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Sentenza — n. 1901/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1901/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1901/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso, fissato de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., è inammissibile per sopravvenuta rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., prima dell'udienza di discussione. Alla declaratoria d'inammissibilità non segue la condanna al pagamento delle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, non ravvisandosi P.Q.M Così deciso,il 5novembre 2025 Il Co

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 1901/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Conordinanza n. 16047 in data 8 genn aio 2025 la Settima Sezione della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Ivan Squadrani avverso la sentenza in data 19 aprile 2024 della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza in data 13 settembre 2021 del Tribunale di Rimini, aveva revocato la disposizione relativa alla revoca della patente di guida e aveva applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per anni due. 2.Il ricorrente chiede, con ricorso presentato personalmente, la revocazione dell’ordinanza della Corte di cassazione per errore di fatto rilevante, consistente nella mancata dichiarazione di prescrizione alla data di pronuncia dell’inammissibilità.

Parole chiave

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ritardo ingiustificato preclusione per tardività inosservanza del termine intervenuta prescrizione tempestività dell'istanza di ricusazione istanza tardiva di restituzione dei termini
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Testo completo

eguente SENTENZA sul ricorso diSquadrani Ivan, nato a Rimini il 31 /0 7 /19 79 , avverso l’ordinanzain data 08/01/2025 della Corte di cassazione, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;

RITENUTO IN FATTO

1.Conordinanza n. 16047 in data 8 genn aio 2025 la Settima Sezione della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Ivan Squadrani avverso la sentenza in data 19 aprile 2024 della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza in data 13 settembre 2021 del Tribunale di Rimini, aveva revocato la disposizione relativa alla revoca della patente di guida e aveva applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per anni due. 2.Il ricorrente chiede, con ricorso presentato personalmente, la revocazione dell’ordinanza della Corte di cassazione per errore di fatto rilevante, consistente nella mancata dichiarazione di prescrizione alla data di pronuncia dell’inammissibilità.

Il fatto risaliva al 17 settembre 2019 e si era prescritto al 20 novembre 2024, considerato il termine di cinque anni e la sospensione di soli 64 giorni per il periodo emergenziale da Covid. Precisa che tale circostanza non era stata eccepita dal difensore ma costituiva un dato obiettivo e documentale che avrebbe comportato l’estinzione del reato per prescrizione. Presenta rinuncia al ricorso con comunicazione pervenuta in cancelleria l’8 settembre 2025.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, fissato de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., è inammissibile per sopravvenuta rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., prima dell'udienza di discussione. Alla declaratoria d'inammissibilità non segue la condanna al pagamento delle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, non ravvisandosi P.Q.M Così deciso,il 5novembre 2025 Il Co