Cassation court annuls confiscation order against co-accused, ruling it must be limited to individual profit without solidarity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's confiscation order against the appellant, Sabina Palumbo, while leaving the main penalty intact. Palumbo argued that the confiscation exceeded her personal profit share and violated recent Supreme Court precedents excluding solidarity among co-accused. The Court agreed, finding the lower court's application of the full profit amount to Palumbo contrary to established principles requiring individual liability for individual gains.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 cod. proc. pen.; In cases of joint offense, confiscation must be imposed on each co-accused only for the profit they individually obtained, excluding any form of passive solidarity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: PALUMBO Sabina, nata a Cerignola il 09/11/1973 avverso la sentenza emessa il 18/12/2024 dal G.i.p. del Tribunale di Busto Arsizio visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luca Tampieri, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; letta la memoria del difensore della ricorrente, avv. Luisa Bontempi, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 18/12/2024, il G.i.p. del Tribunale di Busto Arsizio ha applicato a PALUMBO Sabina, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena da costei concordata con il Pubblico Ministero in relazione ai reati tributari meglio descritti in rubrica. Il G.i.p. ha inoltre disposto la confisca del danaro riferibile alla STOCK HOUSE s.r.l. e, in caso di incapienza della predetta società, la confisca dei beni mobili e immobili della PALUMBO, fino alla concorrenza dell'importo di Euro 25.575.885,43.
2. Ricorre per cassazione la PALUMBO, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al difetto di 4. correlazione tra l'accordo raggiunto con il patteggiamento e la sentenza impugnata. Si deduce che l'accordo con il P.M. comprendeva anche la conversione in sequestro conservativo del sequestro preventivo fino alla concorrenza della somma di Euro 130.000, ed il dissequestro dei beni residui. Peraltro, il G.i.p. ha invece disposto la confisca nei termini prima indicati limitandosi a richiamare, in motivazione, il carattere obbligatorio della misura: laddove invece l'importo della confisca, pur obbligatoria, poteva essere oggetto di negoziazione con il P.M. 2.2.
Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'applicazione della confisca, nei confronti della PALUMBO, per l'intero ammontare del profitto, anziché per la sola parte di profitto conseguita dalla ricorrente. La difesa richiama i principi enunciati dalla recente decisione delle Sezioni Unite, che ha escluso la possibilità di applicare la confisca con la solidarietà passiva tra gli obbligati (anche il coimputato VERGANI era stato colpito dalla confisca per l'importo integrale). 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla quantificazione del profitto.
Si evidenzia che il G.i.p. non aveva in alcun modo motivato l'individuazione dell'importo da confiscare, che tra l'altro non trovava rispondenza negli atti di indagine. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata individuazione dei beni da sottoporre a confisca. Si richiama la giurisprudenza che impedisce la confisca dei beni futuri, attesa la natura sanzionatoria della confisca per equivalente.
3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, condividendo le censure formulate dalla difesa.
4. Con memoria ritualmente trasmessa, la difesa della ricorrente sviluppa le censure formulate in ricorso, insistendo per il loro accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei sensi e nei limiti qui di seguito esposti.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato. La lettura della richiesta di applicazione della pena, proposta dalla PALUMBO al G.i.p. del Tribunale di Busto Arsizio, evidenzia che l'accordo non comprendeva la determinazione della confisca, essendosi la PALUMBO limitata a sollecitare la conversione del sequestro preventivo in conservativo di alcuni conti correnti, "fino alla concorrenza della somma offerta in risarcimento". Tale indicazione, operata dopo la quantificazione delle pene principali ed accessorie, non può in alcun modo essere interpretata come accordo sulla misura della confisca del profitto.3.
E' invece fondato il secondo motivo. La confisca risulta invero motivata in modo apparente, con l'utilizzo delle stesse parole impiegate nel dispositivo. Inoltre, la quantificazione operata evidenzia - tenuto conto che la ricorrente è stata imputata dei reati tributari in concorso con i soggetti meglio specificati in ciascun capo di accusa - il palese contrasto con i principi da ultimo affermati dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (cfr. Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756 - 01, secondo la quale «in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali»).
4. Le considerazioni fin qui svolte rendono ultroneo l'esame delle ulteriori censure, ed impongono l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione relativa alla confisca, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Busto Arsizio, in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca con rinvio per nuovo giudizio al Tri