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Sentenza — n. 393/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls appeal judgment for sentencing review due to factual errors and lack of reasoning on mitigating circumstances.

Numero d'incarto Sentenza — n. 393/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court annulled the appeal judgment regarding the defendant's sentence for specific crimes involving minors. The defendant argued that his admissions were made before the authorities knew of other victims and that his mental illness warranted leniency, which the lower court ignored. The Court found the lower court's reasoning illogical because it failed to verify the timing of the defendant's admissions and completely disregarded evidence of his mental condition, necessitating a new sentencing evaluation.

Regesto Legislator

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Art. 609-bis, 609-undecies, 600-quater, 81, 56, 609-ter cod. pen.; Sentences involving the comparison of mitigating and aggravating circumstances are subject to cassation review only if they result in arbitrary decisions or illogical reasoning, as established in the case where the appellate court failed to verify the timing of the defendant's admissions and ignored evidence of his mental illness, rendering its sentencing rationale factually incorrect and logically flawed.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Sentencing Review Mitigating Circumstances Mental Illness Defense Judicial Illegitimacy Appeal Judgment Annulment Collaborative Conduct attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 609-bis cod. pen.
Art. 609-undecies cod. pen.
Art. 600-quater cod. pen.
Art. 81 cod. pen.
Art. 56 cod. pen.
Art. 609-ter cod. pen.
artt. 609-bis cod. pen
ART. 52 D.LGS.196/03

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
270450; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
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Testo completo

persona del Sostituto Procuratore generaleRaffaele Gargiulo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;lette le memorie dei difensori delle parti civili e dell'imputato;Trattazione cartolare.RITENUTO IN FATTO1.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX ricorre per l’annullamento della sentenza del 24 ottobre2024 della Corte di appello di Venezia che ha confermato la condanna alla pena (principale)di sei anni e quattro mesi di reclusione (oltre pene accessorie e statuizioni civili di condanna)irrogata con sentenza del 28 luglio 2021 del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunaledi Venezia, pronunciata all’esito di giudizio abbreviato e da lui impugnata, per i delitti di cuiagli artt. 609-bis cod. pen. (capo 1), 609-undecies cod. pen. (capo 2), 600-quater cod. pen.(capo 3), 81, secondo comma, 609-bis, 609-ter, primo comma, n. 1), cod. pen. (capo 4), 81,secondo comma, 609-bis, 609-ter, primo comma, n. 1), cod. pen. (capo 5), 56, 609-bis cod.pen. (capo 6), 81, secondo comma, 56, 600-quater cod. pen. (capo 7).1.1.Con unico motivo deduce l’erronea applicazione degli artt. 132 e 133 cod. pen.nonché la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordinealla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenzasulle contestate aggravanti.

Lamenta, al riguardo, il mancato riscontro alle censure sollevatecon l’atto di appello (sostanzialmente le uniche) e il palese contrasto con le risultanzeprocessuali.Osserva che:

a) la Corte di appello, senza verificare quanto dedotto (prontaammissione dei fatti ma, sopratutto, la “autoaccusa” per altri non ancora noti all’AutoritàGiudiziaria al momento della perquisizione), si è limitata a confermare “per relationem” lasentenza di primo grado negando la attenuazione della pena sul rilievo della sostanzialeinutilità dell’ammissione di fatti erroneamente indicati come già noti (le dichiarazioniautoaccusatorie sono state rese addirittura un anno prima che venissero sentite le personeoffese indicate dallo stesso ricorrente);

b) la perizia disposta ed effettuata in appello (edunque sconosciuta al primo Giudice) aveva accertato nei suoi confronti un ritardo mentalelieve e un disturbo di personalità non altrimenti specificato che imponeva una nuovavalutazione e non giustificava il rimando alla sentenza del Tribunale per motivare il rigettodella domanda.2.Con memoria a firma del difensore, Avv. Carlo Bermone, il ricorrente ha replicato allarichiesta del Procuratore generale di inammissibilità del ricorso.3. Con memoria del 19 settembre 2025, l’Avv. Laura Mazzoneto, difensore della partecivile Pallaro Thomas, ha chiesto il rigetto del ricorso dell’imputato e la conferma dellestatuizioni civili di condanna.4.

Con memoria del 19 settembre 2025, l’Avv. Matteo Bosa, difensore delle parti civiliRiccardo Aggio e Marina Marazzato, ha chiesto il rigetto del ricorso dell’imputato e laconferma delle statuizioni civili di condanna.CONSIDERATO IN DIRITTO1.Il ricorso è fondato.2.Il Tribunale aveva applicato le circostanze attenuanti generiche in regime diequivalenza con le contestate (e ritenute) circostanze aggravanti in considerazione dellagravità dei fatti, da un lato, dello stato di incensuratezza dell’imputato, dell’integraleammissione degli addebiti, delle spontanee dichiarazioni rese in sede di perquisizione,ribadite in sede di interrogatorio reso al Pubblico ministero, dall’altro.

Occorre tuttaviaprecisare che il Tribunale aveva qualificato come “parziali” le ammissioni dell’imputatoritenendole per alcuni aspetti non credibili (pag. 7 sentenza primo grado), per altri reticenti(pag. 8), in qualche misura volte ad attenuare la gravità dei fatti escludendo la natura nonconsensuale degli atti sessuali posti in essere nei confronti di Riccardo Aggio e ThomasPallaro.Ritenuto il vincolo della continuazione e più grave il delitto di cui al capo 4 (artt. 81,secondo comma, 609-bis, primo comma, 609-ter, primo comma, n. 1, cod. pen.), il Tribunaleaveva applicato il minimo edittale della pena prevista (sei anni di reclusione) aumentandolafino a nove anni e sei mesi di reclusione a titolo di continuazione (la pena è stata poi ridottaper la scelta del rito a sei anni e quattro mesi di reclusione).In sede di appello l’imputato aveva sottolineato che le proprie ammissioni erano statefatte quando gli inquirenti erano a conoscenza dei soli fatti denunciati dal Pallaro; egli,dunque, aveva introdotto le informazioni relative ai fatti commessi in danno di altri ragazziche sarebbero rimaste altrimenti ignote alla polizia giudiziaria e al pubblico ministero.

Perciòl’imputato aveva stigmatizzato la decisione del Tribunale che, invece di premiare la suacondotta spontanea e pienamente collaborativa, aveva assunto nei suoi confronti uncredibilità. Nè - proseguiva - il Tribunale aveva speso una sola parola sulla malattia dallaquale è affetto l’imputato che aveva distorto la sua capacità di comprendere l’altrui dissensoerrando sul consenso delle vittime.La Corte di appello ha liquidato le deduzioni difensive affermando che «la gravità deifatti non può essere attenuata dal comportamento processuale dell’imputato la cuiresponsabilità era manifesta».3.Secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, le statuizioni relative algiudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionaletipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto dimero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, taledovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata aritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n.10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli,Rv. 270450; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243).Nel caso in esame, il ragionamento della Corte di appello si fonda su dati inesatti,diversamente valutati dal primo Giudice, ma certamente inesatti non essendo vero che laammissione di responsabilità fosse intervenuta quando la stessa era già conclamata. Di quila evidente illogicità del ragionamento della Corte territoriale che giunge a conclusionisfalsate rispetto al presupposto di fatto indicato a loro sostegno.Del tutto silente è inoltre la Corte di appello rispetto all’altra questione purespecificamente devoluta a sostegno della ulteriore attenuazione della pena relativaall’incidenza della malattia dell’imputato sulla incapacità di cogliere l’altrui dissenso e,dunque, sulla intensità del dolo.Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente altrattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Cortedi appello di Venezia.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio relativamente al trattamento sanzionatorioper nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della corte di appello di venezia.Così è deciso, 07/10/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO ACETO VITO DI NICOLAIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.