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Sentenza — n. 25791/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment on non-prosecution ground due to flawed evidence distortion and insufficient reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25791/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appeal judgment regarding the non-prosecution ground under Article 131-bis of the Criminal Procedure Code. The appellant argued that the lower court distorted evidence by inventing prior defensive records and omitted crucial facts about the short duration of the incident. The court found the appellate reasoning logically contradictory and insufficiently detailed, necessitating a new trial on the specific issue of non-prosecution.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.p.; Art. 173 disp. att. c.p.p.: The court must provide a comprehensive and reasoned evaluation of all relevant elements when assessing the ground for non-prosecution; a mere reference to prior records without specific analysis of their relevance constitutes a violation of the duty to motivate.

Parole chiave

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non-prosecution ground distortion of evidence insufficient reasoning habitual offense assessment duty to motivate judgment aiuto all'evasione di detenuti confessione diritto di non autoincriminarsi

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.p.
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Cagliari, quale giudicedel rinvio (limitatamente alla sussistenza della causa di esclusione della punibilitàdi cui all’art. 131-bis cod.
Art. 24 Cost.
Art. 27 Cost.
Art. 11 Cost.
Art. 173 disp. att. c.p.p.
Ricorre per cassazione Cristian Loddo, a mezzo del proprio difensore,articolando due motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cuiall’art. 173 disp.
Art. 385 c.p.
pen.), ha integralmente confermato la pronunciadi condanna emessa dal Tribunale di Cagliari in data 1° dicembre 2022, neiconfronti di Cristian Loddo in relazione al reato di cui all’art. 385 cod.
Art. 611 c.p.p.
Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1,cod.
art. 131-bis cod. proc. pen
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Cagliari, quale giudicedel rinvio (limitatamente alla sussistenza della causa di esclusione della punibilitàdi cui all’art. 131-bis cod.
art. 385 cod. pen
pen.), ha integralmente confermato la pronunciadi condanna emessa dal Tribunale di Cagliari in data 1° dicembre 2022, neiconfronti di Cristian Loddo in relazione al reato di cui all’art. 385 cod. pen.2.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Ricorre per cassazione Cristian Loddo, a mezzo del proprio difensore,articolando due motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cuiall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
Sez. 1, n. 9858 del 24/01/2024, S.
Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Kostandin
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Testo completo

lla Corte di appello di Cagliarivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello, che haconcluso chiedendo l’annullamento con rinvio;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Maurizio Musu, che hachiesto l’accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Cagliari, quale giudicedel rinvio (limitatamente alla sussistenza della causa di esclusione della punibilitàdi cui all’art. 131-bis cod. proc. pen.), ha integralmente confermato la pronunciadi condanna emessa dal Tribunale di Cagliari in data 1° dicembre 2022, neiconfronti di Cristian Loddo in relazione al reato di cui all’art. 385 cod. pen.2.

Ricorre per cassazione Cristian Loddo, a mezzo del proprio difensore,articolando due motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cuiall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Manifesta illogicità della motivazione in relazione al travisamento dellaprova per invenzione, con riferimento al testuale richiamo (riferito a«un’imputata», il che farebbe pensare a un’errata importazione digitale delpassaggio argomentativo) a inesistenti pregresse memorie difensive, chedarebbero atto di analoghe violazioni avvenute nell’agosto 2018 (quando ilricorrente non si trovava in vinculis).2.2.

Violazione degli artt. 24, secondo comma, 27, secondo comma, 11,secondo comma, Cost. e 131-bis cod. pen., in relazione al travisamento dellaprova per omissione, per quanto attiene alla mancata considerazione riservataad elementi decisivi per trarre una conclusioni di minima offensività, avutoriguardo all’esiguo arco temporale dell’allontanamento (l’operante ha riferito cheil controllo si è protratto per soli sei minuti; la sorella del ricorrente lo avrebbetrovato già in casa, appena rientrata, alle 10:15).Assumere, poi, una rilevanza contra reum della mancata ammissione delfatto e dei motivi da cui ha preso le messe costituirebbe una palese violazionedei presidi contro l’auto-incriminazione.3.

Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1,cod. proc. pen.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Con sentenza n. 19121 dell’08/04/2025, la Sesta Sezione di questa Corteha annullato la prima sentenza emessa, nell’ambito di questo procedimento,dalla Corte cagliaritana,«limitatamente al diniego della causa di non punibilità dicui all’art. 131-bis cod. pen.» (sicuramente applicabile anche al delitto dievasione).La motivazione dei giudici di appello sul punto, «pur ribadendol’apprezzamento favorevole al riconoscimento delle attenuanti generiche», avevaravvisato una lesione non trascurabile del bene giuridico protetto, in manieratuttavia sostanzialmente apodittica, omettendo di operare una valutazionecongiunta di tutti gli elementi rilevanti.Il mandato rescindente imponeva, dunque, al giudice del rinvio, la«valutazione complessa di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, compiutautilizzando quali parametri di riferimento i criteri previsti dall’art. 133, primocomma, cod. pen.

– modalità della condotta, grado di colpevolezza da essedesumibile ed entità del danno o del pericolo», così da «fornire adeguatamotivazione del suo convincimento».3. Il discorso giustificativo della nuova pronuncia di appello non risultaottemperante rispetto a tali indicazioni.3.1. La Corte territoriale, infatti, da un lato, ha richiamato i plurimiprecedenti dell’imputato, senza specificarne – a dimostrazione della sussistenzadi un’abitualità ostativa – la riconducibilità a una medesima indole (Sez. U, n.13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591-01.

Cfr. anche Sez. 1, n. 9858 del24/01/2024, S., Rv. 286154-01, che – muovendo dal presupposto che per “reatidella stessa indole” devono intendersi quelli che, anche se incriminati da normediverse, presentino caratteri fondamentali comuni, per le circostanze oggettive ele condizioni ambientali nelle quali le azioni sono state compiute o per i motiviche li hanno determinati – ha condivisibilmente ricondotto alla medesima indoledell’evasione il delitto di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n.159; sostanzialmente in termini anche Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020,Kostandin, Rv. 278347-01, relativa a evasioni seriali).Questa “medesima indole” non emerge dalla diretta lettura del certificato delcasellario giudiziale, che evidenzia, invero, non pochi precedenti, ma lesivi diobiettività giuridiche affatto diverse e connotati da fatti tipici parimenti nonsovrapponibili a quello descritto dall’art. 385 cod. pen. (furto, rissa, minaccia,danneggiamento, invasione di edifici, lesioni, impossessamento illecito di beniculturali).Neppure è stata evidenziata la realizzazione di condotte plurime, abituali oreiterate, ai sensi dell’art. 131-bis, quarto comma, cod. pen.Anzi, si è fatto riferimento ad atti del tutto estranei, con ogniverosimiglianza, al presente procedimento ovvero comunque richiamati inmaniera scarsamente perspicua.3.2.

D’altronde, il Giudice del rinvio ha opposto una sorta di (inammissibile)non liquet, ascrivendo all’imputato la mancata confessione e il disvelamento delledinamiche del foro interno, laddove avrebbe dovuto basarsi esclusivamente sullerisultanze dell’istruttoria dibattimentale, da cui emergeva soltanto:- il controllo negativo dell’Arma alle 10:00 (cfr. trascrizione integrale dellatestimonianza dell’operante Luchetti all’udienza dell’11 luglio 2022);- la presenza di Loddo nel luogo di esecuzione della misura alle successive10:15 (cfr. trascrizione integrale della testimonianza della sorella dell’imputato,non valutata come inattendibile di per sé, all’udienza del 9 novembre 2022).4.

Queste contraddittorietà logico-giuridiche e lacune motivazionaliimpongono un nuovo annullamento della sentenza impugnata.Il giudice del rinvio, che si individua in altra Sezione della Corte di appello diCagliari, nel procedere a un nuovo esame della istanza difensiva, terrà conto deirilievi sopra indicati e, prima ancora, di quanto già illustrato nella prima sentenzadi annullamento. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata relativamente alla causa di non punibilità previstadall'art. 131-bis cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezionedella Corte di appello di Cagliari.Così è deciso, 02/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO LEOPIZZI PIERO MESSINI D'AGOSTINI