Italian Court orders correction of material error in judgment name from Pasquale to Salvatore Pititto.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation granted a request to correct a material error in a previous judgment. The original ruling mistakenly identified the defendant as Pasquale Pititto instead of Salvatore Pititto across numerous pages. The court confirmed the error was evident from the case files and ordered the text to be amended accordingly.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The court must correct material errors in judgments where the mistake concerns the identity of a party, ensuring the legal document accurately reflects the true litigant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da:
1. Procuratore generale presso Corte d'appello di Catanzaro nei confronti di Careri Giuseppe, nato a Rosarno il 03/10/1971 Oliva Ernesto, nato a Terranova di Sibari il 07/02/1962 Pititto Pasquale, nato a Mileto il 31/12/1968 nonché da 2. Greco Franco, nato a Marcedusa il 24/09/1973 3. Grillo Antonio, nato a Tropea il 04/10/1978 4. Grillo Giuseppe, nato a Tropea il 03/09/1981 5. Grillo Pasquale, nato a San Calogero il 11/01/1949 6. Iannello Rocco, nato a Mileto il 01/06/1975 7. Mena Nunez Osvaldo Edmingo, nato nella Repubblica Dominicana il 05/08/1966 8.
Paladino Salvatore, nato a Rosarno il 27/01/1959 9. Pannaci Massimo, nato a Vibo Valentia il 20/06/1967 10. Varone Antonio Massimiliano, nato a Vibo Valentia il 05/05/1975 11. Lo Schiavo Fortunato, nato a Mileto il 07/03/1971 letta la sentenza del 08/05/2025 della Corte di cassazione di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; Letta la nota in data 6 ottobre 2025 del Presidente della Terza Sezione penale, che ha segnalato la necessità di procedere ad esaminare la richiesta di correzione di errore materiale presentata nell'interesse di Pasquale Pititto, nato a Mileto il 31 dicembre 1968, dall'Avv.
Luca Cianferoni; rilevato che l'istanza chiede di emendare la motivazione della sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione, Sezione Terza, n. 26676 del 08/05/2025, depositata il 21/07/2025, sul ricorso del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Catanzaro nei confronti di Pasquale Pititto, nato a Mileto il 31 dicembre 1968, e di altri due imputati, nonché sui ricorsi di altri dieci imputati, nelle parti in cui detta sentenza indica erroneamente il nome di Pasquale Pititto invece di quello, corretto, di Salvatore Pititto, nelle pagg. 6, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 23, 26, 33, 44, 58, 59, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 77, 78 e 87;
Considerato che, nella specie, risulta evidente l'errore segnalato, in quanto dalla stessa motivazione della sentenza, oltre che dagli atti del procedimento, emerge come il nome di Pasquale Pititto sia stato erroneamente indicato in luogo di quello, corretto, di Salvatore Pititto, nelle pagg. 6 (sestultimo rigo), 9 (diciannovesimo rigo), 10 (quinto rigo), 11 (settimo rigo), 13 (quarto rigo, sedicesimo rigo, diciannovesimo rigo e venticinquesimo rigo), 16 (trentatreesimo rigo), 17 (sesto rigo), 23 (decimo rigo), 26 (sestultimo rigo), 33 (primo rigo), 44 (ventiseiesimo rigo), 58 (ventottesimo rigo, ventinovesimo rigo e trentasettesimo rigo), 59 (ventiseiesimo rigo), 64 (dodicesimo rigo), 65 (quarto rigo e trentunesimo rigo), 66 (decimo rigo e quintultimo rigo), 67 (quinto rigo, dodicesimo rigo, quattordicesimo rigo, ventiduesimo rigo e ventitreesimo rigo), 70 (trentesimo rigo), 71 (terzo rigo, quintultimo rigo e ultimo rigo), 72 (quindicesimo rigo e ventunesimo rigo), 77 (sesto rigo), 78 (ventitreesimo rigo) e 87 (settimo rigo); ritenuto, quindi, che deve procedersi alla correzione dell'errore materiale precedentemente specificato, e, perciò, a sostituirsi nella motivazione della sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione, Sezione Terza, n. 26676 del 08/05/2025, depositata il 21/07/2025, al nome di Pasquale Pititto quello, corretto, di Salvatore Pititto, nelle pagg. 6 (sestultimo rigo), 9 (diciannovesimo rigo), 10 (quinto rigo), 11 (settimo rigo), 13 (quarto rigo, sedicesimo rigo, diciannovesimo rigo e venticinquesimo rigo), 16 (trentatreesimo rigo), 17 (sesto rigo), 23 (decimo rigo), 26 (sestultimo rigo), 33 (primo rigo), 44 (ventiseiesimo rigo), 58 (ventottesimo rigo, ventinovesimo rigo e trentasettesimo rigo), 59 (ventiseiesimo rigo), 64 (dodicesimo rigo), 65 (quarto rigo e trentunesimo rigo), 66 (decimo rigo e quintultimo rigo), 67 (quinto rigo, dodicesimo rigo, quattordicesimo rigo, ventiduesimo rigo e ventitreesimo rigo), 70 (trentesimo rigo), 71 (terzo rigo, quintultimo rigo e ultimo rigo), 72 (quindicesimo rigo e ventunesimo rigo), 77 (sesto rigo), 78 (ventitreesimo rigo) e 87 (settimo rigo);
P.Q.M.
Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella motivazione della sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione, Sezione Terza, n. 26676 del 08/05/2025, depositata il 21/07/2025, sostituendo il nome di Pasquale Pititto, erroneamente indicato, con quello, corretto, di Salvatore Pititto, nelle pagg. 6, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 23, 26, 33, 44, 58, 59, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 77, 78 e 87. Manda alla cancelleria per le annotazioni