Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 957/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against detention order citing lack of new facts and procedural preclusion.

Numero d'incarto Sentenza — n. 957/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to bear the procedural costs. The appellant argued the lower court ignored his good behavior, but the court found the detention order based on concrete facts of drug trafficking committed while on home detention. The court ruled that the appellant merely repeated the same complaint without presenting new evidence, a move precluded at the stage of legal review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to substantiate the complaint with new facts or arguments, merely repeating previous grievances without addressing the court's exhaustive reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal custodia cautelare drug trafficking procedural preclusion repeated complaint home detention drug paraphernalia mantenimento della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Il Tribunale del riesame ha ricostruito in fatto che il ricorrente è stato arrestato in flagranza del reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 ed è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere.
Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte costituzionale, 13 giugno 2000, n. 186
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

di Firenze, udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoriadel Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Cinzia Parasporo, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Conordinanza in data 13 agost o 2025 il Tribunale del riesame di Firenze ha confermato l’ordinanza in data 23aprile 2025 del la Corte di appello di Firenze che ha rigettato l’istanza di sostituzione della misura cautelare in carcere con altra meno afflittiva nei confronti di Benjamin Catania, indagato per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Il ricorrente eccepisce il vizio di motivazione perché la Corte di appello non ha tenuto conto del suo buon comportamento processuale.In particolare, contesta la motivazione ove si afferma che non vi siano elementi che consentono di attenuare la prognosi di pericolosità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale del riesame ha ricostruito in fatto che il ricorrente è stato arrestato in flagranza del reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 ed è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere. Con sentenza in data 23 ottobre 2024 è stato condannato dal G.u.p. del Tribunale di Firenze alla pena di anni quattro, mesi quattro di reclusione oltre alla multa, sentenza confermata in data 17 aprile 2025 dalla Corte di appello di Firenze. La sostituzione della custodia cautelare in carcere con quella domiciliare presso un parenteè stata chiesta solo per il decorso del tempo, ma è stata rigettata dalla Corte di appello che ha ritenuto attuale e concreto il pericolo di recidiva dal momento che il reato è stato commesso il 16 maggio 2024, durante la detenzione domiciliare, e ha avuto a oggetto lo spaccio di hashish e cocaina,detenuti, insieme alle sostanze da taglio, ai bilancini di precisione, al materiale di confezionamento e alle banconote di vario taglio, proprio all’interno dell’abitazione ove era ristretto.

Il Tribunale del riesame ha confermato la misura carceraria,ritenendo che il decorso del temponon era di per sé sufficiente a suffragare la prognosi favorevole in ordine alla sua futura condotta, considerata la gravità dei fatti commessi in regime di detenzione domiciliare e la negativapersonalità del prevenuto per la recidiva reiterata e infra-quinquennale. Inoltre, ha osservato che il percorso di disintossicazione intrapreso in carcere non era stato documentato e che il domicilio indicato per gli arresti domiciliari si trovava nello stesso Comune di Livorno ove erano stati commessi i reati contestati.

Il ricorrente non si è confrontato con tale ampia ed esaustiva motivazione ma si è limitato a riproporre la medesima doglianza, sollecitando una diversa valutazione dei fatti, preclusa al giudice di legittimità. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.