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Ordinanza — n. 1105/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as late due to summer vacation suspension rules for appeal deadlines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1105/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Luigi Dalbosco's appeal inadmissible because it was filed after the statutory deadline. Although the defense argued that new evidence justified a retrial, the Court focused strictly on procedural timing. The appeal was rejected because the fifteen-day period for contesting the appellate order began on September 1st, excluding the summer vacation suspension, and expired on September 15th, 2025.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.; Art. 591 cod. proc. pen.: An appeal filed after the expiration of the time limit, calculated from the first day following the summer vacation suspension, is inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal deadline summer vacation suspension procedural inadmissibility statutory time limit Cassation appeal accuse di truffa reticenza dolosa dei difetti revisione in materia penale

Disposizioni normative citate

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Art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
E' utile premettere che, nella specie, il termine per impugnare è pari a quindici giorni, ex art. 585, comma 1, lett.
Art. 591 cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Il ricorso, da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., è inammissibile.
Art. 616 cod. proc. pen.
In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 172, comma 4 cod. proc. pen.
Anche successivamente alla novella questa Corte ha ribadito che «il dies a quo per proporre impugnazione contro la sentenza depositata durante il periodo feriale (analogo discorso deve farsi per l'ordinanza), in applicazione dell'art. 172, comma 4, cod.
art. 444 cod. proc. pen
Con ordinanza del 23.6.2025, la Corte di Appello di Trieste dichiarava inammissibile l'istanza avanzata nell'interesse di Luigi Dalbosco, volta a ottenere la revisione della sentenza del 7 ottobre 2021 emessa dal Tribunale di Rovereto, divenuta irrevocabile il 25 ottobre 2021, con la quale ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 585 cod. proc. pen
Tenuto conto del periodo di sospensione feriale dal 1 al 31 agosto, il termine di quindici giorni per proporre impugnazione ex art. 585 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5624 del 05/12/2014
Sez. 1, n. 11 del 27/11/2012
262229; conf., ex plurimis, Sez. 1, n. 11 del 27/11/2012, dep.
Sez. U, n. 155 del 29/09/2011
Sez. 5, n. 29887 del 15/09/2020
pen., comincia a decorrere dal 1 settembre, giorno non compreso nel periodo feriale» (Sez. 5, n. 29887 del 15/09/2020, Ghazi).
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Dalbosco Luigi nato a Ala il 05/04/1929 avverso l'ordinanza del 23/06/2025 della Corte d'appello di Trieste udita la relazione svolta dal Consigliere Pia Verderosa;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 23.6.2025, la Corte di Appello di Trieste dichiarava inammissibile l'istanza avanzata nell'interesse di Luigi Dalbosco, volta a ottenere la revisione della sentenza del 7 ottobre 2021 emessa dal Tribunale di Rovereto, divenuta irrevocabile il 25 ottobre 2021, con la quale ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. veniva applicata all'imputato la pena di giorni 16 di reclusione ed euro 800 di multa per i delitti di cui agli artt. 81, 110, 515 e 517- quater cod. pen., sul presupposto che identica imputazione era stata contestata anche a Siani Paolo e Secchi Mariano, i quali erano stati assolti dalla Corte di Appello di Trento con sentenza del 18 dicembre 2024 con la formula «perché il fatto non costituisce reato».

2. Avverso l'ordinanza della Corte di Appello, Lugi Dalbosco, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. La difesa osserva che la Corte di Appello non ha considerato che Saiani, Secchi e Dalbosco sono stati tratti a giudizio per il medesimo reato e per i medesimi fatti contestati nell'ambito dello stesso procedimento, come risulta dalla richiesta di rinvio a giudizio e dall'avviso di conclusione delle indagini. I due procedimenti hanno avuto epiloghi diversi perché sono stati oggetto di differenti valutazioni da parte di giudici diversi.

La difesa evidenzia che le motivazioni della sentenza assolutoria pronunciata nei confronti di Secchi e Saiani rappresentano un accertamento di fatto inconciliabile con la sentenza di applicazione della pena a Dalbosco. La difesa sottolinea ancora che le acquisizioni disposte dal Tribunale e le testimonianze rese hanno rappresentato un quid novi rispetto alle precedenti acquisizioni probatorie, fornendo elementi chiarificatori del rapporto che legava la Cantina Mori Colli Zugna ai singoli conferitori e soprattutto il reale coinvolgimento di questi ultimi, elementi che posseggono il requisito della "dimostratività" ai fini dell'accertamento dell'errore giudiziario da rescindere.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., è inammissibile.

1. E' utile premettere che, nella specie, il termine per impugnare è pari a quindici giorni, ex art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., che decorre dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio. Occorre poi chiarire che la sospensione dei termini nel periodo feriale, prevista nell'ordinamento per consentire ai difensori di godere di un periodo di riposo, non è sostanzialmente mutata a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 16, commi 1 e 2 , d.l. 12.09.2014 n. 132 conv. in I. 10.11.14 n. 162, che hanno solo ridotto i giorni di ferie dei magistrati (30 e non più di 45) e la durata del periodo di sospensione feriale (dal 1 al 31 agosto e non più dal 1 agosto al 15 settembre).

Ciò premesso, anteriormente alla novella del 2014, del tutto consolidato era l'indirizzo - agevolmente applicabile alla nuova normativa, che ha inciso solo sulla durata del periodo feriale - secondo cui, ai fini del computo dei termini durante il periodo di sospensione feriale il dies a quo va fissato nel 15 settembre (e non computatur), con la conseguenza che il successivo giorno 16 va utilmente calcolato (Sez. 5, n. 5624 del 05/12/2014, dep. 2015, Monticelli, Rv. 262229; conf., ex plurimis, Sez. 1, n. 11 del 27/11/2012, dep. 2013, Boumari, Rv. 254209).

L'indirizzo ha trovato conferma nel rilievo delle Sezioni Unite lì dove hanno sottolineato che, ove il termine per la redazione della sentenza venga a collocarsi nel periodo feriale, «la regola della decorrenza giuridica non determina coincidenza naturale di date, perché, intervenendo l'ulteriore regola della sospensione feriale, il termine per proporre impugnazione inizia autonomamente a decorrere dalla fine del periodo di sospensione» (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, dep 2012, Rossi, Rv. 251495). Anche successivamente alla novella questa Corte ha ribadito che «il dies a quo per proporre impugnazione contro la sentenza depositata durante il periodo feriale (analogo discorso deve farsi per l'ordinanza), in applicazione dell'art. 172, comma 4, cod. proc. pen., comincia a decorrere dal 1 settembre, giorno non compreso nel periodo feriale» (Sez. 5, n. 29887 del 15/09/2020, Ghazi).

2. L'ordinanza della Corte di Appello di Trieste è stata notificata al difensore il 18.08.2025 e all'imputato il 19.8.2025. Il ricorso è stato depositato in data 30 settembre. Tenuto conto del periodo di sospensione feriale dal 1 al 31 agosto, il termine di quindici giorni per proporre impugnazione ex art. 585 cod. proc. pen. comincia a decorrere dal 1 settembre 2025 e, dunque, il termine per impugnare è scaduto il 15.09.2025.

3. In conclusione, quindi, il ricorso in esame siccome è stato depositato il 30 settembre 2025, è tardivo perché presentato oltre il termine massimo del 15 settembre 2025, ed è quindi inammissibile, in forza del combinato disposto degli artt. 585 e 591 cod. proc. pen..

4. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 11