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Sentenza — n. 991/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to new grounds regarding profit proof not raised in retrial.

Numero d'incarto Sentenza — n. 991/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant introduced a new ground regarding the lack of proof of personal profit for the first time. While the lower court had already rejected the claim based on the appellant's role as a de facto administrator and the nature of the company, the Cassation Court noted this specific argument was absent from the retrial proceedings. Consequently, the appeal was rejected as it violated procedural rules prohibiting the addition of new censure grounds at the cassation stage.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible if the grounds of censure are not raised in the retrial proceedings, as new arguments regarding the seizure order cannot be introduced for the first time before the Supreme Court.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal new grounds of censure retrial proceedings seizure order de facto administrator procedural preclusion personal profit proof vigilanza dell'autorità competente

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod.
Art. 600 c.p.p.
Art. 125, co. 3 c.p.p.
Art. 111 Cost.
Art. 8 d.lgs. 74/2000
La difesa sostiene che, stante la connessione teleologica tra i reati oggetto della preliminare rubrica delineata dal PM, la competenza debba essere determinata in base al luogo di consumazione del primo reato, individuato nel delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000.
Art. 18 d.lgs. 74/2000
- dalla cui inapplicabilità discende la competenza del «giudice del luogo di accertamento del reato», ex art. 18, comma 1, d.lgs.
Art. 8 e 16 c.p.p.
La difesa sostiene che, stante la connessione teleologica tra i reati oggetto della preliminare rubrica delineata dal PM, la competenza debba essere determinata in base al luogo di consumazione del primo reato, individuato nel delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui all'art. 8 d.lgs.
artt. 110 c.p
del medesimo Tribunale in data 20 giugno 2025, per un importo di € 576.560,89, quale profitto dei reati di cui agli artt. 110 c.p.
art. 8 d.lgs. 74/2000
La difesa sostiene che, stante la connessione teleologica tra i reati oggetto della preliminare rubrica delineata dal PM, la competenza debba essere determinata in base al luogo di consumazione del primo reato, individuato nel delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000.
art. 8 comma 1 c.p
Tale criterio determinativo della competenza, secondo la difesa, troverebbe applicazione anche se si assumesse che l'emittente "non aveva effettività imprenditoriale", non assegnando l'art. 8 comma 1 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
Sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, Tosto, Rv. 250362
216260; Sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, Tosto, Rv. 250362; Sez.
Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623
250362; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623).
Sez. 2, n. 9434 del 27/01/2023, Caliendo, Rv. 284419
Sez. 3, n. 29366 del 23/04/2024, Secondulfo, Rv. 286752
284419 — 01; Sez. 3, n. 29366 del 23/04/2024, Secondulfo, Rv. 286752 - 01).
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HU JIAJIA nata in Cina il 13/03/1960 avverso l'ordinanza del 24/07/2025 del TRIBUNALE di SAVONAudita la relazione svolta dal Consigliere LORENZO ANTONIO BUCCA; lette le conclusioni del PG MARILIA DI NARDO che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 24 luglio 2025, il Tribunale di Savona, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di Hu Jiajia avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, emesso dal G.I.P. del medesimo Tribunale in data 20 giugno 2025, per un importo di € 576.560,89, quale profitto dei reati di cui agli artt. 110 c.p. e 2 d.lgs. 74/2000,relativi agli anni d'imposta 2017 e 2018, delineati a carico della ricorrente ai capi 10 e 11 della preliminare rubrica del PM, in quanto ritenuta amministratrice di fatto della società "Buonaffare S.r.l.". 2.Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, la predetta indagata, deducendo i seguenti motivi. 2.1.

Con il primo motivo, si lamenta l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 8 e 16 c.p.p. e 18 d.lgs. 74/2000, in relazione alla competenza territoriale del G.I.P. del Tribunale di Savona. La difesa sostiene che, stante la connessione teleologica tra i reati oggetto della preliminare rubrica delineata dal PM, la competenza debba essere determinata in base al luogo di consumazione del primo reato, individuato nel delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000. Tale reato, giunto a consumazione nel luogo di emissione della prima fattura, secondo la prospettazione difensiva, radicherebbe la competenza del Tribunale di Milano, dove la ditta ennittxte "Enzo Trading di Wu Xiaolei" aveva la propria sede legale, come attestato da, visura camerale allegata al ricorso, non risultando che la ditta individuale disponesse di una sede operativa.

Tale criterio determinativo della competenza, secondo la difesa, troverebbe applicazione anche se si assumesse che l'emittente "non aveva effettività imprenditoriale", non assegnando l'art. 8 comma 1 c.p.p. rilievo a tale profilo. Si aggiunge che la competenza del Tribunale di Milano trovava conferma sia nelle indagini della Guardia di Finanza, che individuano il domicilio fiscale della ditta emittente in Milano, quanto nella prima fattura emessa dalla Enzo Trading di Wu Xiaolei, che "è stata emessa in Milano, alla via Bramante". Il Tribunale del riesame avrebbe errato, quindi, nell'applicare il criterio residuale del "luogo di accertamento" del reato.

Infine, si eccepisce la violazione degli artt. 125, co. 3 c.p.p. e 111 Cost., per aver il Tribunale fatto richiamo, nella propria motivazione, ad atti non conosciuti né conoscibili dalla difesa (il parere del Procuratore Generale ex art. 54-quater c.p.p. e i provvedimenti relativi ad altri co-indagati), integrando così una motivazione per relationem ad atti ignoti. 2.2. Con il secondo motivo, si eccepisce l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 2639 c.c. e la mancanza dei presupposti per l'applicazione della misura cautelare reale. La difesa contesta la qualifica di amministratrice di fatto attribuita a Hu Jiajia, sostenendo che la stessa sia una mera lavoratrice dipendente della Buonaffare S.r.l.

Gli elementi valorizzati dal Tribunale del riesame (rapporti con fornitori, deleghe bancarie, rapporti con il locatore degli immobili) sarebbero episodi sporadici, giustificati dal rapporto di coniugio con Hu Liye, figlio dell'amministratore di diritto, Hu Yongta, e dalla sua conoscenza della lingua italiana, che aveva fatto sì che la donna si fosse "interfacciata con clienti e fornitori" senza tuttavia esercitare alcun Potere decisionale, avendo sempre agito seguendo le disposizione del suocero e del marito, e non proverebbero un esercizio continuativo e significativo dei poteri gestori tipici della funzione, come richiesto dall'art. 2639 c.c. e dalla giurisprudenza di legittimità.

Il Tribunale avrebbe omesso di applicare correttamente tali principi, estendendo "apoditticamente" la qualifica gestoria. Si lamenta, inoltre, l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e del fumus commissi delicti, non essendo stata fornita alcuna dimostrazione circa l'ottenimento di un profitto personale da parte dell'indagata o un suo concreto contributo al conseguimento degli indebiti vantaggi fiscali da parte della società Buonaffare S.r.l.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile risultando articolato in motivi manifestamente infondati o non consentiti in sede dì legittimità.

1. Il primo motivo di ricorso si scontra con il consolidato orientamento di legittimità che, in ipotesi quale quella in esame, in cui sussiste una connessione teleologica fra i reati di cui all'art. 8 e quelli di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000, attribuisce la competenza al giudice ove è stato commesso il primo reato. Va premesso che la difesa non contesta che il reato determinativo della competenza, in quanto consumatosi per primo, sia quello delineato nel capo 1 della preliminare rubrica, relativo all'emissione di fatture per operazioni inesistenti dalla ditta individuale Enzo Trading di Wu Xiaolei nel 2017.

Tale conclusione trova riscontro nel consolidato orientamento di legittimità, nel ricorso richiamato, secondo cui il delitto in parola è istantaneo e si consuma al momento dell'emissione della fattura ovvero dell'ultima fattura relativa al periodo di imposta, non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario né che questo lo utilizzi (Sez. 3, n. 47459 del 5/7/2018, Melpignano, Rv. 274865;Sez. 3, n. 31517 del 29/9/2020, Eusebio). Va anche ricordato che ai fini della connessione teleologica e della idoneità a incidere sulla competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato mezzo e quelli del reato fine essendo solo richiesto che l'autore del primo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla t commissione o all'occultamento dell'atro reato (Sez.

U., n. 53390 del 26/10/2017, G., Rv. 271223). Non è neppure contestato, come sostenuto nell'ordinanza, che il luogo di accertamento del reato ricada nel circondario del Tribunale di Savona. 1.1 II punto di contrasto afferisce, quindi, al criterio di utilizzare per determinare la competenza per territorio, ritenendo la difesa che essa sia determinata dalla sede legale della ditta individuale mentre l'ordinanza impugnata, valorizzando l'inesistenza di qualsivoglia struttura imprenditoriale della ditta emittente, rigetta l'eccezione applicando l'art. 18 comma 1 d.lgs. 74/2000 sull'assunto che sia rimasto ignoto il luogo di emissione e, conseguentemente, che t- la competenza spetti al Tribunale di Savona risultando il delitto accertato in quel circondario. 1.2 II risultato ermeneutico cui perviene il Tribunale risulta in linea con gli arresti di questa Corte.

Anche di recente è stato ribadito che "in tema di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, il «luogo in cui il reato è stato consumato», previsto come criterio determinativo della competenza dall'art. 8, comma 1, cod. proc. pen. - dalla cui inapplicabilità discende la competenza del «giudice del luogo di accertamento del reato», ex art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000 - deve essere individuato in base ad elementi oggettivi ed idonei a fondare una ragionevole certezza al momento dell'esercizio dell'azione penale, ovvero, se la decisione deve essere assunta anteriormente, allo stato degli atti, e non coincide necessariamente con la sede dell'ente cui è attribuibile la falsa emissione dei documenti fiscali" (Sez. 3, n. 11216 del 19/02/2021, Giuliani, Rv. 281568 - 01).

Rileva la pronuncia, infatti, richiamando Sez. 3, n. 10916 del 12/11/2019 (dep 2020), Bracco, che non può dirsi rispondente a una massima di esperienza l'affermazione secondo cui le false fatture, almeno quando riguardano operazioni del tutto inesistenti, sono state emesse nel luogo in cui ha sede la ditta di emissione. "Invero, proprio perché si tratta di documenti del tutto mendaci, e di "comodo" per altri soggetti, non vi sono ragioni per ritenere con ragionevole certezza che gli stessi, per ciò solo, siano stati emessi o rilasciati nel luogo in cui ha formalmente sede la ditta cui sono riferibili".

Aggiunge, ancora, che "una conferma di questa osservazione sembra desumibile dal dato normativo. Da un lato, infatti, non è stato in alcun modo cristallizzato, per il reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, il criterio del luogo in cui ha sede la ditta emittente, pur essendosi attribuito espressamente rilievo, proprio nel d.lgs. n. 74 del 2000, al «luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale» (art. 13, comma 2, d.lgs. cit.), e quindi alla sede della ditta, con riferimento ai delitti previsti dal capo I del titolo II del medesimo d.lgs. (il reato di fatture per operazioni inesistenti è invece contemplato dal capo II).

Dall'altro, poi, questa mancata previsione è ancor più significativa se si considera che una regolamentazione della competenza per territorio per il reato di cui all'art. 8 d.lgs n. 74 del 2000 è stata comunque dettata, all'art. 13, comma 3, d.lgs. cit., per l'ipotesi di fatture o altri documenti emessi o rilasciati in luoghi rientranti in diversi circondari, e che, anche in questo caso, nessun riferimento è stato effettuato al criterio della sede dell'azienda o delle aziende". 1.3 Il Tribunale del riesame, nel ritenere che la totale fittizietà delle fatture costituisse ostacolo alla valorizzazione della sede della ditta individuale quale elemento determinante la competenza, ha fatto, quindi, buon governo dei principi giurisprudenziali innanzi richiamati, così impedendo di configurare la violazione di legge denunciata.

Il Tribunale del riesame, infatti, con stringente logica, ha desunto l'impossibilità di individuare il luogo di effettiva emissione delle fatture da una pluralità di risultanze investigative richiamate nel provvedimento impugnato, quali l'assenza di una sede effettiva, di lavoratori, di strutture e mezzi aziendali in capo alla ditta emittente, definita "evasore totale". Nel ragionamento del Tribunale, ancora, il riferimento al provvedimento del Procuratore generale della Cassazione, incidentalmente richiamato dall'ordinanza, non assume alcuna rilevanza, così condannando l'argomento difensivo che richiama detto provvedimento all'inammissibilità.

2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile risolvendosi, sostanzialmente, nella proposizione di una ricostruzione alternativa, fondata su una rivalutazione del compendio indiziario, il cui scrutinio nel merito è precluso alla Corte. Va ricordato che il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali può essere esaminato solo in relazione al vizio di violazione di legge non essendo consentita, in tale materia, la deduzione del vizio di motivazione, per espresso dettato dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. Nondimeno, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come nella violazione di legge siano ricompresi anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, con conseguente violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez.

U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 e, da ultimo, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv.254893; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656). In tale ambito è stato precisato che costituisce motivazione apparente - e quindi sindacabile da parte del giudice di legittimità- la motivazione fondata sul travisamento (per omissione) di "plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Pg, Rv. 279435 - 01) e quella che "omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio" (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 - 01), essendo tenuto il Tribunale del riesame, incorrendo in caso contrario nel vizio di violazione di legge, "a fornire adeguata motivazione circa l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con il ricorso (Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, De, Rv. 285189 - 01). 2.1 Alla luce dei principi giurisprudenziali di riferimento, risulta evidente che le censure difensive non delineano alcun vizio motivazionale sindacabile in questa sede.

Il Tribunale del riesame ha fornito una motivazione congrua e coerente con gli atti d'indagine richiamati in ordine alla sussistenza degli indizi di reato circa il ruolo di amministratrice di fatto ricoperto da Hu Jiajia. L'ordinanza impugnata non si è limitata, infatti, a menzionare episodi isolati, ma ha elencato una serie di elementi sintomatici, gravi, precisi e concordanti, quali: la ricorrente e il coniuge convivente, Hu Liye, erano delegati a operare, con firma disgiunta, sui conti correnti bancari della Buonaffare S.r.l.; Bettanti Davide, amministratore della società che locava alla Buonaffare S.r.l. gli immobili di via XX Settembre n. 26 a Vigevano, aveva riferito che proprio la ricorrente gli aveva domandato di modificare il contratto di locazione "per variare la ragione sociale" della Buonaffare trasferendolo alla Lai Market S.r.l. aggiungendo che anche in seguito Hu Jiajia e il marito erano rimasti i suoi riferimenti effettivi; la Buonaffare S.r.l. aveva trasferito l'azienda alla Lai Markey S.r.l., società riconducibile alla ricorrente e al marito;

De Agrò Paolo Krisna Emilio aveva dichiarato che la ricorrente concordava con lui "le modalità di riscossione dell'affitto"; i fornitori della Buonaffare S.r.l. avevano dichiarato "di avere sempre intrattenuto i rapporti commerciali" con Hu Jiajia. 2.2 Sulla scorta di tali elementi, il Tribunale ha logicamente concluso che la qualifica formale di lavoratrice subordinata costituisse un "mero schermo dell'effettiva veste imprenditoriale". L'ordinanza spiega, quindi, il ragionamento che sorregge la misura confrontandosi con le censure difensive che vengono disattese in quanto smentite da una pluralità di elementi.

A fronte di tale percorso argomentativo, la ricorrente non lamenta né l'inesistenza degli elementi valorizzati né la pretermissione di ulteriori dotati di una capacità significativa decisiva ma oppone una sua ricostruzione alternativa, che prospetta che le attività indicate come sintomatiche del ruolo gestionale dal Tribunale troverebbero giustificazione nel rapporto familiare e nella conoscenza della lingua italiana, già vagliata e motivatamente disattesa dal giudice del riesame.2.3 È necessario, quindi, ricordare che alla Corte di cassazione è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, Tosto, Rv. 250362; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623).

3. Venendo, infine, alla censura relativa alla mancanza di prova del profitto personale, va osservato che la censura non risulta essere proposta con il riesame. Dalla non contestata sintesi dei motivi del riesame riportata nel provvedimento impugnato si evince che le uniche due censure proposte erano relative all'incompetenza del Tribunale di Savona e all'insussistenza del ruolo di amministratrice di fatto attribuito della ricorrente. La doglianza è, quindi, inammissibile in quanto con il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale del riesame non possono essere dedotti, per la prima volta, motivi di censura inerenti al decreto di sequestro preventivo che non avevano costituito oggetto di doglianza dinanzi allo stesso tribunale (Sez. 2, n. 9434 del 27/01/2023, Caliendo, Rv. 284419 — 01; Sez. 3, n. 29366 del 23/04/2024, Secondulfo, Rv. 286752 - 01).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue, ai sensi dell'art.616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in Euro 3.000,00 esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra in