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Sentenza — n. 1769/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment for nullity due to unnotified oral hearing violating defendant's intervention rights.

Numero d'incarto Sentenza — n. 1769/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Second Instance Court's judgment without remittal due to a procedural nullity. The defendant argued that an oral hearing was held on April 30, 2025, despite the summons indicating a written procedure and no party requesting oral debate. The court found that the shift from written to oral proceedings without notifying the defendant violated their right to intervene, constituting a nullity under Article 178 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 599, comma 4; Art. 601, comma 2; Art. 178, lett. c) cod. proc. pen.: A change of trial form from written to oral without notifying the accused constitutes a nullity under Article 178, paragraph c) of the Code of Criminal Procedure.

Parole chiave

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procedural nullity oral hearing right to intervene notification requirement Code of Criminal Procedure rinuncia al dibattimento orale udienza dibattimentale diritto di essere sentito

Disposizioni normative citate

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Art. 599, comma 4 cod. proc. pen.
Si precisa che, a norma dell'art. 599, comma quarto, cod.
Art. 601, comma 2 cod. proc. pen.
Occorreva in ogni caso, a norma dell'art. 601, comma 2 cod.
Art. 178, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 180 cod. proc. pen.
Trattandosi di nullità a regime intermedio, essa è stata tempestivamente eccepita dal difensore dell'imputato con il primo atto utile, ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen. e cioè con il ricorso per cassazione.
art. 601, comma 2 cod. proc. pen
Occorreva in ogni caso, a norma dell'art. 601, comma 2 cod.
art. 180 cod. proc. pen
Trattandosi di nullità a regime intermedio, essa è stata tempestivamente eccepita dal difensore dell'imputato con il primo atto utile, ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001
Dall'esame degli atti processuali, accessibili a questa Corte, trattandosi di questione processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 Cc.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALVA DEL RIO MARCO ANTONIO nato il 12/07/1964 avverso l'ordinanza del 30/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIO COSTANTINI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 30/04/2025, la Corte di appello di Roma, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento con rinvio disposto con la sentenza della Corte di cassazione del 20/11/2024, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 24/10/2016, di condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 140 di multa, nei confronti di Alva Del Rio Marco Antonio per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n.7 cod. pen.

2. Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione Alva Del Rio Marco Antonio deducendo, con unico motivo di ricorso, la nullità della sentenza impugnata, che è stata emessa a seguito di trattazione orale, sebbene il decreto di citazione in appello comunicasse che l'udienza si sarebbe svolta senza la presenza delle parti. Evidenzia il ricorrente che nessuna delle parti processuali aveva formulato richiesta di trattazione orale, che pertanto il difensore dell'imputato aveva trasmesso conclusioni scritte e che, tuttavia, l'udienza si è svolta in forma orale, con la partecipazione del solo Procuratore generale. 3.11 Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4.11 difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato. Dall'esame degli atti processuali, accessibili a questa Corte, trattandosi di questione processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 Cc. (dep. 28/11/2001 ) Rv. 220092 - 01) emerge che il decreto di fissazione dell'udienza del 30/04/2025 è stato notificato al ricorrente, k..) elettivamente domiciliato presso il suo difensore, in data 24/03/2025, con l'avviso che, in assenza di espressa richiesta, il procedimento sarebbe stato svolto in forma camerale, senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori. E' emerso inoltre dall'esame degli atti che il difensore dell'imputato, avvocato Francesco Monarca, non avendo formulato alcuna istanza di trattazione orale, aveva trasmesso in data 31/03/2025 conclusioni scritte e che anche il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Roma aveva depositato conclusioni scritte in data 07/04/2025, che sono state ritualmente trasmesse al difensore.

Risulta quindi che nessuna delle parti, né il difensore dell'imputato né il Procuratore generale presso la Corte di appello, hanno chiesto la trattazione orale. Tuttavia, dal verbale di udienza del 30/04/2025 emerge che l'udienza si è svolta mediante il rito della trattazione orale, alla sola presenza del Pubblico Ministero, dottor Marcello Monteleone e tuttavia in assenza dell'imputato e dell'avvocato Francesco Monarca, suo difensore, che non avevano ricevuto alcun avviso in ordine all'adozione del rito della trattazione orale. Si precisa che, a norma dell'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen., "quando il caso è di particolare complessità o richiede la trattazione di questioni che esigono la discussione orale, la Corte può disporre d'ufficio la trattazione in udienza; in tal caso ne dà avviso alle parti, a norma dell'articolo 601".

Occorreva in ogni caso, a norma dell'art. 601, comma 2 cod. proc. pen., che all'imputato e al difensore fosse notificato l'avviso in ordine alla deliberazione della Corte di procedere a trattazione in forma orale, di fatto comunqueS/oltasi,senza che peraltro fosse stato emanato in tal senso dalla Corte di appello un esplicito provvedimento Si configura, pertanto, una nullità a regime intermedio ai sensi dell'art. 178 lett.

c) cod. proc. pen., perché la modifica del rito da trattazione in camera di consiglio in trattazione orale comporta una violazione del diritto di intervento dell'imputato. Trattandosi di nullità a regime intermedio, essa è stata tempestivamente eccepita dal difensore dell'imputato con il primo atto utile, ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen. e cioè con il ricorso per cassazione.

2. La sentenza impugna, deve quindi, essere annullata senza rinvio e deve disporsi la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Roma per l'ulteriore corso. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Roma per l'ulteriore cor