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Sentenza — n. 986/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls detention order due to lack of specific reasoning on why electronic monitoring was inadequate for a truck driver.

Numero d'incarto Sentenza — n. 986/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the first-order detention order while dismissing the second ground as inadmissible. The defendant argued that electronic monitoring was insufficient because he worked as a truck driver and lacked control, whereas the prosecution claimed only prison could remove him from the criminal context. The Court held that the lower tribunal failed to explicitly evaluate why electronic monitoring was inadequate given the defendant's specific role, necessitating a new trial on the appropriate measure.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.; In proceedings for ordinary crimes, the suitability of home detention with electronic monitoring must be assessed based on specific reasons for the inadequacy of any fiduciary trust, requiring an explicit evaluation of why such measures cannot contain the preventive needs.

Parole chiave

Generato dall'IA
custodia cautelare in carcere braccialetto elettronico inadeguatezza misura motivation requirement autotrasportatore reiterazione del reato interesse ad impugnare detentore del domicilio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
2.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art.
Art. 275, comma 3, primo periodo, cod. proc. pen.
in relazione all'art. 275, comma 3, primo periodo, cod.
Art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 73, comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
per non avere il Tribunale del riesame riqualificato il reato in quello di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R.
Art. 73, comma 1, e 80, comma 2, del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
per non avere il Tribunale del riesame riqualificato il reato in quello di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R.
Art. 309, co. 7, c.p.p.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catania competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Manda alla cancelleria per gli
art. 73 D.P.R. 309/90
per non avere il Tribunale del riesame riqualificato il reato in quello di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 46387 del 24/10/2023, Giordano, Rv. 285481 — 01
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Ruggiero Domenico, nato a Sarno il 13/03/1995 avverso l'ordinanza del 24/07/2025 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Battistini; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso, lette le conclusioni del difensore, Avv. Cosimo Vastola, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Catania confermava l'ordinanza emessa il 5 luglio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania con la quale era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Domenico Ruggiero, in quanto gravemente indiziato del delitto di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per avere detenuto e trasportato ingente quantità di sostanza stupefacente del tipo "cocaina".

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo due motivi. 2.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 275, comma 3, primo periodo, cod. proc. pen. Deduce, in particolare, che nell'interrogatorio di garanzia il Ruggiero ha riferito di aver sempre lavorato quale autista di autocarri, di non conoscere coloro che gli avevano dato i borsoni da trasportare ma di conoscere solo la persona con la quale aveva un debito economico che gli ha chiesto di effettuare il trasporto in Sicilia, che il Ruggiero non ha riferito il nome di tale persona per paura di ritorsioni, che nei motivi a sostegno del riesame la difesa aveva chiesto di applicare la misura cautelare con il braccialetto elettronico presso l'abitazione della madre del Ruggiero in San Valentino Torio, che non si è tenuto conto che il Ruggiero ha commesso il reato avvalendosi della sua qualità di autista, che è stata ritenuta inadeguata la misura cautelare degli arresti domiciliari (anche con braccialetto elettronico) per mancanza di autocontrollo da parte dell'indagato e che non è stato motivato perché le esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non potessero essere salvaguardate con la restrizione dell'indagato, autista di autocarri, in un'abitazione posta al secondo piano di uno stabile. 2.2 Con il secondo motivo lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. per non avere il Tribunale del riesame riqualificato il reato in quello di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, che ciò era stato chiesto sul presupposto che il Ruggiero, come dichiarato nell'interrogatorio, fosse a conoscenza di trasportare "droga" ma non di essere a conoscenza che si trattasse di cocaina, che la veridicità della versione dell'imputato la si evince dalla segnalazione avuta dalla Guardia di Finanza ove si parla genericamente di "droga" , che anche la somma di euro 5.000 per il trasporto non era elevata e tale da giustificare la conoscenza che si trattasse di cocaina, che se il Ruggiero fosse stato a conoscenza di trasportare 64 kg di cocaina avrebbe concordato una somma ben più elevata e che, dunque, per il principio del "favor rei" il reato doveva essere riqualificato in quello di cui all'art. 73, comma 4, del D.P.R. 309 cit.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è fondato. Il Tribunale del riesame ha confermato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti del ricorrente ritenendo l'inidoneità di quella degli arresti domiciliari, anche se accompagnata da "braccialetto elettronico", poiché il Ruggiero "per quanto incensurato, non offre sufficienti garanzie". Aggiunge il Tribunale che "L'aver agito per bisogno economico in un contesto strutturato ed organizzato, facendo leva sulla propria capacità lavorativa quale autotrasportatore rende quantomai elevato il rischio che il ricorrente si presti anche in futuro a porre in essere altre condotte previste dall'art. 73 D.P.R. 309/90".

Rileva, poi, il Tribunale che alcun segno di resipiscenza è stato mostrato dal Ruggiero essendosi lo stesso rifiutato di indicare il nome del committente e di fornire informazioni utili all'individuazione di tutti i soggetti coinvolti e avendo l'indagato mentito circa la non conoscenza del tipo di stupefacente trasportato. Secondo il Tribunale, per tali ragioni e per la necessità di recidere il legame del ricorrente al circuito criminoso, cui è risultato collegato, si rende necessaria la misura cautelare più grave "in quanto l'unica che consente di sradicare l'indagato dal contesto criminale in cui è risultato inserito, allontanando anche territorialmente dallo stesso.".

Occorre, in primo luogo, osservare che nei procedimenti per reati che, come nella specie, sono sottratti al regime speciale delle presunzioni e che seguono le regole cautelari ordinarie, l'apprezzamento in ordine all'idoneità della cautela domiciliare, anche eventualmente con controllo a distanza, deve far leva su specifiche ragioni in base alle quali ritenere l'inadeguatezza di ogni affidamento fiduciario, tanto da rendere necessaria la custodia in carcere alla luce di un'esplicita valutazione in ordine all'esclusiva idoneità della cautela inframuraria a contenere le esigenze cautelari.

Nel caso concreto il Tribunale, oltre a fondare la scelta della misura cautelare, in parte, su argomentazioni che riguardano, più propriamente, il pericolo di reiterazione del reato, non contestato dal ricorrente, nonché su elementi (la mancata indicazione del nome dei committenti) dei quali non si chiarisce la valenza circa la scelta dell'una o dell'altra misura, pur avendo correttamente evidenziato l'inserimento del Ruggiero in contesto criminale, non risulta però avere specificamente valutato perché fosse inadeguato l'affidamento fiduciario, anche con mezzi di controllo, a fronte di un apporto dell'indagato alla condotta delittuosa realizzato con l'attività di trasporto della sostanza stupefacente e avvalendosi dunque della sua ordinaria attività lavorativa di autotrasportatore.

Pertanto, l'ordinanza impugnata va annullata, con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo giudizio in ordine alla scelta della misura cautelare custodiale da applicare al caso concreto, con l'osservanza del principio di diritto sopra indicato.

2. Il secondo motivo è generico. Il ricorrente ha contestato la definizione giuridica del fatto ma non ha enunciato quale sia l'interesse a ottenere una diversa valutazione in sede cautelare considerato tra l'altro che da essa non sortirebbero effetti sul limite edittale richiesto per l'adozione della custodia cautelare in carcere. Infatti, «In tema di misure cautelari personali, sussiste l'interesse ad impugnare quando l'indagato tende ad ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto dalla quale consegua per lui una concreta utilità, mentre non rileva la sua mera pretesa all'esattezza teorica della decisione che non realizzi alcun vantaggio pratico» (Sez. 6, n. 46387 del 24/10/2023, Giordano, Rv. 285481 — 01) sicché la doglianza è inammissibile.

In ogni caso, la motivazione del Tribunale sulla riconducibilità del fatto, allo stato, all'ipotesi di cui agli artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 deve ritenersi immune da censure logico-giuridiche essendo stati valorizzati al riguardo l'entità non modesta del compenso pari a euro 5.000 e le modalità del trasporto (occultamento dello stupefacente all'interno di due borsoni di ragguardevoli dimensione celati tra i bancali di merce trasportata).

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catania competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Manda alla cancelleria per gli