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Sentenza — n. 1102/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1102/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1102/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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to la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: SARSONNA Saverio, nato ad Andria il 4 febbraio 1998, nella qualità di legale rappresentante pro tempore della ELI Cars Sri; avverso la ordinanza n. 13 del 2025 del Tribunale di Foggia del 17 marzo 2025; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata ed il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Pietro MOLINO, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; sentito, altresì, per il ricorrente l'avv.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 1102/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Corte di cassazione, Sezione II penale, 9 gennaio 2018, n. 310, 271722). Poiché nel caso in esame il Sansonna, agendo in qualità di legale rappresentante della Eli Cars Srl al fine di riconseguire la disponibilità del beni sottoposti a sequestro, agisce a tutela dell'interesse di un soggetto terzo rispetto all'indagine penale, egli, onde far risultare astrattamente ammissibile il suo ricorso, avrebbe dovuto dotare il proprio difensore di una procura speciale; poiché tale adempimento non è stato eseguito, il ricorso ora in esame, senza che lo stesso debba essere esaminato nei suoi ulteriori profili contenutistici, va dichiarato inammissibile.

Parole chiave

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garanzia di un'attività irreprensibile frode all'imposta sul valore aggiunto infrazione commessa nell'azienda elusione fiscale contraffazione di merci false indicazioni su attività commerciali
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Testo completo

to la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: SARSONNA Saverio, nato ad Andria il 4 febbraio 1998, nella qualità di legale rappresentante pro tempore della ELI Cars Sri; avverso la ordinanza n. 13 del 2025 del Tribunale di Foggia del 17 marzo 2025; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata ed il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Pietro MOLINO, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; sentito, altresì, per il ricorrente l'avv.

Dario VANNETIELLO, del foro di Napoli, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO Il Tribunale di Foggia, operando quale giudice del riesame dei provvedimenti cautelari reali, ha, con ordinanza emessa in data 19 febbraio 2025, i cui motivi sino stati depositati il successivo 17 marzo 2025, rigettato la richiesta di riesame presentata da Sansonna Saverio, difeso dai propri legali fiduciari, nella qualità di legale rappresentante della Eli Cars Srl, avverso il provvedimento di sequestro preventivo avente ad oggetto beni, non meglio specificati, di proprietà della predetta società sino alla concorrenza del valore, anch'esso non precisato, del profitto che sarebbe stato conseguito a seguito della realizzazione da parte del Sansonna, nella spiegata qualità, del reato di cui all'art. 2 del dlgs n. 74 del 2000, per avere lo stesso, nelle dichiarazioni fiscali redatte nell'interesse della Eli Cars indicato elementi passivi di reddito riferiti ad operazioni soggettivamente inesistenti.

In particolare, il Tribunale dauno ha segnalato che l'addebito mosso al Sansonna consiste nell'avvenuta utilizzazione di fatture emesse da una società, la Elite Srls, la quale si sarebbe fittiziamente interposta, unitamente ad altra società di diritto sanmarinese, in acquisti operati all'estero, in territorio unionale, di autoveicoli da parte dellà EH Cars, solo apparentemente transitati attraverso la predetta Elite. A sostegno di tale assunto accusatorio il Tribunale di Foggia, avendo dato atto che l'impugnazione in sede di riesame aveva ad oggetto sia la apparenza od assenza della motivazione del provvedimento con il quale era stata originariamente disposta la misura cautelare in punto e di fumus del reato che di pericolo, ha osservato, quanto al primo che il provvedimento impugnato aveva ampiamente illustrato le ragioni per le quali la Elite Sri doveva intendersi una società cosiddetta cartiera, sia in ordine alla adesione dell'indagato al programma frodatorio, elemento questo desumibile dal fatto:

a) che le vetture sono state acquistate prime che le stesse fossero passate per la Repubblica di San Marino;

b) dal fatto che non emerge che Eli Cars abbia avuto contatti con la società sammarinese in particolare abbia mai compiuto pagamenti verso questa, mentre per ciò che attiene al pericolo esso sarebbe ricavabile dalla ingente somma evasa, dalla particolare fraudolenza delle condotte dalla inoperatività delle società e dalla situazione di impossidenza di quasi tutti gli indagati, A tali dati, già evidenziati nel provvedimento genetico di sequestro, il Tribunale ha, altresì, aggiunto l'elemento, definito sintomaticamente principale ai fini della dimostrazione della partecipazione anche dei vertici delle Eli Cars al meccanismo frodatorio, ricavabile dalla circostanza che i pagamenti operati dalla Eli Cars per acquistare gli autoveicoli ceduti da Elite erano temporalmente concomitanti, quando non antecedenti, ai pagamenti eseguiti da Elite verso la società di diritto sammarinese, apparente importatrice dei veicoli da altra nazione dell'Unione europea.

Avverso tale provvedimento ha interposto ricorso per cassazione, tramite i propri difensori, il Sansonna, in qualità di legale rappresentante della Eli Cars, contestando la violazione di legge in cui sarebbe incorso il Tribunale dauno stante la mera apparenza della motivazione della ordinanza con la quale è stato rigettato il ricorso in sede di riesame. Nella specie il ricorrente ha rilevato che la ordinanza non chiarisce affatto, con riferimento alla posizione della società rappresentata dal ricorrente, le ragioni per le quali si poneva necessaria l'anticipazione dell'effetto ablatorio; in particolare il ricorrente segnala che il Tribunale non ha tenuto in alcun conto le allegazioni difensive riguardanti la dichiarata solidità imprenditoriale e finanziaria della predetta società, tali da rendere meramente apparente la motivazione in ordine alla ricorrenza del pericolo nel ritardo che legittimerebbe l'adozione della misura cautelare di cui si tratta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso presentato dalla ricorrente è inammissibile. Deve, in via preliminare rilevarsi che il ricorso attualmente in esame è stato proposto dal Sansonna non in proprio ma in qualità di legale rappresentante della Eli Cars Srl, società che, assumendo di essere stata la destinataria degli effetti del sequestro operato, sollecita, una volta rimosso in quanto viziato il provvedimento segregativo, la restituzione a sé del beni oggetto della cautela. Tanto premesso, rileva il Collegio come, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, sia inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento di rigetto (o di inammissibilità) della richiesta di riesame relativa a decreto di sequestro preventivo proposto dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale (Corte di cassazione, Sezione III penale, 3 Ikuglio 2018, n. 29858, rv 273505;

Corte di cassazione, Sezione II penale, 9 gennaio 2018, n. 310, 271722). Poiché nel caso in esame il Sansonna, agendo in qualità di legale rappresentante della Eli Cars Srl al fine di riconseguire la disponibilità del beni sottoposti a sequestro, agisce a tutela dell'interesse di un soggetto terzo rispetto all'indagine penale, egli, onde far risultare astrattamente ammissibile il suo ricorso, avrebbe dovuto dotare il proprio difensore di una procura speciale; poiché tale adempimento non è stato eseguito, il ricorso ora in esame, senza che lo stesso debba essere esaminato nei suoi ulteriori profili contenutistici, va dichiarato inammissibile.

A tale pronunzia segue la condanna del ricorrente, nella spiegata qualità, al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso