché i motivi formulati sul punto sono tutti manifestamente infondati. 2.2. Quanto all'ulteriore motivo formulato da tutti i ricorrenti con riferimento alla carenza di motivazione in ordine all'applicazione delle pene accessorie disposte nella sentenza impugnata, si osserva che le pene accessorie del ritiro della patente di guida e del divieto di espatrio di cui all'articolo 85 citato hanno natura facoltativa e non obbligatoria, come chiaramente emerge dal tenore letterale della diposizione, che utilizza il verbo potere, per cui la loro irrogazione, in quanto discrezionale, richiede una specifica motivazione da parte del giudice (Sez. 3, n. 10081 del 21/11/2019, dep. 2020, Radoman, Rv. 278537 - 03;

Sez. 6, n. 20766 del 06/05/2014, Pittini, Rv. 259772 - 01; Sez. 6, n. 41727 del 18/11/2010, De Crescenzo, Rv. 248812 - 01; Sez. 3, n. 16285 del 18/12/2008, dep. 2009, De Lisi, Rv. 243398 - 01). La natura facoltativa della pena accessoria costituisce predicato che ne qualifica la finalità preventiva speciale, strumentale alla finalità rieducativa della pena cui essa accede, potendo essere applicata dal giudice solo quando ritiene che possa prevenire il pericolo di reiterazione del reato, risolvendosi altrimenti, la sua applicazione, in un mero, irragionevole stigma.

Pertanto, il ritiro della patente di guida ed il divieto di espatrio devono, dunque, trovare una giustificazione nella ragionevole previsione che l'applicazione di tali misure possa impedire la ricaduta nel delitto o comunque eliminare situazioni che possano favorirne la reiterazione (Sez. 3, n. 20017 del 20/03/2024, Chindamo, Rv. 286378 - 02). Per le ragioni sopra esposte, l'irrogazione delle pene accessorie di cui all'art. 85 DPR 309/1990, in quanto discrezionale, richiede una specifica motivazione da parte del giudice (sez. 3, n. 10081 del 21/11/2019, dep. 2020, Radoman, Rv. 27537-03; sez. 6, n. 20766 del 6/5/2014, Pittini, Rv. 259772-01; n. 41727 del 19/11/2010, De Crescenzo, Rv. 248812-01, le ultime in fattispecie di riconoscimento di una sentenza penale straniera), anche in ipotesi di applicazione della pena principale su accordo delle parti.

Quanto alla proponibilità del ricorso per cassazione, anche per vizio di motivazione, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di chiarire che in tema di patteggiamento allargato, il giudice che applica una pena accessoria non concordata ha l'onere di motivare specificamente sul punto e la statuizione è impugnabile, anche dopo l'introduzione dell'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., con ricorso per cassazione per vizio di motivazione, riguardando un aspetto della decisione estraneo all'accordo sull'applicazione della pena (Sez. 6, n. 16508 del 27/05/2020, Condò, Rv. 278962 - 01).

Nel caso di specie, pertanto, l'adozione delle disposte pene accessorie, aventi natura facoltativa, richiedeva specifica motivazione da parte del giudice, mancando la quale la sentenza impugnata deve essere annullata in parte qua, per nuovo esame sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulle pene ac