Cassation annuls appeal judgment for violating oral trial rights and contradictio aduersus principle via written procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Second Instance Court's judgment without remittal due to a procedural violation. The defendants requested an oral trial, but the court decided the case via written procedure during a buffer period, ignoring their requests. The court ruled that such a failure to hold a contested oral hearing constitutes a general nullity under the principle of contradictio adversus.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 611 c.p.p.; Art. 161 c.p.p.: A request for oral trial, once made, cannot be disregarded if the case is decided via written procedure, resulting in a general nullity for violation of the principle of contradictio adversus.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente SENTENZA sui ricorsi di Adinolfi Mario Rosario, natoaGragnano , il 19 /0 7/1994, Guadagno Carlo, nato a Gragnano il 27/04/1962, avverso la sentenza in data 27/11/2024 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli; udito per gli imputati l'avv. Francesco Romano, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.Consentenza in data 2 7 novembre 2024 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 12 maggio 2021 del G.u.p. di Torre Annunziata che aveva condannato Mario Rosario Adinolfi e Carlo Guadagno alle pene di legge per varie violazioni tributarie (art. 5, 10 e 11 d.lgs. n. 74 del 2000).
2. I ricorrenti presentano due separati ricorsi a firma dell’avv. Francesco Romano che articola un primo motivo comune a entrambi gli imputati per violazione di norma processuale, perché la causa era stata decisa con il rito cartolare, nonostante l’espressa richiesta di trattazione in pubblica udienza ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., e un secondo motivo differenziato per la violazione di norma processuale con riferimento alla notifica del rinvio, perché Adinolfi afferma che la notifica era stata maleseguita al difensore ai sensi dell’art. 161 comma 4, cod. proc. pen. in assenza di elezione di domicilio e di specifiche ricerche, e Guadagno sostiene che la pec della notifica era stata inviata a un indirizzo sbagliato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.E’ fondato il primo motivo di ricorso comune a entrambi i ricorrenti, ciò che solleva la Corte dall’esame delle altre censure. Risulta agli atti cheper l’udienza del 14 luglio 2023 l’avv. Silvia Palomba per Adinolfi ha chiesto la trattazione orale il 23 giugno 2023 e l’avv. Michele Principe per Guadagno l’ha chiesta il 13 giugno 2023. Siccome l’udienza del 14 luglio 2023 ricadeva nel cosiddetto periodo cuscinetto, il Presidente del collegio ha rinviato il processo fuori udienza al 28 gennaio 2025 e ne ha poi anticipato la trattazione al 27 novembre 2024 quando la Corte ha deciso la causa con il rito cartolare, obliando le originarie richieste di trattazione scritta.
Secondo la giurisprudenza, la richiesta di discussione orale, riferendosi alla decisione dell'appello e non alla singola udienza, non va reiterata in caso di rinvio o differimento d'ufficio dell'udienza, con la conseguenza che, se il processo venga nondimeno definito con rito camerale non partecipato, si radica una nullità generale a regime intermedio per violazione del principio del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione (Sez. 6, n. 8588 del 12/01/2022, Rossello, Rv. 283002-01). S’impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per l’ulteriore corso.
P.Q.M Così