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Sentenza — n. 954/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against home detention for drug trafficking, citing strong circumstantial evidence and prior investigation acts.

Numero d'incarto Sentenza — n. 954/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's order of home detention for Danilo Scuderi regarding drug trafficking. The appellant argued that a prior archived incident should be disregarded and that his youth and lack of prior record warranted leniency. The court rejected these claims, ruling that archived investigation acts remain admissible for precautionary measures and that the gravity of the current evidence outweighed the mitigating factors.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990; Art. 616 c.p.p.: Investigation acts from prior proceedings, even after archiving, are admissible for precautionary measures if they do not constitute new investigative activity.

Parole chiave

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drug trafficking home detention precautionary measures archived investigation inadmissible appeal detenzione di stupefacenti precedenti penali rilevanti recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
Invoca l’applicazione del quinto comma dell’art. 73 d.P.R.
Art. 616 c.p.p.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
art. 110 cod. pen
del Tribunale di Catania che aveva applicato a Danilo Scuderi la misura degli arresti domiciliari per il reato di cui agli art. 110 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 24905 del 19/05/2009, Abbruzzese
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Testo completo

di Catania, udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoriadel Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Cinzia Parasporo, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; letta per il ricorrente la memoria dell’avv. Angelo Cassone, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Conordinanza in data 19 agosto 2025 il Tribunale del riesame di Catania ha confermato l’ordinanza in data 2 agosto 2025 del G.i.p. del Tribunale di Catania che aveva applicato a Danilo Scuderi la misura degli arresti domiciliari per il reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, consistente nella detenzione e cessione di vari tipi di stupefacente, marijuana, cocaina e crack.

2. Il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza. Lamenta che il Tribunale aveva utilizzatoa carico un elemento a favore, e cioè l’archiviazione per analoghi fatti avvenuti in data 15 luglio 2025 nello stesso stabile, giustificata dalla modica quantità di stupefacente detenuta, compatibile con l’uso personale. Precisa di aver serbato una condotta corretta, all’arrivo delle forze dell’ordine, perché era rimasto fermo, mentre i compagni erano fuggiti. Sostiene l’assenza del pericolo di recidiva per la giovanissima età e la condizione di incensurato. Invoca l’applicazione del quinto comma dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Nella memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale ribadisce le sue difese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale del riesame ha confermato la misura degli arresti domiciliari nei confronti del ricorrente, ritenuto il grave quadro indiziario per lapresenza nell’immobile, dotato di un sofisticato sistema di videosorveglianza, sia nella data del 16 luglio 2025 (episodio archiviato) sia nella data del 30 luglio 2025 (episodio dell’arresto), per la disponibilità delle chiavi dell’appartamento, per il rinvenimento di materiale da confezionamento e di un foglio di appunti con quantità e cifre, per il riconoscimento da parte di un consumatore e per la fuga del complice con lo stupefacente, nonché le esigenze cautelari per le modalità della condotta consumata all’interno di una fiorente e collaudata piazza di spaccio con un elevato grado di organizzazione e presidi di controllo.

Il ricorrente ha contestato i gravi indizi di colpevolezza per la precedente archiviazione e le esigenze cautelari per la giovanissima età e la condizione di incensurato. Ritiene il Collegio che la prospettazione difensiva non sia idonea a sovvertire la lettura del compendio indiziario da parte dei Giudici della cautela. La tesi dell’utilizzabilità della precedente archiviazione solo in senso favorevole al ricorrente è priva di appiglio normativo ed eccentrica rispetto al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui sono sempre acquisibili e utilizzabili, ai fini dell'emissione di un provvedimento di cautela personale, gli atti di indagine provenienti da un altro procedimento , anche dopo l’archiviazione o la sentenza di non doversi procedere, e prima del decreto di riapertura delle indagini, in quanto l'acquisizione di atti già formati non corrisponde al compimento di nuova attività di indagine in senso proprio (Sez. 1, n. 24905 del 19/05/2009, Abbruzzese, Rv. 243814 – 01).

Peraltro, dal percorso motivazionale dell’ordinanza è evidente che l’episodio del 16 luglio è solo confermativo del già solido quadro di gravità indiziaria dell’episodio del 30 luglio. Lo stesso è a dirsi per le esigenze cautelari, laddove il Tribunale, con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria, ha formulato una prognosi di recidiva, ritenuta la gravità della condotta prevalente rispetto alla giovanissima età del ricorrente e alla sua condizione di incensurato. Manca, d’altra parte, sia nel ricorso che nella memoria difensiva, un confronto effettivo con l’ordinanza ove si è evidenziato chela condotta consumatas’inquadra nell’articolato contesto di una piazza di spaccio, presidiata da un sistema di videosorveglianza, ripristinato appena due settimane dopo la prima operazione della polizia giudiziaria.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di