Italian Supreme Court dismisses appeal against appellate sentence due to procedural timing violations and lack of translation grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeals by two Albanian defendants inadmissible because they were filed outside the statutory time limits for challenging a concordato sentence. The defendants argued that the court failed to translate the judgment and oral ruling into Albanian, citing violations of the Constitution and the ECHR. The court rejected these claims, ruling that the procedural defect regarding the filing deadline was the sole ground for inadmissibility, regardless of the translation issue.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against concordato sentences must strictly adhere to statutory time limits, and procedural defects in filing render the appeal inadmissible irrespective of alleged translation deficiencies.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Luca Ramacci Aldo Aceto - Presidente - Sent.n.1636/2025 sez. Giovanni Liberati Giuseppe Noviello - Relatore - UP – 13/11/2025 Maria Sabina Calabretta R.G.N. 32269/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Skenderaj Ergi nato in Albania il 16/07/2003 cui 06td7vv; Salaj Xhuliano nato in Albania il 31/10/1997 cui 06td7bj; nel procedimento a carico dei medesimi; avverso la sentenza del 03/04/2025 della corte di appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. Pietro Molino che ha richiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Catania adita con atto di appello nell'interesse di Skenderaj Ergi e Salaj Xhuliano, condannati CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 116/2026 Roma, lì, 02/01/2026 rispettivamente, il primo in ordine al reato ex art. 73 dpr 309/90 e il secondo in ordine ai reati ex artt. 73 dpr 309/90 e 697 c.p., provvedeva ex art. 599 bis cod. proc. pen. a rideterminare la pena loro applicata confermando nel resto la sentenza impugnata.
2. Avverso la sentenza sopra indicata propongono ricorso per cassazione Skenderaj Ergi e Salaj Xhuliano, mediante il proprio difensore, deducendo un unico comune motivo di impugnazione.
2. Deducono di essere entrambi Albanesi, alloglotti e di non conoscere la lingua italiana e lamentano la mancata traduzione della sentenza impugnata oltre che la mancata traduzione orale anche del dispositivo, così deducendo la violazione degli artt. 143 cod. proc. pen. 111 Cost, 6 paragrafo 3 lett.
a) ed e) della CEDU.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è inammissibile innanzitutto perché proposto al di fuori dei limiti di legge stabiliti in ordine alla impugnabilità di una sentenza adottata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. In propositp, come noto, in tema di concordato in appello, è ammissibile solo il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 2 - , Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019 ) Rv. 276102 - 01).
2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma, il 13/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Noviello Luca Ramacci