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Sentenza — n. 873/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as late, rejecting argument that translation delay extends filing deadline.

Numero d'incarto Sentenza — n. 873/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Mohamed Reda Haraka against a Milan trial court decision, ruling it was untimely. Although the appellant argued the appeal period should start from the date of the translated judgment, the court found the appeal was submitted after the statutory deadline. The court rejected the claim that the lack of translation constituted a general nullity requiring an extended period, noting the appellant never raised this specific defect.

Regesto Legislator

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Art. 544, comma 2; Art. 585, comma 1-bis; Art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: The appeal period for a defendant in personam is fixed by law and does not extend due to the absence of translation unless a general nullity is expressly raised within the statutory timeframe.

Parole chiave

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criminal appeal statutory deadline translation nullity general nullity procedural timeliness Corte di Cassazione codice di procedura penale difficoltà linguistiche

Disposizioni normative citate

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Art. 544, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte di appello ha accertato che la sentenza di primo grado è stata pronunciata dal Tribunale di Milano in data 16 aprile 2025 e i motivi sono stati depositati il 28 aprile 2025 nei termini di cui all’art. 544, comma 2, cod.
Art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.
pen., per cui l’atto di appello presentato il 4 giugno 2025 è tardivo rispetto al temine ultimo di presentazione del 31 maggio 2025, non potendosi applicare l’ulteriore aumento di quindici giorni previsto dall’art. 585, comma 1-bis, cod.
Art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Infatti,l'omessa traduzione della sentenza di primo grado all'imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che, ove eccepita con l'atto di impugnazione o rilevata nei termini di cui all'art.
Art. 180, cod. proc. pen.
pen., che, ove eccepita con l'atto di impugnazione o rilevata nei termini di cui all'art. 180 cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 180 cod. proc. pen
pen., che, ove eccepita con l'atto di impugnazione o rilevata nei termini di cui all'art. 180 cod. proc. pen., comporta l'annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al primo giudice, nella fase successiva alla deliberazione, per la traduzione (Sez.
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del pr

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 38306 del 29/05/2025, Ndiaye, Rv. 288798 – 01
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Testo completo

o di Milano, udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoriadel Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Gaspare Sturzo, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Conordinanza in data 16 luglio 2025 la Corte di appello di Milan o ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto da Mohamed Reda Haraka avverso la sentenza in data 16 aprile 2025 del Tribunale di Milano.

2. Il ricorrente eccepisce la violazione delle norme processuali e il vizio di motivazione perché il termine di impugnazione era stato fatto decorrere dalla data di pronuncia del dispositivo e non dalla data di notifica all’imputato della sentenza tradotta in lingua a lui nota.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato. La Corte di appello ha accertato che la sentenza di primo grado è stata pronunciata dal Tribunale di Milano in data 16 aprile 2025 e i motivi sono stati depositati il 28 aprile 2025 nei termini di cui all’art. 544, comma 2, cod. proc. pen., per cui l’atto di appello presentato il 4 giugno 2025 è tardivo rispetto al temine ultimo di presentazione del 31 maggio 2025, non potendosi applicare l’ulteriore aumento di quindici giorni previsto dall’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. per le impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate in data successiva al 30 dicembre 2022, in assenza del requisito di legge, trattandosi di imputato giudicato in presenza.

Il ricorrente ha sostenuto invece che il termine di impugnazione avrebbe dovuto decorrere dalla notifica della sentenza tradotta in lingua a lui nota. L’affermazione non è corretta alla luce del più recente orientamento giurisprudenziale di legittimità. Infatti,l'omessa traduzione della sentenza di primo grado all'imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che, ove eccepita con l'atto di impugnazione o rilevata nei termini di cui all'art. 180 cod. proc. pen., comporta l'annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al primo giudice, nella fase successiva alla deliberazione, per la traduzione (Sez.

U, n. 38306 del 29/05/2025, Ndiaye, Rv. 288798 – 01). Non consta che l’imputato abbia mai eccepito la nullità della sentenza per omessa traduzione. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del pr