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Ordinanza — n. 189/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of factual error regarding legal representative status in confiscation case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 189/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the extraordinary appeal inadmissible because it failed to demonstrate a factual error. The appellant argued he was a bankruptcy trustee rather than merely a legal representative, but the court found the lower court correctly identified his role at the time of the initial proceedings. Consequently, the court upheld the previous decision and the associated costs.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: An appeal for cassation is inadmissible if the grounds do not allege a factual error, as the lower court's determination of the appellant's status as a legal representative was correct based on the evidence.

Parole chiave

Generato dall'IA
extraordinary appeal factual error requirement legal representative status bankruptcy trustee confiscation of assets inadmissibility declaration costs allocation ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Aldo Aceto - Presidente - Ord. n. sez. 1550/2025 Stefano Corbetta CC - 04/12/2025 Lorenzo Antonio Bucca R.G.N. 33260/2025 Giuseppe Noviello - Relatore - Maria Cristina Amoroso ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Bellantone Massimo - Quale Curatore Del Fallimento "acque Chiare Srl" nato a GUAGNANO il 02/01/1965 avverso la sentenza del 07/10/2022 della Corte di Cassazione - Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale MARILIA DI NARDO che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Cassazione, sezione III, con sentenza del 7/10/2022 dichiarava inammissibile il ricorso proposto da Bellantone Massimo quale rapp.te legale di Acque Chiare S.R.L. avverso la ordinanza del giudice dell'esecuzione di rigetto della istanza di revoca della confisca disposta su terreni e opere della predetta società in relazione al reato di lottizzazione abusiva. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 189/2026 Roma, lì, 05/01/2026 2. Avverso la pronuncia della Corte di Cassazione sopra indicata, propone ricorso straordinario per cassazione Bellantone Massimo Siragusa Nicola mediante il proprio difensore, che solleva un motivo di impugnazione.

2. Deduce l’errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di Cassazione, rilevando la qualità del Bellantone quale ricorrente nel ricorso prima citato e dichiarato inammissibile piuttosto che mero legale rappresentante, siccome Curatore, Della Fallita Società Acque CHIARE s.r.l. nel cui interesse era stato proposto ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile in assenza di qualsivoglia errore percettivo come invece richiesto con l'impugnazione proposta, atteso che la dichiarazione di inammissibilità è stata disposta in relazione ad un ricorso promosso dal Bellantone quale rappresentante legale della predetta società siccome all'epoca curatore del relativo fallimento, e quindi corretta è la conseguenziale condanna del Bellantone, nella predetta qualità di rappresentante legale, al pagamento delle spese processuali e dell'ammenda. I relativi pagamenti non possono che poi essere risolti secondo legge e regolati dagli interessati nei rapporti interni correlati al rapporto organico così emergente. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 04/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente GIUSEPPE NOVIELLO ALDO ACETO