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Ordinanza — n. 477/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court orders correction of material error omitting civil party cost awards in criminal judgment device.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 477/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The court ordered a correction of a material error in the criminal judgment device that omitted civil party cost awards. The appellant, Grava Alessandro, argued the omission was an oversight, while the public prosecutor requested the correction to align the device with the actual sentence. The court ruled that the error must be corrected to reflect the true decision, but no new rulings on current appeal costs are needed as the underlying interests were already settled.

Regesto Legislator

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Art. 130 cod. proc. pen.; Material errors in the device of a criminal judgment must be corrected to reflect the actual statutory provisions, ensuring the written record matches the substantive decision rendered by the court.

Parole chiave

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material error correction criminal procedure code civil party costs judgment device amendment Cassation procedure omission of awards procedural rectification

Disposizioni normative citate

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art. 130 cod. proc. pen.
A tale errore può porsi rimedio con il procedimento di correzione dell’errore materiale di cui all’art. 130 cod. proc. pen. (Sez.
art. 616 cod. proc. pen
art. 130 cod. proc. pen
A tale errore può porsi rimedio con il procedimento di correzione dell’errore materiale di cui all’art. 130 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 7945 del 31/01/2008
Sez. U. civ., n. 29432 del 14/11/2024
238426), in senso conforme al dispositivo della sentenza-documento, mentre nessuna statuizione va adottata sulle spese del presente giudizio, trattandosi di procedimento non diretto ad incidere sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo (Sez. U. civ., n. 29432 del 14/11/2024, Rv.

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Testo completo

AGRO ORDINANZA udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni; lette le conclusioni rassegnatedal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Pietro Molino, che ha concluso per la correzione dell’errore materiale; lette le conclusioni della parte civile, Alessandro Arcamone, che ha concluso per la conferma della sentenza, ivi compresa la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nei gradi di merito, nonché per la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente grado di giudizio e al versamento della somma ex art. 616 cod. proc. pen. in favore della Cassa delle ammende.

OSSERVA Rilevato che, per mero errore materiale, nel dispositivo trascritto sul ruolo di camera di consiglio dell’udienza del 29/04/2025, procedimento n. 36244/2024, ricorrente Grava Alessandro, non sono state inserite le statuizioni civili di liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili, Alessandro Arcamone e Regione Veneto, invece riportate nel dispositivo della sentenza-documento n. 33191 del 29/04/2025. A tale errore può porsi rimedio con il procedimento di correzione dell’errore materiale di cui all’art. 130 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 7945 del 31/01/2008, Boccia, Rv. 238426), in senso conforme al dispositivo della sentenza-documento, mentre nessuna statuizione va adottata sulle spese del presente giudizio, trattandosi di procedimento non diretto ad incidere sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo (Sez. U. civ., n. 29432 del 14/11/2024, Rv. 672744). P.Q.M Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto su ruolo di udienza del 29 aprile 2025, sul ricorso n. 36244/2024 di Grava Alessandro, nel senso che, ove e' scritto "rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali" si aggiunga "condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Alessandro Arcamone e Regione Veneto, che liquida, per ciascuna parte civile, in euro duemila, oltre accessori di legge".

Manda alla Cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così è deciso, 17/12/202