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Sentenza — n. 2278/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against municipal police seizure of food premises citing procedural legality and proportionality.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2278/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Fulvio Ballo's appeal against a Palermo tribunal order confirming the preventive seizure of a restaurant's kitchen and storage areas. Ballo argued that municipal police lacked exclusive authority to conduct food safety inspections and seizures, reserving such powers for health authorities under specific regulations. The court upheld the lower court's finding that municipal police officers possess general investigative powers under the Code of Criminal Procedure and determined the seizure was legally justified and proportionate given the severe hygiene violations found.

Regesto Legislator

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Art. 57 c.p.p.; Art. 55, 56, 57 c.p.p.; The police force of a municipality possesses general powers of investigation and may execute preventive seizures in urgent cases without exclusive reservation to health authorities.

Parole chiave

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municipal police powers preventive seizure legality food safety inspections proportionality principle criminal procedure code administrative vs criminal investigative authority alimenti – igiene

Disposizioni normative citate

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Art. 57 c.p.p.
65 e dell'art. 57, comma secondo, lett.
Art. 55, 56, 57 c.p.p.
d.lgs. 27/2021
Art. 322 c.p.p.
Con ordinanza del 27/05/2025, il Tribunale di Palermo, Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari e reali, ha rigettato la richiesta di riesame ex art. 322 cod.
Art. 321, comma 3 bis c.p.p.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell'art. 321, comma 3 bis, cod.
art. 322 cod. proc. pen
Con ordinanza del 27/05/2025, il Tribunale di Palermo, Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari e reali, ha rigettato la richiesta di riesame ex art. 322 cod. proc. pen.
art. 57 cod. proc. pen
Inoltre, come espressamente affermato in altra pronuncia, dall'art. 57 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 1193 del 10/03/1994, Penna
Sez. 5, n. 1869 del 05/11/1992, Ferrara
Sez. 3, n. 31930 del 07/06/2022
Sez. 3, n. 31930 del 07/06/2022 Cc.
Sez. 6, n.17763 del 13/12/2018
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BALLO FULVIO nato a PALERMO il 20/12/1984 avverso l'ordinanza del 27/05/2025 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; udite le conclusioni del PG PIETRO MOLINO, che insiste per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato RUBINO MICHELE insiste nel ritenere illegittimo il decreto di sequestro.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 27/05/2025, il Tribunale di Palermo, Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari e reali, ha rigettato la richiesta di riesame ex art. 322 cod. proc. pen. proposta nell'interesse di Fulvio Ballo, indagato nell'odierno procedimento penale, e ha confermato il sequestro preventivo del locale di deposito delle derrate alimentari e della cucina laboratorio del pubblico esercizio denominato Whisky & Drink, in ordine alla contestazione provvisoria del reato di cui all'art.6, comma 3, seconda parte, in relazione all'art.5, comma 1, lett.

b) e d) della legge n. 283 del 1962, per aver detenuto, nella qualità di gestore dell'esercizio di somministrazione di bevande e alimenti summenzionato, alimenti in cattivo stato di conservazione e insudiciati. 2.Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione Fulvio Ballo, quale indagato nel procedimento penale, affidando il ricorso a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla competenza degli accertatori, agenti della Polizia Municipale, ad effettuare il sopralluogo presso l'esercizio commerciale e a constatare lo stato dei locali e degli alimenti in sequestro.

Precisa che già la legge n. 283 del 1962, ormai abrogata, prevedeva espressamente che i controlli in materia igienico-alimentare fossero di competenza del personale tecnico dell'ASP o delle aziende sanitarie locali, che anche il d.lgs. n. 193 del 2007 aveva affidato la competenza ed effettuare i controlli ai Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione delle ASL territoriali e che, più recentemente la materia è stata interamente regolamentata dal d.lgs. del 2 febbraio 2021 n. 27, che, all'art. 2, ha stabilito che il Ministero della salute, le regioni e le province autonome e le aziende sanitarie locali sono le uniche autorità competenti a pianificare, programmare e eseguire i controlli e persino ad effettuare i sequestri penali in caso di rilevazione di illeciti.

Precisa che trattasi di competenza esclusiva che, lungi dall'attribuire una mera facoltà alle suddette autorità ed enti locali nel settore degli alimenti, discende da una normativa speciale prevalente sulle norme generali del codice di procedura penale, e che risponde alla ratio di affidare a personale qualificato tecnicamente i controlli inerenti alla sicurezza alimentare. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell'art. 321, comma 3 bis, cod. proc. pen. e vizio della motivazione, in quanto gli agenti hanno sottoposto a sequestro anche derrate alimentari non indicate né nel decreto di sequestro d'urgenza né nel provvedimento di convalida del giudice per le indagini preliminari, così estendendo il vincolo reale in assenza di autorizzazione.

Ne chiede pertanto l'immediata restituzione. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione del principio di proporzionalità, posto che è stato disposto il sequestro non solo delle derrate alimentati, ma anche della cucina- laboratorio, in assenza di attualità e concretezza del periculum e senza alcuna motivazione sul punto, in tal modo sostanzialmente effettuando una misura interdittiva che anticipa la misura di cui all'art. 12 bis della I. n. 283/1962.3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Le censure che contestano la legittimità del sequestro, in quanto effettuato dalla polizia municipale per reati esorbitanti dalla sua competenza, sono manifestamente infondate. Al riguardo, si precisa che l'art. 2 del d. Igs 27/2021 attribuisce la competenza al Ministero della salute, /ree regioni,)elprovince autonome di Trento e Bolzanoié Aziende sanitarie locali "a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nonché procedere all'adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento, e ad accertare e contestare le relative sanzioni amministrative...".

Ne segue che la suddetta norma detta una disciplina specifica in materia di accertamento degli illeciti amministrativi e contestazione delle sanzioni amministrative, che giammai introduce una deroga alle norme generali contenute nel codice di procedura penale. Costituisce infatti insegnamento risalente, ma mai messo in discussione, quello secondo cui, ai sensi dell'art. 5 legge 7 marzo 1986, n. 65 e dell'art. 57, comma secondo, lett.

b) cod. proc. pen., la qualità di agenti di polizia giudiziaria è espressamente attribuita alle guardie dei comuni, alle quali è riconosciuto il potere di intervento nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, tra le quali rientra lo svolgimento di funzioni attinenti alli accertamento di reati di qualsiasi genere che si siano verificati in loro presenza, e che richieda un pronto intervento anche al fine di acquisizione probatoria (così Sez. 1, n. 1193 del 10/03/1994, Penna, Rv. 197211-01). Inoltre, come espressamente affermato in altra pronuncia, dall'art. 57 cod. proc. pen. non si evince che l'attività di agenti di polizia giudiziaria attribuita ai vigili urbani debba essere limitata ai soli reati che ledano interessi comunali, in quanto la dizione della norma ha carattere generale e la disposizione è confermativa di quella contenuta nell'art. 5, comma 1, lett. a), legge 7 marzo 1986, n. 65, sull'ordinamento della polizia municipale (così Sez. 5, n. 1869 del 05/11/1992, dep. 1993, Ferrara, Rv. 193200-01;

Sez. 3, n. 31930 del 07/06/2022 Cc. (dep. 30/08/2022 ) Rv. 283482). Nel caso in disamina, correttamente, il giudice a quo ha affermato che il combinato disposto degli artt.2, commi 1 e 2, e 5 del d.lgs. 27/2021 attribuisce alle autorità sanitarie e agli enti locali una mera facoltà dell'esercizio dei poteri e delle funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi e, conseguentemente, ha affermato che è pienamente legittimo il sopralluogo e il contestuale sequestro preventivo in via d'urgenza effettuato dagli agenti e ufficiali del Corpo di polizia municipale nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria sancite dal combinato disposto degli artt. 55, 56 e 57 cod. proc pen.2.

In ordine alla seconda doglianza, si precisa che essa deve essere oggetto di autonoma procedura cautelare mediante istanza di dissequestro al GIP, in quanto il vizio non inerisce al provvedimento genetico, ma alla fase attuativa e esecutiva di esso. 3.Infine, in ordine al periculum in mora e al vincolo di pertinenzialità tra i locali e le derrate oggetto di sequestro e la fattispecie di reato contestata, si ricorda che, in tema di confisca di cose servite per la commissione del reato, è necessaria la sussistenza di un nesso di specifica, non occasionale e non mediata strumentalità tra il bene e la condotta criminosa, da valutare anche verificando la rispondenza della misura cautelare adottata ai principi di adeguatezza e proporzionalità rispetto alla finalità della stessa (Sez. 6, n.17763 del 13/12/2018, Rv. 275886 - 01).

Nel caso in disamina il giudice a quo, con motivazione congrua ed adeguata, ha evidenziato le pessime condizioni igienico sanitarie in cui si trovavano, all'atto del sopralluogo, tanto i locali di deposito delle derrate e la cucina laboratorio, tanto la totalità delle derrate alimentari ivi conservate, condizioni che non lasciano ipotizzare l'occasionalità della violazione contravvenzionale provvisoriamente contestata al ricorrente.

4. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso a