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Sentenza — n. 952/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 952/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 952/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è infondato. Il procedimento ha tratto origine da un’articolata attività d’indagine condotta dalla Polizia di Stato di Villa San Giovanni e dalla Guardia di finanza di Reggio Calabria, in seguito a una circostanziata denuncia, che ha disvelato l’esistenza di una stabile, strutturata e articolata associazione dedita al traffico di cocaina, hashish, marijuana e fentanyl, con al vertice Antonio Caracciolo. Le intercettazioni, i filmati di videosorveglianza, le attività di osservazione, controllo, pedinamento e monitoraggio tramite il gps, le perquisizioni e le dichiarazioni assunte hanno offerto un quadro di solida gravità indiziaria in ordine all’operatività di un’associazione dedita al traffico di stupefacenti con divisioni di ruoli, canali di approvvigionamento ben definiti, disponibilità di armi e di un capitale comune.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 952/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente formula tre motivi di ricorso per cassazione. Eccepisce con il primo la violazione di legge in ordine ai gravi indizi di colpevolezza dei reati ascritti:essendo imbarcato sulle navi da crociera, non poteva assumere il ruolo di associato; dalle conversazioni intercettate era emerso che era all’oscuro dei traffici, del prezzo della sostanza, dei soggetti coinvolti, della logistica e delle sostanze usate per il taglio; la messa a disposizione del sodalizio nei brevi periodi in cui soggiornava in Calabria non lo rendeva partecipe; era dipendente dall’uso della cocaina.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti partecipazione al reato dipendenza da sostanze stupefacenti attività criminosa collaboratore della Securitate riciclaggio di capitali e finanziamento del terrorismo

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
288803 – 01 ), operando diversamente nell’associazione dedita al traffico di stupefacenti e nell’associazione di tipo mafioso Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

io Calabria, udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,Cinzia Parasporo, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; udito per il ricorrente l’avv. Massimo Canale, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Conordinanza in data 13 agost o 2025 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha rigettato la richiesta di riesame presentata da Filippo Martello avverso l’ordinanza in data 26giugno 2025 del G.i.p . del Tribunale di Reggio Calabria che gli aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di cui all’art. 74 e all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Il ricorrente formula tre motivi di ricorso per cassazione. Eccepisce con il primo la violazione di legge in ordine ai gravi indizi di colpevolezza dei reati ascritti:essendo imbarcato sulle navi da crociera, non poteva assumere il ruolo di associato; dalle conversazioni intercettate era emerso che era all’oscuro dei traffici, del prezzo della sostanza, dei soggetti coinvolti, della logistica e delle sostanze usate per il taglio; la messa a disposizione del sodalizio nei brevi periodi in cui soggiornava in Calabria non lo rendeva partecipe; era dipendente dall’uso della cocaina.

Definisce dunque congetturale la motivazione dell’ordinanza impugnata sia con riferimento all’attività di partecipe sia con riferimento all’attività di spaccio in proprio. Lamenta con il secondo il vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, anche probatorie, e all’inadeguatezza di ogni altra misura diversa dalla custodia cautelare in carcere. Evidenzia l’erroneo richiamo all’argomento della disponibilità delle armi, essendo incensurato e godendo di un buon reddito da lavoro. Lamenta altresì il vizio di motivazione in ordine all’attualità delle esigenze cautelari per il decorso del cosiddetto tempo silente.

Deduce con il terzo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza dei reati fine, in assenza di sequestri e di prove sullo stupefacente trattato. Contesta, in particolare, l’interpretazione delle conversazioni intercettate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato. Il procedimento ha tratto origine da un’articolata attività d’indagine condotta dalla Polizia di Stato di Villa San Giovanni e dalla Guardia di finanza di Reggio Calabria, in seguito a una circostanziata denuncia, che ha disvelato l’esistenza di una stabile, strutturata e articolata associazione dedita al traffico di cocaina, hashish, marijuana e fentanyl, con al vertice Antonio Caracciolo. Le intercettazioni, i filmati di videosorveglianza, le attività di osservazione, controllo, pedinamento e monitoraggio tramite il gps, le perquisizioni e le dichiarazioni assunte hanno offerto un quadro di solida gravità indiziaria in ordine all’operatività di un’associazione dedita al traffico di stupefacenti con divisioni di ruoli, canali di approvvigionamento ben definiti, disponibilità di armi e di un capitale comune.

Le indagini hanno altresì dimostrato che Filippo Martello manteneva rapporti con più soggetti indiziati di appartenere alla medesima associazione, tra cui il capo promotore Caracciolo, e che era dedito alla cessione di stupefacenti sia in proprio che in collaborazione con altri associati. Il Tribunale ha passato in rassegna i vari episodi che gli sono stati ascritti e ha offerto una lettura ragionata delle intercettazioni a suo carico, osservando che, a dispetto dei lunghi periodi di assenza, era molto attivo sul territorio calabrese e manteneva costanti e qualificati contatti telefonici con gli altri sodali e, in particolare, con il capo.

La motivazione dell’ordinanza impugnataè completa e particolarmente accurata. La prima censura, invece, è fattuale e rivalutativa. Non è in discussione l’operatività dell’associazione ma la partecipazione del Martello. La tesi difensiva è basata sulla personale dipendenza dalla cocaina, sui lunghi periodi di assenza, sulla fungibilità del suo ruolo, tutte circostanze che i Giudici della cautela hanno stimato recessive alla luce delle intercettazioni che hanno dimostrato rapporti intensi e continuativi con il vertice dell’associazione sia in funzione delle attività di questa sia in funzione di interessi personali.

Va ribadito che, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del Sez. 3, n. 37345 del 09/07/2025, C., Rv. 288803 – 01 ), operando diversamente nell’associazione dedita al traffico di stupefacenti e nell’associazione di tipo mafioso Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere l