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Ordinanza — n. 483/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against sentencing reduction in plea agreement due to inadmissible penalty arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 483/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that arguments regarding the sentencing reduction in a plea agreement fall outside permissible grounds for review. The appellant challenged the appellate court's decision to reduce the sentence from the original conviction, citing violations of procedural and substantive law. The court determined that complaints about the specific calculation of the penalty or the judge's reasoning on sentencing are not admissible when the legal basis for the plea agreement remains valid.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 609-quater c.p.p.; Art. 47 c.p.p.: In plea agreement appeals, only grounds regarding the party's will, prosecutor's consent, and divergent pronouncement are admissible, excluding complaints about the specific determination of the penalty or lack of dismissal conditions.

Parole chiave

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plea agreement appeal sentencing reduction inadmissible appeal procedural law penalty determination imputazione per reati di stupefacenti riduzione della pena attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
del Tribunale di Savona l’11 giugno 2024, pronunciandosi ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha qualificato i fatti contestati ai sensi dell’art.
Art. 609-quater cod. proc. pen.
Art. 47 cod. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
l. n. 103 del 2017
1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art.
art. 599-bis cod. proc. pen
del Tribunale di Savona l’11 giugno 2024, pronunciandosi ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha qualificato i fatti contestati ai sensi dell’art.
artt. 599-bis cod. proc. pen
È stato proposto ricorso per cassazione con cui la difesa del predetto imputato ha denunciato violazione di legge e un vizio della motivazione, in relazione agli artt. 599-bis cod. proc. pen., 609-quater e 47 cod.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 7810 del 14/02/2025, Simioli
Sez. 2, n. 7810 del 14/02/2025, Simioli, non mass.; Sez.
Sez. 2, del 16/11/2023 n. 50062, Musella
7810 del 14/02/2025, Simioli, non mass.; Sez. 2, del 16/11/2023 n. 50062, Musella, Rv.
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
285619; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv.
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Testo completo

ROSO ORDINANZA Assafe Salah, CUI 0552HG3, nato in Marocco il 26/01/1996, avverso la sentenza del 16/07/2025 della Corte di appello di Genova; udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16 luglio 2025, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Savona l’11 giugno 2024, pronunciandosi ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha qualificato i fatti contestati ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, rideterminando la pena per l’odierno ricorrente in anni due, mesi otto di reclusione ed euro 4.000,00 di multa.

2. È stato proposto ricorso per cassazione con cui la difesa del predetto imputato ha denunciato violazione di legge e un vizio della motivazione, in relazione agli artt. 599-bis cod. proc. pen., 609-quater e 47 cod. pen., censurando l’erroneità della sentenza, per non aver motivato in ordine alle ragioni per le quali ha ritenuto di non dover assolvere l’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, dovendosi richiamare l’affermazione costante della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 7810 del 14/02/2025, Simioli, non mass.; Sez. 2, del 16/11/2023 n. 50062, Musella, Rv. 285619; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102), secondo cui, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge, non rientrando evidentemente la doglianza sollevata dal ricorrente tra quelle ammesse in questa sede, e ciò a prescindere dalla sua palese genericità.

2. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso, da ciò conseguendo l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è