Cassation appeal dismissed as inadmissible due to withdrawal of appeal by defense counsel before trial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the appeal inadmissible because the defense counsel withdrew the appeal before the trial hearing commenced. Although the appellant argued for retroactive application of custody terms, the lawyers formally renounced the recourse citing the finality of the prior conviction. Consequently, the Court rejected the request without ordering costs or fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; A cassation appeal is inadmissible if the defense counsel, acting with special procurator, withdraws the appeal before the trial hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ame di Bari, udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udita la requisitoriadel Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale , Cinzia Parasporo, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; letta la comunicazione dell’avv. Dario Vannetiello e dell’avv. Marcello Severino di carenza di interesse del proprio assistito per la sopravvenuta irrevocabilità della condanna per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.
RITENUTO IN FATTO
1.Conordinanza in data 23 giugn o 2025 il Tribunale del riesame di Bari ha rigettato l’appello proposto da Domenico Conte avverso l’ordinanza emessa in data 18 aprile 2025 dalla Corte di appello di Bari che aveva rigettato l’istanza di inefficacia della misura della custodia cautelare in carcere per la retrodatazione degli effetti.
2. Il ricorrente eccepisce il vizio di motivazione e insiste sulla retrodatazione al 18 giugno 2018 - data di esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. per il quale è intervenuta sentenza irrevocabile -, dei termini di decorrenza della misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Nella memoria rappresenta che con sentenza del 14/11/2025 nel procedimento RG 15064/2025la Sezione Sesta di questa Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bari per la quale era in custodia cautelare in carcere. Rinuncia pertanto al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa l'intervenuta rinuncia al ricorso da parte dei difensori muniti di procura speciale, prima dell'udienza di discussione. Alla declaratoria d'inammissibilità non segue la condanna al pagamento delle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, perché Così deciso,il 15dicembre 2025