Cassation court dismisses appeal on lack of interest but allows confiscation due to retroactive application error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the first appeal ground inadmissible due to lack of practical interest given the crime's expiration. However, the second ground was accepted because the appellate court incorrectly applied a confiscation provision retroactively to acts predating its entry into force. Consequently, the Court annulled the confiscation order without remittal while leaving the rest of the appeal dismissed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 578-bis c.p.p.; The confiscation for equivalent value, possessing a punitive nature, cannot be applied retroactively to facts occurring before its enactment, violating the principle of non-retroactivity in malam partem.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Ferraro Michele nato a VICO EQUENSE il 11/04/1966 avverso la sentenza del 25/11/2022 della Corte d'appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Calabretta; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale MARILIA DI NARDO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Napoli con sentenza del 25 novembre 2022 dichiarava non doversi procedere nei confronti di Michele Ferraro in ordine al reato di cui all'art. 5 del d. Igs. 74/00, anno di imposta 2009, a lui ascritto nella qualità di legale rappresentante della C.M.F. Costruzioni s.r.I., confermando nel resto la sentenza impugnata che, oltre alla statuizione di condanna, disponeva la confisca per equivalente sino al valore delle imposte evase pari ad euro 190.071,00 "...in forza del decreto di sequestro preventivo del GIP di Torre Annunziata del 5.3.2013".
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli articolando due motivi. Con il primo motivo, si duole della violazione e falsa applicazione degli articoli 175-178, 179 e 548, comma 2 cod. proc. pen. con riferimento all'omessa notifica al difensore di fiducia dell'avviso di fissazione dell'udienza in Camera di Consiglio, nonché della omessa notifica della sentenza di secondo grado e della conseguente nullità assoluta ed insanabile dell'udienza svoltasi in camera di consiglio, degli atti successivi e della sentenza di secondo grado.
Con il secondo motivo censura, ai sensi dell'art. 606 lett.
b) cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 1, comma 143 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'art. 578-bis del codice di procedura penale avuto riguardo alla mancata revoca della confisca per i reati dichiarati estinti per prescrizione. Il Sostituto Procuratore Generale, con memoria scritta, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Quanto al primo motivo, si osserva che lo stesso è inammissibile per carenza di interesse. Ai fini della ammissibilità del ricorso per cassazione, sotto il profilo dell'interesse della parte che lo propone, vale infatti quanto affermato dalla Corte in ordine al fatto che il mezzo di impugnazione proposto deve perseguire un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole. Si è in più occasioni affermato, in particolare, che l'interesse, richiesto dall'art. 568, comma 4 cod. proc. pen. quale condizione di ammissibilità dell'impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione immediata pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez.
U, Sentenza n. 4419 del 25/01/2005 Cc. (dep. 08/02/2005), Gioia,Rv. 229982;Sez. U, Sentenza n. 40963 del 20/07/2017 Cc. (dep. 07/09/20 17), Andreucci Rv. 270497;Sez. U, Sentenza n. 29529 del 25/06/2009 Ud. (dep. 17/07/2009), De Marino Rv. 244110). Nel caso di specie, a fronte della già dichiarata prescrizione, il ricorrente nulla ha dedotto quanto all'eventuale interesse ad una pronuncia diversa dalla relativa declaratoria né, d'altronde, ha rinunciato ad avvalersi della prescrizione. Ne discende che, ove anche venisse accolto il ricorso sul punto, l'esito del nuovo procedimento coinciderebbe con quello già conseguito, sicché l'impugnazione proposta non produrrebbe alcun risultato concretamente favorevole all'imputato.
2. Il secondo motivo di ricorso è fondato. La Corte di appello, dichiarata la prescrizione per il fatto ascritto all'imputato e commesso alla data del 30 settembre 2010, come emerge dalla imputazione riportata in sentenza, ha confermato la statuizione di confisca per equivalente disposta con la sentenza di primo grado, applicando, pur senza espresso richiamo, la previsione di cui all'art.578-bis cod. proc. pen, nel testo modificato dall'art. 1, co. 4, lett.
f) I. 9.1.2019, n.
3. Tuttavia, come chiarito dalla Corte a sezioni unite, la disposizione di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen. ha - con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria - natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione a fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore (Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209 - 01). Sul punto si osserva che dagli atti non emergono elementi sulla cui base ritenere che quanto sequestrato provenga direttamente da reato (anche tenendo conto della natura del bene immobile oggetto del vincolo, quale emergente dal decreto in data 10 aprile 2014 emesso dal Tribunale di primo grado ed allegato al ricorso con il n. 6).
Sotto altro profilo, si osserva che al caso di specie non risultano neppure applicabili i principi affermati dalla Corte a Sezioni Unite, con la sentenza n. 13783 del 2024, dep. 2025, Massini, secondo cui la natura della confisca per equivalente, ove non ecceda il valore del vantaggio economico che l'autore ha ritratto dal reato, ha natura ripristinatoria - con conseguente possibilità di applicazione della misura ablativa in caso di prescrizione dei reati commessi anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 578-bis cod. proc. pen.- dovendosi in questa sede ribadire quanto già affermato da altra sezione della Corte per la quale l'interpretazione dell'art. 578-bis citato in senso conforme all'art. 7 CEDU e all'art. 1, Prot. 1 CEDU impone di escludere l'efficacia retroattiva "in malam partem" del nuovo indirizzo ermeneutico, siccome ragionevolmente imprevedibile rispetto al pregresso quadro interpretativo consolidato in ordine alla funzione sanzionatoria dell'istituto (sul punto, Sez. 6, sentenza n. 25200 del 18/06/2025 Ud. (dep. 09/07/2025), Rossi A., Rv. 288488 - 01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca, confisca che elimina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così è deciso, 18/11/2025 Il Consiere estensore Il Presidente M