Cassation annuls conviction for animal abuse due to lack of reasoning on Art. 131-bis Code of Penal Law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the first-instance conviction for animal abuse solely regarding the failure to address the statutory exemption under Article 131-bis of the Penal Code. The defense argued that the lower court ignored potential grounds for non-punishment due to lack of abject or cruel intent, while the prosecution maintained the conviction was justified by the animals' suffering. The court found the first-instance judgment legally flawed because it omitted any reasoning on this specific exemption, necessitating a remand for a new factual assessment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; The court must explicitly examine statutory exemptions for non-punishment when raised by the defense; failure to do so constitutes a violation of the duty of reasoning and requires annulment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Falchi Alvaro, nato a Massa Marittima il 07/03/1941, avverso la sentenza del 24/04/2025 del Tribunale di Grosseto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Gianluigi Pratola, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Deposi' ;2, in Gmeelleria Luca RITENUTO IN FATI-0 1. Con sentenza del 24 aprile 2025, il Tribunale di Grosseto condannava Alvaro Falchi alla pena di mille euro di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato di maltrattamento di animali, ordinando la confisca del cavallo in sequestro e disponendo le statuizioni civili.
2. Avverso la sentenza del Tribunàle di Grosseto, Alvaro Falchi, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poichè la sentenza impugnata ha omesso di specificare perché le sofferenze riscontrate negli animali dovessero considerarsi gravi e perché fossero eziologicamente collegate alle condizioni di detenzione. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa deduce mancanza di motivazione con riferimento alla omessa valutazione dei presupposti per l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen.
Sostiene la difesa che l'art. 131-bis è applicabile nel caso di specie, non avendo il primo giudice ravvisato alcun motivo abietto o futile, sevizia o crudeltà nei confronti dei due animali da parte dell'imputato, tanto che il Tribunale di Grosseto parla di profili di negligenza e di colpa. 2.3. Con il terzo motivo, la difesa deduce violazione degli artt. 727 cod. pen. e 442, comma 2, cod. pen., nella parte in cui la sentenza ha applicato in dispositivo la pena di 1.000,00 euro di ammenda, senza provvedere alla riduzione della metà prevista in caso di abbreviato, nonché violazione degli artt. 163 ss. e 175 cod. pen. nella parte in cui non ha concesso in dispositivo i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, sebbene abbia diversamente affermato nella parte motiva di ritenere congrua la pena di 500,00 euro di ammenda e la sussistenza dei presupposti per la concessione dei benefici della pena sospesa e della non menzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Diversamente da quanto sostenuto in ricorso, il Tribunale di Grosseto ha spiegato che la detenzione dei due animali - il cavallo legato al collo con una catena arrugginita, privo di riparo, di abbeveratoi e di mangiatoie, in un ambiente provvisto di oggetti idonei a provocare ferite all'animale; il cane legato alla catena all'interno di una gabbia angusta e fatiscente, senza acqua, né cibo e con una abbondante presenza di escrementi che impediva all'animale di riposare senza insudiciarsi - era incompatibile con le caratteristiche etologiche degli stessi, tanto che entrambi manifestavano delle anomalie imputabili proprio alle condizioni di detenzione (il cavallo palesava una stereotipia orale, mentre il cane mostrava un comportamento ansioso e agitato, auto-ripetitivo) e tanto che, in ragione di dette condizioni, ne era stato disposto il sequestro e il trasferimento in altro luogo su suggerimento della veterinaria.
Le conclusioni cui si perviene nella decisione impugnata sono coerenti all'interpretazione che è stata data alla norma contestata di cui all'art. 727 cod. pen. dalla giurisprudenza di legittimità. E' stato, infatti, chiarito che la detenzione è penalmente rilevante non solo quando determina un vero e proprio processo patologico nell'animale, ma anche quando produce meri patimenti (Sez. 3, n. 14734 del 08/02/2019, Capelloni, Rv. 275391; nello stesso senso, Sez. 3, n. 39844 del 06/10/2022, Solidoro, non mass.), dovuti anche a comportamenti colposi di abbandono e incuria che offendono la sensibilità psico-fisica degli animali quali autonomi essere viventi, capaci di reagire agli stimoli del dolore come alle attenzioni amorevoli dell'uomo (Sez. 3, n. 49298 del 22/11/2012, Tomat, Rv. 253882) oppure a modalità della custodia inconciliabili con la condizione propria dell'animale in situazione di benessere (Sez. 3, n. 52031 del 04/10/2016, Bartozzi, Rv. 268778), proprio perché l'evento della fattispecie è rappresentato dalla sofferenza dell'animale, che deve quindi essere collegata alle condizioni di detenzione da un nesso causale; assumendo così rilievo non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali per la loro manifesta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psicofisica dell'animale, procurandogli dolore e afflizione (Sez. 7, n. 46560 del 10/7/2015, Francescangeli, Rv. 265267).
La motivazione è congrua e non manifestamente illogica e si sottrae al sindacato di legittimità; essa, inoltre, è in linea con i sopra illustrati principi di diritto affermati da questa Corte in subiecta materia, dovendosi ricordare in proposito che la legge 22 novembre 1993, n. 473, di modifica dell'art. 727 cod. pen., ha radicalmente mutato il presupposto giuridico di fondo sotteso alla tutela penale degli animali, i quali sono considerati non più fruitori di una tutela indiretta o riflessa, nella misura in cui il loro maltrattamento avesse offeso il comune sentimento di pietà, ma godono di una tutela diretta orientata a ritenerli come esseri viventi.2.
Il secondo motivo di ricorso è fondato, con conseguente assorbimento delle doglianze sul trattamento sanzionatorio e sui benefici contenute nel terzo motivo. Il ricorrente lamenta che la mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è stata motivata dal giudice di primo grado, pur avendone la difesa richiesto l'applicazione, non avendo il primo giudice ravvisato alcun motivo abietto o futile, sevizia o crudeltà nei confronti dei due animali. Effettivamente, sebbene la difesa dell'imputato a4esse formulato, in sede di conclusioni, richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., come emerge dalla sentenza impugnata (v. pag. 2), il Tribunale ne ha omesso la disamina, non evincendosi neppure dalla restante motivazione le ragioni del relativo diniego.
Risulta, quindi, integrata la dedotta carenza motivazionale che vizia parzialmente l'atto decisorio e ne impone l'annullamento con rinvio sul punto, investendo il rilievo un ambito della decisione rimesso all'esclusivo apprezzamento fattuale del giudice di merito.
3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Grosseto in diversa persona fisica. Il primo motivo di ricorso deve essere rigettato, mentre le doglianze contenute nel terzo motivo di ricorso rimangono assorbite e dovranno formare oggetto di specifica valutazione laddove il giudice del rinvio non dovesse ritenere di applicare la speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Il Tribunale di Grosseto provvederà anche alla regolamentazione tra le parti private delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Grosseto limitatamente alla causa di esclusione della puni