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Sentenza — n. 125/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls demolition order for two heirs due to lack of notification while dismissing others' procedural and substantive arguments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 125/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the demolition order against two heirs, Quattrocchi Girolama and Santina, due to the lack of proper notification of the execution hearing. While the court rejected the remaining heirs' arguments regarding the retroactive application of repealed laws and the prescription of demolition orders, it found the procedural defect fatal for the specific defendants. Consequently, the order was annulled for the two affected parties, while the other heirs' appeals were declared inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 31, comma 9 D.P.R. 380/2001; Art. 173 c.p.; Art. 28 L. 689/1981: The demolition of an illegal structure ordered by a criminal court constitutes an administrative restorative sanction, not a criminal penalty, and therefore is not subject to the prescription period applicable to pecuniary fines.

Parole chiave

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illegal construction demolition order criminal court administrative sanction lack of notification prescription period heirs liability ordine di demolizione

Disposizioni normative citate

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Art. 31, comma 9 D.P.R. 380/2001
Il giudice avrebbe optato per una interpretazione analogica dell’art. 31 dell’attuale TUE, al fine di applicare retroattivamente una sanzione amministrativa, 5.
Art. 173 c.p.
380/01 integra una sanzione amministrativa di carattere ripristinatorio, come tale non rientrante nell’ambito di operatività dell’art. 173 c.p. né soggetta alla prescrizione stabilita dall’art.
Art. 28 L. 689/1981
265540) si è evidenziato, infatti, che l'ordine impartito dal giudice non è soggetto alla prescrizione quinquennale stabilita per le sanzioni amministrative dall'art. 28 della I.
Art. 616 c.p.p.
art. 173 cod. pen
227176) e, stante la sua natura di sanzione amministrativa, non si estingue neppure per il decorso del tempo ai sensi dell'art. 173 cod. pen.
art. 31, comma 9 D.P.R. 380/01
Il giudice avrebbe optato per una interpretazione analogica dell’art. 31 dell’attuale TUE, al fine di applicare retroattivamente una sanzione amministrativa, 5.
art. 173 c.p
380/01 integra una sanzione amministrativa di carattere ripristinatorio, come tale non rientrante nell’ambito di operatività dell’art. 173 c.p.
articolo 616 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 19742 del 14/4/2011
36387 del 7/7/2015, cit.; Sez. 3, n. 19742 del 14/4/2011, Rv.
Sez. 3, n. 43006 del 10/11/2010
250336; Sez. 3, n. 43006 del 10/11/2010, Rv.
Sez. 3, n. 39705 del 30/4/2003
248670), atteso che quest'ultima disposizione si riferisce alle sole pene principali (Sez. 3, n. 39705 del 30/4/2003, Rv.
Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015
Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015 Rv.
Sez. 3, n. 41475 del 03/05/2016
265540 cit; e ancora Sez. 3, n. 41475 del 03/05/2016 Rv.
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Luca Ramacci - Presidente - Sent. n.1267/2025 sez. Antonio Corbo CC– 15/10/2025 Giuseppe Noviello - Relatore - R.G.N. 18816/2025 Enrico Mengoni Fabio Zunica ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi presentati da Quattrocchi Carmela Giovanni n. a Palermo il 04/01/1966; Quattrocchi Maria Concetta n. a Palermo il 07/12/1975; Quattrocchi Santo n. a Palermo il 15/01/1984; Vesco Elisabetta n. a Palermo il 28/07/1947; Quattrocchi Santina n. a Palermo il 27/11/1972;

Quattrocchi Girolama n. a Palermo il 17/10/1967; nel procedimento a carico dei medesimi; avverso l'ordinanza del 21/03/2025 del tribunale di Prato; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 125/2026 Roma, lì, 02/01/2026

RITENUTO IN FATTO

1. Il tribunale di Palermo, adito quale giudice dell’esecuzione nell’interesse di Quattrocchi Carmela Giovanna + altri, sopra indicati, avverso le ingiunzioni di demolizione loro rispettivamente notificate, quali eredi dell’autore di un abuso edilizio, dalla Procura della repubblica presso il medesimo tribunale, inerenti la demolizione di un immobile abusivo oggetto di sentenza di condanna, rigettava le istanze.

2. Avverso la predetta ordinanza propongono ricorso per cassazione Quattrocchi Carmela Giovanna, Maria Concetta, Santo, Santina, Girolama, Vesco Elisabetta, deducendo tre motivi di impugnazione.

3. Rappresentano con il primo il vizio di violazione di legge processuale. Si rappresenta che il decreto di fissazione di udienza non sarebbe stato notificato ad almeno due degli interessati, Quattrocchi Girolama e Santina, con nullità del procedimento.

4. Con il secondo motivo deducono vizi sul rilievo per cui l’ordine di demolizione emesso troverebbe fondamento nell’art. 7 della L. 47/85 espressamente abrogata ex art. 136 del DPR 380/01. Il giudice avrebbe optato per una interpretazione analogica dell’art. 31 dell’attuale TUE, al fine di applicare retroattivamente una sanzione amministrativa, 5. Con il terzo motivo deducono il vizio di violazione di legge a fronte di un ordine di demolizione venuto ad esecuzione dopo trenta anni e come tale prescritto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il primo motivo è fondato limitatamente a Quattrocchi Girolama e Santina, in assenza di regolare notifica della udienza fissata dal giudice dell'esecuzione che ha poi adottato l'ordinanza impugnata. 2.Quanto agli altri ricorrenti: il secondo motivo è inammissibile, alla luce del principio per cui tra le disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985 n. 47 e la nuova disciplina di cui al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) sussiste continuità normativa anche in relazione all'ordine di demolizione del manufatto abusivo che il giudice deve disporre con la sentenza di condanna, atteso che la precedente previsione dell'art. 7 della legge n. 47 del 1985 risulta trasfusa nell'art. 31 del D.P.R. 380 del 2001. (Sez. 3, n. 32211 del 29/05/2003, Di, Rv. 225548 - 01). 3.Manifestamente infondato è anche il terzo motivo, posto che questa Corte (cfr.

Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015 Rv. 265540) ha escluso la natura sanzionatoria dell’ordine di demolizione sulla base di una un’articolata disamina della relativa disciplina di cui al D.P.R. 380/01. Da essa si è evinto che la demolizione dell'abuso edilizio è stata disegnata dal Legislatore come un'attività avente finalità ripristinatorie dell'originario assetto del territorio, imposta all'autorità amministrativa, la quale deve provvedervi direttamente nei casi previsti dall'art. 27, comma 2 del TUE o attraverso la procedura di ingiunzione.

Si tratta, dunque, di sanzioni amministrative che prescindono dalla sussistenza di un danno e dall'elemento psicologico del responsabile, in quanto applicabili anche in caso di violazioni incolpevoli; come tali sono rivolte non solo alle persone fisiche, ma anche alle persone giuridiche ed agli enti di fatto e sono generalmente trasmissibili nei confronti degli eredi del responsabile e dei suoi aventi causa che a lui subentrino nella disponibilità del bene (cfr. anche. Consiglio di Stato, Sez. 4, n.2266 del 12\4\2011; Consiglio di Stato, Sez. 4, n. 6554 del 24\12\2008.

V. anche Cass. Sez. 3, n. 48925 del 22/10/2009, Rv. 245918). E’ stato in tal senso valorizzato anche il dato per cui, considerato il complesso delle disposizioni integranti la disciplina citata, i provvedimenti finalizzati alla demolizione dell'immobile abusivo adottati dall'autorità amministrativa risultano autonomi rispetto alle eventuali statuizioni del giudice penale e, più in generale, alle vicende del processo penale. Sempre questa Corte, nella sentenza in principio citata e con specifico riferimento alla demolizione ordinata dal giudice penale ai sensi dell'art. 31, comma 9 d.P.R., 380\01, ha osservato, in primo luogo, che la disposizione si pone in continuità normativa con il previgente art. 7 della legge 47/1985 (cfr.

Sez. 3, n. 32211 del 29/5/2003, Rv. 225548) e costituisce atto dovuto del giudice penale, esplicazione di un potere autonomo e non alternativo a quello dell'autorità amministrativa, con il quale può essere coordinato nella fase di esecuzione (cfr. da ultimo Sez. 3, n. 55295 del 22/09/2016 Rv. 268844). Sulla base di queste premesse ha concluso nel senso che l’ordine in parola integra una sanzione amministrativa che assolve ad un'autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, impone un obbligo di fare imposto per ragioni di tutela del territorio ed ha carattere reale.

E’ per tali ragioni che l'ordine di demolizione impartito dal giudice può essere revocato dallo stesso giudice che lo ha emesso quando risulti incompatibile con un provvedimento adottato dall'autorità amministrativa, indipendentemente dal passaggio in giudicato della sentenza (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014 Rv. 260972; Sez. 3, n. 3456 del 21/11/2012 (dep.2013), Rv. 254426; Sez. 3, n. 25212 del 18/1/2012, Rv. 253050 Sez. 3, n. 73 del 30/4/1992, Rv. 190604; Sez. 3, n. 3895 del 12/2/1990, Rv. 183768). E’ stato alfine osservato che «l'intervento del giudice penale si colloca a chiusura di una complessa procedura amministrativa finalizzata al ripristino dell’ originario assetto del territorio alterato dall'intervento edilizio abusivo, nell'ambito del quale viene considerato il solo oggetto del provvedimento (l'immobile da abbattere), prescindendo del tutto dall'individuazione di responsabilità soggettive, tanto che la demolizione si effettua anche in caso di alienazione del manufatto abusivo a terzi estranei al reato, i quali potranno poi far valere in altra sede le proprie ragioni.

L'intervento del giudice penale, inoltre, non è neppure scontato, dato che egli provvede ad impartire l'ordine di demolizione se la stessa ancora non sia stata altrimenti eseguita». Tali considerazioni dunque, incidono senza alcun dubbio, secondo questa Corte, sulla natura – di sanzione amministrativa - dell'ordine di demolizione impartito dal giudice, con ulteriori riflessi anche in tema di estinzione dell’ordine medesimo per il decorso del tempo. Sempre con la sentenza sopra richiamata (Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015 Rv. 265540) si è evidenziato, infatti, che l'ordine impartito dal giudice non è soggetto alla prescrizione quinquennale stabilita per le sanzioni amministrative dall'art. 28 della I. 689\81, che riguarda le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva (cfr. anche Sez. 3, n. 36387 del 07/07/2015 Cc. (dep. 09/09/2015 ) Rv. 264736;

Sez. 3, n. 16537 del 18/2/2003, Rv. 227176) e, stante la sua natura di sanzione amministrativa, non si estingue neppure per il decorso del tempo ai sensi dell'art. 173 cod. pen. (cfr. anche Sez. 3, n. 36387 del 7/7/2015, cit.; Sez. 3, n. 19742 del 14/4/2011, Rv. 250336; Sez. 3, n. 43006 del 10/11/2010, Rv. 248670), atteso che quest'ultima disposizione si riferisce alle sole pene principali (Sez. 3, n. 39705 del 30/4/2003, Rv. 226573). Da queste complessive considerazioni discende il principio di diritto stabilito con la sentenza richiamata per cui “la demolizione del manufatto abusivo, anche se disposta dal giudice penale ai sensi dell'art. 31, comma 9, qualora non sia stata altrimenti eseguita, ha natura di sanzione amministrativa che assolve ad un'autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, configura un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio, non ha finalità punitive ed ha carattere reale, producendo effetti sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall'essere stato o meno quest'ultimo l'autore dell'abuso”.

La suesposta ricostruzione interpretativa è stata anche valutata in rapporto alle decisioni della Corte EDU in tema di definizione del concetto di “pena”, osservandosi che «..per tali sue caratteristiche la demolizione non può ritenersi una «pena» nel senso individuato dalla giurisprudenza della Corte EDU e non è soggetta alla prescrizione stabilita dall'art. 173 cod. pen.” (cfr. Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015 Rv. 265540 cit; e ancora Sez. 3, n. 41475 del 03/05/2016 Rv. 267977). Si configura, in altri termini, una sanzione che tende alla riparazione effettiva di un danno e non è rivolta nella sua essenza a punire per impedire la reiterazione di trasgressioni a prescrizioni stabilite dalla legge.

Si tratta di principi pienamente condivisi dal Collegio, che ad essi intende dare continuità. Alla luce delle considerazioni sopra svolte deve dunque pervenirsi alla conclusione che l'ordine di demolizione dell'immobile abusivo impartito dal giudice penale ai sensi dell'art. 31, comma 9 D.P.R. 380/01 integra una sanzione amministrativa di carattere ripristinatorio, come tale non rientrante nell’ambito di operatività dell’art. 173 c.p. né soggetta alla prescrizione stabilita dall’art. 28 della legge n. 689 del 1981. che attiene alle sole sanzioni pecuniarie con finalità punitiva.

Le censure formulate dalla difesa al riguardo, non hanno quindi pregio. 4.Dunque l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente a Quattrocchi Santina e Girolama con trasmissione degli atti al tribunale di Palermo. Per i restanti ricorrenti i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. All'inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma che si stima equo fissare per ciascuno in euro 3000,00 (tremila).

P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nei confronti di Quattrocchi Girolama e Quattrocchi Santina ed ordina la trasmissione degli atti al tribunale di Palermo. Dichiara inammissibili i restanti ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 15/10/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Noviello Luca Ramacci